Cedolare secca sugli affitti

Soggetti che possono optare per il regime della cedolare secca

05.06.2011 17:53
Soggetti che possono optare per il regime della cedolare secca La facoltà di optare per il...

Contratti di locazione per i quali è possibile optare per il regime della cedolare secca

05.06.2011 17:56
Contratti di locazione per i quali è possibile optare per il regime della cedolare secca Il...

Esercizio dell’opzione per la cedolare secca sugli affitti

05.06.2011 18:00
Esercizio dell’opzione per la cedolare secca sugli affitti Il regime di tassazione della...

Esercizio dell’opzione per i contratti non soggetti a registrazione

05.06.2011 18:02
Esercizio dell’opzione per i contratti non soggetti a registrazione Il comma 2 dell’articolo...

Comunicazione dell’opzione per la cedolare secca al conduttore

05.06.2011 18:04
Comunicazione dell’opzione per la cedolare secca al conduttore Il comma 11 dell’articolo 3...

Registrazione del contratto di locazione ed esercizio dell’opzione - Modello Siria e modello 69

05.06.2011 18:07
Registrazione del contratto di locazione ed esercizio dell’opzione - Modello Siria e modello...

Proroga del contratto di locazione con cedolare secca

05.06.2011 18:10
Proroga del contratto di locazione con cedolare secca In caso di proroga, anche tacita, del...

Durata ed effetti dell'opzione per la cedolare secca

05.06.2011 18:13
Durata ed effetti dell'opzione per la cedolare secca L’esercizio dell’opzione vincola il...
Oggetti: 1 - 8 di 21
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Data: 04.11.2011

Autore: lina

Oggetto: compensazione tra credito irpef e cedolare secca

A luglio 2011 ho versato il 1^ acconto per la cedolare secca.
Nell'Unico 2011-redditi 2010 ho un credito d'imposta che ho parzialmente compensato con il mod f23 pagato a giugno, che comprendeva anche ICI e addizionali irpef.
Posso, in sede di secondo acconto della cedolare secca, compensare la rimanente parte del credito IRPEF ?
Grazie

Data: 05.11.2011

Autore: Admin

Oggetto: R: compensazione tra credito irpef e cedolare secca

A parte il fatto che i crediti si compensano con modello f24, lei può tranquillamente compensare la rimanente parte del credito irpef con gli importi dovuti per la cedolare secca sugli affitti.
Sempre con modello f24 a zero.

Data: 04.11.2011

Autore: marcello

Oggetto: seconda rata cedolare

Buongiorno, vorrei sapere se anche per il versamento della seconda rata prevista entro il 30 novembre è possibile mettersi in regola oggi versando la rata maggiorata dello 0,40% dopo il 30 novembre Grazie

Data: 05.11.2011

Autore: Admin

Oggetto: R: seconda rata cedolare

Non è chiara la domanda.
Sembrerebbe, grazie al contributo di un lettore, che non è possibile fare il ravvedimento per la cedolare secca poichè non sono stati istituiti i codici tributo relativi alle sanzioni e agli interessi. Sembrerebbe, quindi, che il pagamento delle rate nei termini previsti dalla normativa sia condizione per aderire alla cedolare secca sugli affitti.

Data: 06.11.2011

Autore: marcello

Oggetto: R: R: seconda rata cedolare

Grazie della risposta, la domanda è stata posta poichè in occasione del pagamento della prima rata a giugno era stata data la possibilità di pagarla entro il 5 agosto pagando semplicemente (sempre con F24) una maggiorazione dello 0,40%. Ora chiedevo se tale possibilità era prevista anche in occasione della seconda rata. Non ho trovato da nessuna parte quanto pagare di maggiorazione nè che codice tributo indicare .
Grazie Ancora.

Data: 08.11.2011

Autore: Admin

Oggetto: R: R: R: seconda rata cedolare

Sembrerebbe che non vi sia possibilità di pagare oltre i termini poichè non è stato istituito nessun codice tributo per il ravvedimento operoso.

