Il regime dei contribuenti minimi, il nuovo regime dei super minimi dal 2012 e il regime residuale degli ex minimi.

In questa sezione troverete tutte le informazioni fiscali sul regime dei contribuenti minimi. Il nuovo regime dei super minimi e il nuovo regime degli ex minimi. Le informazioni essenziali su come comportarsi, su come aderire al regime e sui casi in cui si è fuori dal regime. I quesiti principali, le risposte dell'agenzia delle entrate e alcuni casi concreti in cui si possono trovare i contribuenti che aderiscono al regime fiscale dei contribuenti minimi. Cerca l'argomento che i interessa tra gli articoli e se non dovessi trovare quello che cerchi puoi porre un quesito pubblico con il form in fondo alla pagina.

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Contribuenti minimi

Acconti e nuovi minimi.

12.05.2012 16:48
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Circolare chiarimenti regime dei nuovi minimi

23.12.2011 11:37
Modalità di applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - disposizioni di attuazione dell'articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011,...

Simulazione dei ricavi e del carico fiscale in regime dei minimi, nuovi minimi, ex minimi e ordinario

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Simulazione dei ricavi e del carico fiscale in regime dei minimi, nuovi minimi, ex minimi e ordinario   In questo articolo faremo delle simulazioni sui ricavi di un contribuente minimo, sia del...

Requisiti per essere contribuenti minimi

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Beni a uso promiscuo nel regime dei contribuenti minimi

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Rimanenze dei contribuenti minimi

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Rimanenze dei contribuenti minimi Non assume alcuna rilevanza sotto il profilo fiscale l’eventuale valore attribuito alle rimanenze di merci acquistate nel corso di applicazione del regime, in...

Come si dettermina il reddito dei contribuenti minimi

24.04.2011 12:06
Come si dettermina il reddito dei contribuenti minimi   Per i contribuenti che rientrano nel regime agevolato dei minimi ( questo vale anche per il nuovo regime dei contribuenti mimimi in...

Emissione della fattura con addebito dell'imposta

24.04.2011 11:55
Emissione della fattura con addebito dell'imposta Nel caso in cui, in sede di prima applicazione, il contribuente ha emesso fattura con addebito dell’imposta al cessionario o committente, se intende...
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Data: 14.01.2013

Autore: denis

Oggetto: fuoriuscita dal regime ex-minimi

Salve,
ho in gestione il caso di un ex-minimo che, per il superamento della soglia dei ricavi in agosto, deve uscire dal regime e diventare quindi trimestrale. Come posso procedere?
Registro tutti i documenti normalmente e faccio la dichiarazione annuale iva e versamento iva annuale? e poi dal 2013 diventa trimestrale?.
o come posso fare?.
grazie

Data: 14.01.2013

Autore: Admin

Oggetto: R: fuoriuscita dal regime ex-minimi

Non ha specificato in che misura ha superato la soglia dei ricavi. La fuoriuscita dal regime può avvenire in due modi:
1) superi i 30.000 ma non i 45.000 e allora fuoriesci dall'anno successivo.
2) superi i 45.000 e in tal caso si applica il regime ordinario (o semplificato) direttamente dall'anno in corso.
Qual'è il suo caso?

Data: 15.01.2013

Autore: denis

Oggetto: R: R: fuoriuscita dal regime ex-minimi

Ad agosto è a circa 43000 quindi presumo che superi i 45000 nei mesi successivi, ma devo ancora registrare la documentazione.
come mi devo comportare?
grazie

