Nuovi contribuenti minimi e indennità di maternità

01.07.2013 11:26

Trattamento dell'indennità di maternità per i nuovi contribuenti minimi.

 

Un professionista iscritto alla propria cassa di previdenza privata, qualora riceva l'indennità di maternità, in quale quadro del modello unico dovrà dichiarare tali somme?

 

 

Ciascuna libera professionista iscritta alla propria cassa di previdenza categoriale ha il diritto di percepire una indennità di maternità per i due mesi antecedenti e per i tre mesi successivi la data del parto (Dlgs 151/2011).

 

Ai fini della tassazione, i proventi conseguiti in sostituzione di redditi e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti (articolo 6, comma 2, del Tuir).

 

Tali somme, pertanto, devono essere dichiarate utilizzando gli stessi quadri del modello di dichiarazione nei quali sarebbero stati dichiarati i redditi sostituiti o quelli ai quali i crediti si riferiscono.

 

I contribuenti rientranti nel vecchio regime dei minimi dovevano riportare tali proventi al rigo CM2 ("Totale componenti positivi"), facendoli confluire tra i componenti positivi di reddito (circolare 17/E del 2012).

 

Analogamente, i contribuenti che aderiscono al nuovo regime dei minimi dovranno dichiarare l’importo, al lordo delle ritenute, nel quadro LM tra i componenti positivi.

 

 

 

Argomento: Nuovi contribuenti minimi e indennità di maternità

Nessun commento trovato.

Nuovo commento