Data: 03.11.2011

Autore: PROVINCIANI DONATELLA

Oggetto: CEDOLARE SECCA

VORREI SAPERE PERCHE' IL LIMITE DI 3 CONDUTTORI O 3 LOCATORI NELL'UTILIZZO DEL SOFTWARE SIRIA.
GRAZIE E SALUTI

Data: 05.11.2011

Autore: Admin

Oggetto: R: CEDOLARE SECCA

Non sappiamo per quale motivo l'utilizzo del programma Siria abbia questo tipo di limitazioni. Non sappiamo se si tratta di limitazioni dovute a questioni tecniche e/o procedurali o altro ancora.

Data: 01.11.2011

Autore: toto vultaggio

Oggetto: cedolare secca - contratto stipulato 01/09/2011

Gentile Admin,
sinceri ringraziamenti per l'esauriente chiarimento. Resta tuttavia il mio dubbio di fondo (derivante dalla lettura di alcuni commenti sulle pubblicazioni in materia di cedolare secca).
Il quesito centrale è il seguente: nel versamento del 30/11/2011 dovrò considerare come base imponibile i canoni maturati e maturandi unicamente nel 2011 (400x4= 1.600) ovvero deve essere considerata l'intera annualità dal 01/09/2001 al 31/08/2012 (quindi euro 4.800). in altri termini, l'acconto del 2011 assume come base imponibile il reddito da locazione maturato per l'anno solare in corso (quattro mensilità) ovvero deve ricomprendere tutta l'annualità locatizia a cavallo tra il 2011 ed il 2012 (euro 4.800)? Grazie per la gentile assistenza. Totò

Data: 02.11.2011

Autore: Admin

Oggetto: R: cedolare secca - contratto stipulato 01/09/2011

Le istruzioni recitano cosi:
Per l’anno d’imposta 2011, l’acconto è stato previsto nella misura dell’85% dell’importo della cedolare secca che risulta dovuta per tale anno.
Quindi la base imponibile dovrebbe essere costituita dai canoni del 2011.
Non esistono esempi a riguardo ma soltanto la frase riportata in cima.
A riprova di questa tesi si ricorda che per i contratti che decorrono dal 1 novembre non è dovuto acconto.

Data: 28.10.2011

Autore: Marisa

Oggetto: Comunicazione Opzione Cedolare ai conduttori

Ho inviato le racc. ai Conduttori tra il 10 e il 15 Maggio 2011 e nel caso di 2 conduttori (conviventi o coniugi) ho inviato 1 unica racc. A.R. con indicati entrambi
In data 01/06/11 è uscita la circolare che specifica che l'opzione andava comunicata a ciascun conduttore (separatamente?)
La ricevuta postale con indicati entrambi i conduttori può ritenersi prova del corretto adempimento?
Il termine per l'invio era il 06/06 o è stato prorogato al 06/07?
Qualora l'invio non fosse corretto Vi sarei grata se poteste suggerirmi come devo comportami.
Grazie per la collaborazione
Marisa

Data: 29.10.2011

Autore: Admin

Oggetto: R: Comunicazione Opzione Cedolare ai conduttori

Signora Marisa,
le diamo una opinione che deriva dalla lettura di riviste specializzate del settore.
La norma dice che in presenza di più conduttori, l'opzione va comunicata a ciascuno di essi ma si ritiene possibile cointestare la raccomandata ad entrambi i coniugi; e la regolare trasmissione costituirà la prova del corretto adempimento e naturalmente la ricevuta postale indicherà entrambi i coniugi contitolari del contratto di locazione.

Data: 29.10.2011

Autore: Marisa

Oggetto: R: R: Comunicazione Opzione Cedolare ai conduttori

Grazie e complimenti per la tempestività della risposta

Data: 28.10.2011

Autore: stefania

Oggetto: raccomandata mandata indierto al locatore

ho comunicato al mio inquilino la volonta di aderire alla cedolare secca e cosi gli ho inviato la raccomandata , madpo in merse e mezzo questa mi è tornata indietro che devo fare?