Data: 15.01.2013

Autore: Admin

Oggetto: R: R: R: fuoriuscita dal regime ex-minimi

Supponiamo il caso di un architetto che superi il limite in settembre 2013 con la 5° fattura.
Lo stesso deve:
- addebitare l'iva al committente a partire dal superamento del limite dei 45 mila euro. Pertanto, tutte le fatture successive esporranno l'iva.
- Predisporre la liquidazione iva del trimestre in cui avviene il superamento del suddetto limite (e dunque istituire il registro delle fatture emesse e sugli acquisti). Ovvero la liquidazione delle operazioni successive al superamento del limite.
- Effettuare la comunicazione dati iva entro il 28 febbraio dell'anno successivo nonchè gli adempimenti relativi allo spesometro.
- entro il 16 marzo va versata l'iva relativa al saldo risultante dalla dichiarazione annuale, nella quale andrà ricompresa:
a) l'iva a debito delle fatture precedenti al superamento del limite (quelle emesse senza iva) mediante scorporo con il metodo matematico (addebitata o non addebitata)
b) l'iva a debito delle parcelle successive al superamento del limite (quelle emesse con iva)
c) l'iva a credito relativa alle fatture di acquisto di tutto l'anno.

Naturalmente dovrà:
- liquidare l'irpef e versarla a saldo entro il 16 giugno dell'anno successivo secondo le regole ordinarie del tuir
- liquidare e versare l'irap, se dovuta
- compilare il modello degli studi di settore.

Fonte seac.

Data: 15.01.2013

Autore: denis

Oggetto: R: R: R: R: fuoriuscita dal regime ex-minimi

la ringrazio per la dettagliata informazione.
essendo che si tratta di un ex-minimo però l'iva è già compresa nella fattura quindi per quello non ci sono problemi, provvederò nel caso del superamento della soglia dei 45000 a fare la liquidazione trimestrale e poi tutto quello che ne consegue.
la ringrazio ancora.

Data: 14.01.2013

Autore: IEDE

Oggetto: Regime transitorio ex minimi

Ho letto con grande interesse le vs.risposte e sono rimasto impresionato dalla Vs.professionalità e chiarezza.Sono appena stato c/o l'Agenzia delle Entrate ma non hanno saputo o voluto rispondermi. In sostanza: Sono pensionato,e dal 2012 ex minimo, in esenzione IVA art.10 per prestazioni sanitarie, i miei quesiti posti all'agenzia delle Entrate sono:
Come ex minimo posso optare per il regime transitorio ?
Per il 2012 sarò obbligato alla comunicazione dati iva , allo spesometro,alla dichiarazione IVA vista l'esenzione, sarò esente da IRAP, dove segnalerò tale eventuale esenzione,quale quadro del modello unico andrò a compilare in sostituzione del quadro CM.? Ed ancora gli studi di settore dovranno essere inviati? Quanto dura il regime transitorio ? Ha dei limiti di reddito ?Ha tutti questi questi hanno risposto che loro non sono dei commercialisti.

Data: 14.01.2013

Autore: Admin

Oggetto: R: Regime transitorio ex minimi

La ringrazio per i complimenti.
Non capisco la domanda quando dice se " come ex minimo può optare per il regime transitorio".
Tuttavia, lei dal 2012 è nel regime residuale degli ex contribuenti minimi e vi potrà rimanere fintanto che conserverà i requisiti del vecchio regime dei minimi.
Poichè è residuale dal 1 gennaio 2012, ora, entro il 28 febbraio, dovrà fare la comunicazione annuale dati iva e versare l'iva entro il 16 marzo o, in alternativa, entro il 16 giugno, con l'apposita maggiorazione. Naturalmente, se ha fatto soltanto operazioni esenti ex art. 10, non dovrà fare la comunicazione annuale.
Anche lo spesometro rientra tra gli obblighi previsti dagli ex contribuenti minimi. Idem per la dichiarazione iva, che dovrà essere compilata in sede di dichiarazione annuale con il modello unico 2013 (redditi 2012). E questo anche in caso di sole operazioni esenti.
Gli ex minimi sono soggetti a irpef ordinaria per cui non dovrà compilare il quadro cm.
Per quanto riguarda l'irap, i contribuenti che aderiscono al regime degli ex minimi sono esentati dal pagamento di questa imposta.
Gli studi di settore, al contrario, andranno compilati assieme al modello unico 2013.
Il regime degli ex minimi, per ora, non ha nessun limite temporale, e la sua durata è collegata al permanere dei vecchi requisiti che facevano capo al vecchio regime dei contribuenti minimii; in altri termini deve possedere le caratteristiche di cui ai commi 96 e 99 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Data: 11.01.2013