Data: 29.10.2011

Autore: Admin

Oggetto: R: raccomandata mandata indierto al locatore

Signora Stefania,
nell'ipotesi in cui lei abbia mandato correttamente la raccomandata all'indirizzo giusto, ovvero la residenza o il domicilio del locatore, il fatto che lo stesso locatore non abbia ritirato la raccomandata è considerato irrilevante. Posso dirle questo poichè, a riguardo, si può ricordare la sentenza della Cassazione n. 6527 del 24 aprile 2003, la quale specifica che nel caso in cui si spedisce un atto con raccomandata e la stessa non sia stata consegnata perchè il destinatario era irreperibile, la prova dell'avvenuto invio coincide con il relativo avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale.
Quindi, in caso di eventuali controlli, lei dovrà presentare l'avviso di giacenza del plico con il quale dimostra di aver adempiuto agli obblighi previsti dall'articolo 2 comma 11 del decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011 che dispone l'obbligo della raccomandata al conduttore.

Data: 23.10.2011

Autore: bruno

Oggetto: cedolare secca e ricevuta di revoca contratt dopo 4 mesi dalla stipula

Salve sono Bruno, mi trovo di fronte a un caso strano.
il primo Ottobre di quest'anno ha avuto decorrenza un contratto di locazione con opzione cedolare secca. Entro il 30 Novembre verserò la cedolare dovuta in un'unica soluzione...la cosa strana, è che il mio inquilino, al momento della stipula del contratto, mi ha tenito nosto che che dopo qualche mese sarebbe dovuto andar via! Mi ha mandato una raccomandata di revoca del contratto (abbiamo concordato 3 mesi di preavviso). A livello fiscale e di pagamenti,cosa devo fare con l'Agenzia delle Entrate visto che a Novembre verserò la cedolare in un'unica soluzione?
E comunque, l'inquilino dovrà pagare qualche penale?
Grazie

Data: 25.10.2011

Autore: Admin

Oggetto: R: cedolare secca e ricevuta di revoca contratt dopo 4 mesi dalla stipula

Signor Bruno,
l'esonero dal pagamento degli acconti o comunque una riduzione dell'importo degli acconti stessi è possibile soltanto nell'ipotesi di risoluzione del contratto prima del versamento della seconda rata di acconto.
Nel suo caso, bisogna stabilire se la risoluzione del contratto opera ora oppure opera alla fine dei tre mesi di preavviso. In questo ultimo caso dovrebbe pagare interamente gli acconti.
A nostro avviso, la risoluzione del contratto opera ora, poichè lo stesso inquilino le ha mandato una raccomandata di revoca dello stesso. Quindi lei potrebbe procedere ad una rimodulazione degli importi da versare come acconto a novembre sulla base della nuova situazione.
Sulla penale da pagare non possiamo dire nulla. Le possiamo suggerire di vedere cosa prevedeva il cdntratto circa la risoluzione anticipata da parte del locatario anche in presenza del giusto termine di preavviso.


Data: 21.10.2011

Autore: Graziella 94

Oggetto: contratto transitorio e cedolare secca.

Vorrei locare un appartamento a 2 studenti ed un impiegato fuori sede con il contratto di natura transitoria ed utilizzare la cedolare secca. Ma il modello Siria non mi sembra che evidenzi tale tipo di rapporto. Cosa dovrei fare? Grazie

Data: 21.10.2011

Autore: Admin

Oggetto: R: contratto transitorio e cedolare secca.

Signora/ina Graziella,
per tutti i casi non previsti dal modello siria occorre utilizzare il modello 69. Questo modello è presente anche nel nostro sito, in formato pdf editabile, nella sezione "moduli e utilità".

Data: 19.10.2011

Autore: anna

Oggetto: acconto cedolare secca

vi ringrazio per la sollecita risposta. chiedo scusa ma sicuramente ho posto male la domanda e provo a riproporla.
Ho stipulato un contratto di affitto (4+4) dal 1 giugno 2011.
Il canone annuale e' Euro 6000 con modalità di pagamento
trimestrale anticipato.
A novembre dovro' versare in 'acconto l' 85% della cedolare
secca.
Come devo calcolare la cedolare secca?
21% di 6000 (canone annuo)
21% di 3500 (canone mensile per 7 mesi da 1.6 a 31.12)
21% di 4500 (3 trimestri anticipati pagati 1.6/1.9/1.12)
grazie

Data: 19.10.2011

Autore: Admin

Oggetto: R: acconto cedolare secca

Non è lei che si è spiegata male ma siamo noi che non abbiamo letto correttamente la prima domanda e ci scusiamo per questo.
Lei ha perfettamente ragione a porre questa domanda.
Nella circolare dell'agenzia delle entrate circa la modalità di calcolo degli acconti dovuti, la stessa specifica che, poichè si tratta del primo anno di applicazione, non può essere utilizzato il metodo storico per il calcolo degli acconti, ma deve essere utilizzato il metodo previsionale.
Lo stesso metodo previsionale porterebbe ad una unica soluzione, poichè in tal caso la base imponibile non è data dal canone annuo ma soltanto dai canoni previsti per il 2011.
Quindi, nell'ipotesi che il locale fosse sfitto dovrebbe applicare la rendita calcolata sui mesi dal 1 gennaio al 30 maggio e applicare l'irpef; in seconda battuta calcola il reddito imponibile da assogettare a cedolare secca sui canoni dal 1 giugno 2011 al 31 dicembre 2011. (21% di 3500 euro per intenderci)
Nel caso dal 1 gennaio al 30 maggio il locale fosse locato normalmente, allora, per tali mesi, non andrà a considerare la rendita catastale rapportata al periodo ma il canone di locazione del periodo medesimo e lo assoggeterà ad irpef.
Spero di essere stato chiaro. In ogni caso, signora Anna, alla pagina 2 dgli articoli in cima si trovano degli esempi fatti molto bene sul calcolo della base imponibile per la cedolare secca in diverse ipotesi possibili.

Data: 18.10.2011

Autore: Daniela

Oggetto: Mancata comunicazione inquilino e mancato versamento primo acconto

Salve e grazie anticipatamente per le risposte.
Sto vagliando alcune posizioni.
Mi sono accorta che per alcuni clienti in effetti era piu' conveniente l'opzione per la cedolare secca.
tutti i contratti sono in essere ante 7 aprile e non ho versato nessuna imposta di registro dal 7 aprile ad oggi.
Posso fare la comunicazione agli inquilini in data odierna e versare la prima rata della cedolare secca con ravvedimento operoso??? Poi farò l'opzione in Modello Unico/2012.
Secondo voi è possibile??? Grazie Mille.
Daniela

Data: 18.10.2011

Autore: Admin

Oggetto: R: Mancata comunicazione inquilino e mancato versamento primo acconto

L'opzione della cedolare seccca deve sempre essere esercitata entro il termine di versamento dell'imposta di registro.
Qualora non si sia esercitata l'opzione per la cedolare secca
- in sede di registrazione del contratto
- in sede di proroga del contratto,
entro il termine previsto e citato pocanzi, è possibile aderire al regime soltanto per le annualità successive, sempre entro 30 giorni dalla scadenza di ciascuna annualità.
Quindi, nel suo caso, entro il 7 maggio 2012.
Questo è quello che sappiamo noi sulla base della normativa in possesso.
Se lei avesse esercitato l'opzione nei termini e di fosse semplicemente dimenticata di versare il primo acconto dovuto a luglio, ora avrebbe potuto fare il ravvedimento operoso per il mancato versamento del primo acconto entro luglio-agosto. Oppure poteva versare gli importi direttamente a novembre senza alcun ravvedimento se gli importi calcolati fossero stati inferiori a 257.52 euro.