Autore: FRANCESCA

Oggetto: apertura p.iva dal 2006

Sono un avvocato e ho aperto la partita con regime normale nel 2006.
ho sempre conseguito redditi inferiori a 30.000, il primo anno pagavo canoni di locazione per lo studio superiori a 15.000 euro annui, poi ho disdetto il contratto.
Posso oggi, entrare in un regime dei minimi (vecchio o nuovo che sia)?
Grazie

Data: 11.01.2013

Autore: Admin

Oggetto: R: apertura p.iva dal 2006

Purtroppo no. L'ingresso è precluso per tutti coloro che hanno aperto l'attuale partita iva prima del 1 gennaio 2008.
Questo a prescindere da qualsiasi altra considerazione.
L'unico caso possibile sarebbe se vi fosse una interruzione dell'attività per un triennio; in tal caso si riazzererebbe tutto e si potrebbe riaccedere al regime super agevolato dei contribuenti minimi.

Data: 14.01.2013

Autore: FRANCESCA

Oggetto: R: apertura p.iva dal 2006

Grazie delle preziose informazioni.
Quindi mi sembra di capire che non posso emettere fatture neanche con il vecchio regime dei minimi?
Regime al quale però avrei potuto accedere prima dell'uscita del nuovo super minimi? O sbaglio?

Data: 14.01.2013

Autore: Admin

Oggetto: R: R: apertura p.iva dal 2006

Se il vecchio regime dei contribuenti minimi fosse ancora in vigore lei avrebbe certamente potuto accedervi. Purtroppo il vecchio regime è stato sostituito dal nuovo. E nel nuovo non possono accedervi le attuali partite iva aperte prima del 1 gennaio 2008.
La sola ipotesi per cui lei, ora come ora, possa accedere al regime agevolato dei super minimi sarebbe che interrompa l'attività per un triennio.

Data: 15.01.2013

Autore: FRANCESCA

Oggetto: R: R: R: apertura p.iva dal 2006

Grazie mille, veramente chiarissimo!

Data: 10.01.2013

Autore: SASA

Oggetto: Incombenze IVA per gli ex minimi

Sono un architetto.
Dal 1° gennaio 2012 faccio parte degli ex minimi.
Nel corso dell'anno ho emesso n.2 fatture con le quali ho percepito dai committenti l'IVA prevista.
Mi può illustrare,per favore, le incombenze previste ai fini dell'IVA per gli ex minimi ( quali documenti ed in che data)?
Cordiali Saluti


Data: 11.01.2013

Autore: Admin

Oggetto: R: Incombenze IVA per gli ex minimi

Ai fini iva gli ex minimi sono tenuti ai seguenti adempimenti:
- effettuare il versamento annuale dell'iva senza applicazione degli interessi
- compilare la dichiarazione annuale iva.
- compilare la comunicazione annuale dati iva ex art. 8-bis del dpr n. 633/1972 in caso di un volume di affare pari o superiore a euro 25.822,84
- comunicare le operazioni rilevanti ai fini iva di importo non inferiore a 3000/3600 eirp ex art. 21, d.l. n. 78/2011
- comunicare i dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici avendi sede, residenza o domicilio in paesi a fiscalità privilegiata (art. 1, dl n. 40/2010).
Inoltre ricordo che:
- gli ex minimi sono soggetti alla fatturazione e certificazione dei corrispettivi qualora non ricorrano le condizioni di esonero ex art. 2, dpr n. 696/1996
- conservazione dei documenti ricevuti ed emessi.

Data: 11.01.2013

Autore: SASA

Oggetto: R: Incombenze IVA per gli ex minimi

Oltre le incombenze cortesemente indicatemi, posso sapere quando devo fare il versamento annuale dell'IVA,e le altre comunicazioni elencate?
Ancora molte grazie.

Data: 11.01.2013

Autore: Admin

Oggetto: R: R: Incombenze IVA per gli ex minimi

La comunicazione annuale iva entro il 28 febbraio. Il versamento iva entro il 16 marzo, oppure entro il 16 giugno con lieve maggiorazione e interessi.

Data: 09.01.2013

Autore: fede

Oggetto: regime minimi

Buongiorno,sono un architetto e fino al 31/12/2012 ho lavorato come co.co.pro. presso uno studio tecnico (quando mi è scaduto il contratto)...ora avrei intenzione di aprire la p.i. volevo sapere se ho diritto al regime agevolato

Data: 10.01.2013

Autore: Admin

Oggetto: R: regime minimi

Dipende sia dalla durata del suo contratto di lavoro come dipendente sia dal fatto che, come titolare di partita iva, voglia collaborare o meno con il suo ex datore di lavoro.
In sostanza occorre verificare se si incorre nel divieto di mera prosecuzione di attività precedentemente esercitata.
Per questa analisi occorrono maggiori informazioni.
In ogni caso, se il co.co.co. era di durata inferiore ai 18 mesi, la mera prosecuzione non opera di diritto e il problema non si pone.
Restano fermi, naturalmente, tutti gli altri requisiti. Le consiglio di rivolgersi al suo consulente di fiducia, poichè la valutazione complessiva dei requisiti di accesso richiede maggiori informazioni.

Data: 10.01.2013

Autore: fede

Oggetto: R: R: regime minimi

la mia collaborazione supera i 18 mesi...non potrò più collaborare con il mio ex datore di lavoro?
se non riesco ad accedere ai minimi non riuscirò a mantenermi applicando l'iva e tutto il resto

Data: 10.01.2013

Autore: Admin

Oggetto: R: R: R: regime minimi

Se la collaborazione è durata più di 18 mesi e intende aprire partita iva come contribuente minimo, la collaborazione esclusiva o quasi esclusiva con il suo ex datore di lavoro costituirebbe causa di esclusione dal regime dei minimi a causa del divieto di mera prosecuzione di attività precedentemente esercitata.
Dovrebbe fare in modo che il suo ex datore di lavoro non sia ne l'unico ne il suo principale committente.

Data: 11.01.2013

Autore: fede

Oggetto: R: R: R: R: regime minimi

grazie delle info!!! chiedo un ultima cosa...avendo un contratto a progetto io non potevo iscrivermi all'ordine in quanto un architetto nn può effettuare contratti di questo tipo, quindi svolgevo mansioni completamente diverse da un architetto libero professionista, questo non basta per sostenere che non ci può essere prosecuzione?

Data: 11.01.2013

Autore: Admin

Oggetto: R: R: R: R: R: regime minimi

Se la diversa attività è dimostrabile, per esempio, attraverso il contratto di assunzione (mansioni contrattuali) allora non si può parlare di mera prosecuzione.

Data: 09.01.2013

Autore: Egisto

Oggetto: regime ex minimi o residuale

Sono pensionato che ha aperto partita IVA nel 2008 e che quindi ha cessato a fine 2012 di poter fruire del regime dei minimi. Il passaggio al regime semplificato ex minimi di cui alla circolare 23-11-2011 è automatico o è necessario fare qualche comunicazione? Se si, in che modo?
Grazie

Data: 10.01.2013

Autore: Admin

Oggetto: R: regime ex minimi o residuale

Per il passaggio dal regime dei minimi al regime residuale degli ex contribuenti minimi non occorre nessuna comunicazione preventiva.

Data: 10.01.2013

Autore: Admin

Oggetto: R: R: regime ex minimi o residuale

ps. Ad ogni modo, lo stesso provvedimento dell'agenzia delle entrate, (22 dicembre 2011, n. 185820) al punto 4.4, prevede che l'eventuale opzione per il regime degli ex minimi, cosi come l'opzione per il regime ordinario, venga comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.