Data: 14.10.2011

Autore: francesca da roma

Oggetto: riduzione del canone di locazione in base alla legge del 2011

grazie per avermi risposto.
Ho letto l'articolo sulle sanzione.
quello che non mi è ancora chiaro è se il canone viene modificato poichè il contratto, invece di essere stato registrato entro il 6 giugno 2011, è stato registrato a luglio 2011. Per sua conoscenza il contratto partiva da agosto 2010, quindi i termini di trenta giorni sono stati superati. Questo pone in essere la modifica del canone di locazione e la modifica della durata (da luglio 2011 si farebbe partire la durata dei 4+4?), oppure no?


Data: 15.10.2011

Autore: Admin

Oggetto: R: riduzione del canone di locazione in base alla legge del 2011

Cara Francesca,
quello che non è chiaro a lei non è chiaro neanche a noi.
Mi creda che se avessi potuto darle una risposta certa non avrei esitato a dargliela.
Abbiamo risposto a oltre tremila quesiti da quando siamo online e il suo è uno dei pochi al quale non sappiamo dare una risposta certa.

Data: 13.10.2011

Autore: Manuela

Oggetto: cedolare secca

Ho stipulato un contratto d'affitto il 24 febbraio 2011. Ho deciso di optare per la cedolare secca dal 2012. In che modo ed entro quale data dovrò esercitare l'opzione?
Grazie per la risposta

Data: 14.10.2011

Autore: Admin

Oggetto: R: cedolare secca

Signora Manuela,
l'opzione per la cedolare secca dovrà esercitarla entro il termine di versamento dell'imposta di registro. Tale termine è fissato in 30 giorni dal momento della proroga (si veda a tale proposito l' art. 17 del Tuir).
Le modalità operative sono costituite dalla presentazione del modello 69 per la richiesta di registrazione degli atti.
Nel suo caso specifico, avendo lei stipulato il contratto di affitto in data 24 febraio 2011 avrà tempo 30 giorni dalla data della proroga, fissata al 24 febbraio 2012. Entro 30 giorni da tale data, ovvero entro il 24 marzo 2012, dovrà effettuare la scelta con la presentazione del modello 69.

Data: 12.10.2011

Autore: francesca da roma

Oggetto: art 8 del decreto del 14 marzo 2011

l'articolo 8 dice: a decorrere dalla data di registrazione, l’entità del canone di locazione è fissata in misura pari al triplo della rendita catastale. A tale importo si aggiunge, a partire dal secondo anno, il 75% dell’adeguamento Istat. Se il contratto prevede un canone inferiore, continua ad applicarsi il canone contrattuale.

se un contratto è registrato entro un anno dalla scadenza dei termini di registrazione (registrato a luglio 2011), ma cmq è registrato con un canone di 900 euro al mese, si applica l'articolo 8? il proprietario non può ricorrere al ravvedimento operoso? il canone in base all'articolo 8 sarebbe di 112 euro al mese. E' applicabile per legge o comunque bisogna fare riferimento al contratto registrato (anche se in ritardo?)

la ringrazio anticipamente,
francesca.


Data: 13.10.2011

Autore: Admin

Oggetto: R: art 8 del decreto del 14 marzo 2011

Signora Francesca,
a pagina 3 degli articoli posti in cima trova un articolo sui contratti di locazione non registrati in cui vi è non soltanto la spiegazione sulla effettiva applicazione del'articolo 8 ma anche un esempio pratico sulle modalità interpretative e applicative dello stesso relative ad un contratto di locazione registrato con un ritardo superiore ad un anno.
Le dia una occhiata poichè sembrerebbe utile a risolvere il suo caso.

Data: 12.10.2011

Autore: Stefano

Oggetto: cedolare secca (aliquota contratto studenti universitari a canone concordato)

Salve, volevo sapere per un contratto per studenti a canone concordato l'aliquota per il versamento é del 19%?
Saluti, Stefano.

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Admin

Il nuovo regime della cedolare secca sugli affitti

Informazioni utili sulla nuova cedolare secca sugli affitti.