Data: 08.01.2013

Autore: lelanpao

Oggetto: come fatturare?

Innanzitutto complimenti per la vostra professionalità!
Iscritto all'albo avvocati, ho aperto partita iva nel 2012 - regime superminimi. Con riferimento ad una procedura esecutiva, il giudice mi ha liquidato € 111,00 per spese di procedura, € 572,00 per diritti ed onorari oltre IVA e CAP 4%. I bolli e diritti di cancelleria (spese) furono acquistati dal cliente. Il mio quesito è questo: dovendo emettere la prima mia fattura, cosa dovrò nello specifico indicare? Mi confermate che l'IVA non dovrò richiederla? E le spese (€ 111,00), sostenute dal mio cliente, non dovrò indicarle io in fattura... Potreste postarmi un facsimile con i dati indicativi? Mi servirà sicuramente per il prosieguo. Un'ultima domanda: dovrò attendere prima il pagamento o prima inviare a controparte la fattura che poi dovrà essere quietanzata?
Grazie.

Data: 10.01.2013

Autore: Admin

Oggetto: R: come fatturare?

Alla sua destra troverà alcuni esempi di fatturazione. Nel suo caso è piuttosto semplice poichè come nuovo minimo non ha ne iva ne ritenuta d'acconto. Per cui evita il problema di verificare, di volta in volta, se i costi da addebitare al cliente ricadano in una tipologia piuttosto che in un'altra (costi soggetti a iva e ritenuta e costi non soggetti a iva e ritenuta).
Nel caso specifico, trattandosi di bolli e diritti di segreteria, gli importi che riceve dal giudice li restituisce al suo cliente (senza fatturare poichè non sono soggetti a iva e ritenuta).
Sul fatto se emettere prima fattura o attendere il pagamento si può dire di tutto e di più.
In alternativa alla fattura può sempre emettere un proforma di fattura alla quale seguirà la fattura vera e propria al momento del pagamento.

Data: 04.01.2013

Autore: lucas

Oggetto: servizi

un superminimo può fatturare abitualmente (prestazioni di servizi) verso paesi extra UE? Anche verso paesi extra Ue black list? mi potete dare qualche delucidazioni sui limiti dei superminimi verso le fatture a paesi esteri. grazie

Data: 09.01.2013

Autore: Admin

Oggetto: R: servizi

Un contribuente minimo può fatturare verso paesi extra ue.
Infine, i contribuenti minimi non sono tenuti all'invio dei modelli di comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in paesi a fiscalità privilegiata (elenchi black list).
Tale esonero è stato confermato dall'agenzia delle entrate con il provvedimento del 22 dicembre 2011, n. 185820, punto 6.1, lettere b) e c).

Data: 04.01.2013

Autore: vincenzo

Oggetto: Emissione fatture

Buongiorno,

sono un medico e nel 2012 ho svolto attività privata presso alcuni ambulatori privati.
Avendo i requisti per aderire ai contribuenti minimi ho emesso fatture senza nessuna ritenuta d'acconto.
Oggi ho letto una vostra risposta del 19/12/2012:

"Se emette ricevuta a un titolare di partita iva ci sarà la ritenuta del 20%. Se emette ad un privato farà una ricevuta senza ritenuta d'acconto. La ritenuta eventualmente inserita, se non dovuta, sarà calcolata come credito nel modello unico 2013."

...e sono andato in crisi; avrei dovuto fatturare con ritenuta d'acconto essendo gli ambulatori delle società con partita iva?

grazie, saluti

Data: 07.01.2013

Autore: Admin

Oggetto: R: Emissione fatture

La risposta che ha letto lei era riferita a prestazioni occasionali.
Se lei ha operato con partita iva e in qualità di contribuente minimo (nuovo minimo) non doveva inserire nessuna ritenuta d'acconto in fattura.

Data: 04.01.2013

Autore: monica

Oggetto: fattura 2012/2013

Buongiorno,
sono dal 1 gennaio 2012 in regime superminimi avendo i requisiti.
Ho emesso l'ultima fattura il 28 dicembre 2012, è stata accreditata sul conto corrente in data 4 gennaio 2013. Quando farò la dichiarazione dei redditi, l'incasso sarà dichiarato come anno 2012 (data di emissione fattura) o devo dichiararlo come 2013? E in questo caso devo annullare la fattura e riemetterla come 2013?
Grazie e Buon Anno,

Data: 07.01.2013

Autore: Admin

Oggetto: R: fattura 2012/2013

Poichè il pagamento è stato ricevuto nel 2013 sarà considerato ricavo del 2013. Non occorre riemettere la fattura se nel frattempo non è cambiato niente (regime contabile per esempio).
Per cui la fattura del dicembre del 2012 sarà inserita nella contabilità del 2013, senza modificarne la numerazione.

Data: 09.01.2013

Autore: Marco

Oggetto: R: R: fattura 2012/2013

Grazie per i chiarimenti che interessano anche me.
Un dubbio: qualora invece avessi perso i requisiti come superminimo dovrei riemettere la fattura (come professionista) conteggiando IVA e ritenuta?
Grazie ancora.

Data: 10.01.2013

Autore: Admin

Oggetto: R: R: R: fattura 2012/2013

Esatto.

Data: 30.01.2013

Autore: chiarina

Oggetto: R: R: fattura 2012/2013

a fine dicembre 2012 è terminato il mio periodo come regime dei minimi , ho emesso fattura al 31 dicembre e mi è stata pagata verso metà gennaio 2013 come devo comportarmi? è valida o cosa devo fare? Inoltre vi sarei grata se potete chiarirmi come devo emettere la fattura in questo nuovo regime fiscale che penso sia questo: regime ex contribuenti minimi: sono stata all'Agenzia delle Entrate ma il consulente non mi ha voluto indicare che tipo di regime era più indicato per me. Preciso che le mie prestazioni di lavoro sono "disegni tecnici" e che fino al 2012 le mie entrate non hanno superato neanche i 15mila euro.
ringrazio anticipatamente.saluti

Data: 03.01.2013

Autore: Alberto

Oggetto: Obbligo di PEC per i lavoratori autonomi in regime dei minimi

Buonasera,
chiedo cortesemente un vostro parere in merito al seguente quesito:
l'obbligo di dotarsi di PEC entro giugno 2013 riguarda anche i soggetti isritti al regime dei nuovi minimi?

In attesa di una vostra cortese risposta, vi saluto cordialmente e vi auguro buon 2013.

Data: 07.01.2013

Autore: Admin

Oggetto: R: Obbligo di PEC per i lavoratori autonomi in regime dei minimi

L'obbligo di dotarsi di pec non è relazionato al tipo di regime contabile scelto dal contribuente ma dal tipo di attività svolta.
Con la nuova normativa le nuove imprese individuali che si iscrivono al Registro delle imprese o all'Albo imprese artigiane, a partire dal 20 Ottobre 2012, dovevano comunicare un proprio indirizzo PEC, mentre le imprese individuali già iscritte alla data del 20 ottobre hanno tempo fino al 31 dicembre 2013.

Data: 03.01.2013

Autore: Stefano

Oggetto: contributi minimi,fino a quando?

Buongiorno, entro il mese di gennaio vorrei attivare una partita IVA con contributi minimi come libero professionista, nel 2013 compirò 35 anni, in questo caso la durata dei contributi minimi sarà indipendente dall'età, quindi di 5 anni, o avrà la durata di un solo anno compiendo quest'anno 35 anni?

Data: 07.01.2013

Autore: Admin

Oggetto: R: contributi minimi,fino a quando?

La durata, fermi restando tutti gli altri requisiti, sarà indipendente dall'età.
Per cui, nel suo caso, lei aderirà al nuovo regime dei minimi per cinque anni.

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