Modalità sugli adempimenti di registrazione del contratto e di versamento delle imposte, e sanzioni in caso di errori.

Vedremo chi può aderire al regime della cedolare secca e chi no, i contratti per i quali un contribuente può aderire al regime, in che modo esercitare l'opzione. i casi particolari come quelli dei contratti non soggetti a registrazione, come fare la comunicazione al conduttore, la proroga del contratto, la durata degli effetti dell'opzione della cedolare secca, la sua base imponibile, le aliquote, i versamenti da effettuare, le modalità di effettuazione dell'opzione in sede di dichiarazione, il versamento degli acconti e la disciplina delle sanzioni.

Qualora avessi dei dubbi puoi porre un quesito pubblico con il form in fondo alla pagina.

 

Attenzione, prima di porre un quesito, ti ricordiamo che:

 

 

1) Per i contratti di locazione sottoscritti il 1 settembre 2011:

- l'opzione deve essere effettuata in sede di registrazione da eseguire entro la fine di settembre.

- Per la registrazione occorre utilizzare il modello Siria.

- Il modello Siria può essere inviato soltanto in via telematica.

- Qualora i locatori sono più di tre o non si voglia utilizzare il modello Siria, si può compilare il modello 69 prelevabile da qui, e andrà presentato secondo le modalità ordinarie.

- La scelta dell'opzione per la cedolare secca varrà fino alla prima scadenza contrattuale (di regola quattro anni), salva la possibilità di revoca in una qualsiasi delle annualità previste.

2) Per i contratti sottoscritti il 1 settembre 2010

- l'opzione per la cedolare secca si esercita nel Modello Unico 2012 poichè si tratta di un contratto di locazione in corso nel 2011.

- L'opzione si esercita previo il pagamento degli acconti di cedolare nei termini previsti dalla normativa. Ricordiamo, quindi, che al 30 settembre 2011, giorno in cui scadeva il pagamento dell'imposta di registro annuale, il contribuente che ha optato per la cedolare secca non dovrà versare o fare nulla.

3) Nel caso di contratto di locazione sottoscritto il 1 Ottobre 2007 e di durata quadriennale (4 anni),

- qualora si intenda esercitare il diritto all'opzione per la cedolare secca, tale diritto sarà esercitato con la compilazione del modello 69, scaricabile da qui, senza versare nulla.

- In tal caso l'opzione per la cedolare secca avrà valore a partire dall'annualità contrattuale 1 Ottobre 2011 - 30 settembre 2012.

- Per l'annualità compresa tra il 1 gennaio 2011 e il 30 settembre 2011 l'opzione si esercita in sede di compilazione del modello unico 2012 e con il pagamento degli acconti della cedolare come già specificato nel caso precedente.

4) Per il pagamento degli acconti:

- entro il 30 novembre 2011 bisogna pagare la seconda rata di acconto della cedolare secca.

- I pagamenti vanno fatti con modello f24.

- Gli acconti sono pari all'85% della cedolare secca dovuta.

- Se l'importo da versare è inferiore a 257.52 euro lo stesso acconto si paga in una unica soluzione entro il 5 novembre.

- Se l'importo della cedolare secca dovuta non supera la soglia dei 51.65 euro non è dovuto nessun acconto a novembre e il pagamento del dovuto si effettua direttamente al saldo nel 2012.

- Lo stesso caso si ha quando il contratto ha decorrenza sucessiva al 31 Ottobre 2011.

5) L'opzione per la cedolare secca non ha effetto se non se ne dà comunicazione all'inquilino con una lettera raccomandata.

- Non è ammesso consegnare la raccomandata a mano.

- Si ricorda che la lettera all'inquilino va trasmessa prima di effettuare l'opzione per la cedolare secca.

- Nell'ipotesi di contratto con annualità intermedia in corso nel 2011, la raccomandata all'inquilino va inviata prudenzialmente prima del pagamento degli acconti per la cedolare secca.

- Nel caso di un unico acconto di Novembre, la raccomandata dovrà essere spedita entro lo stesso termine.

 


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