Acconto IVA annuale

15.06.2011 18:10

Acconto IVA annuale


I soggetti obbligati agli adempimenti di liquidazione e versamento periodico, devono provvedere, entro il 27 dicembre di ciascun anno, al versamento di un acconto relativo all’ultima liquidazione dell’anno.


Per i contribuenti che adottano la liquidazione IVA mensile l’acconto è pari, in via generale, all’88% del versamento eseguito per il mese di dicembre dell’anno precedente (es. liquidazione dicembre 2010: IVA a debito pari a 5.000,00; acconto IVA dicembre 2011: 5.000,00 x 88%= 4.400,00).


Per i contribuenti trimestrali l’acconto IVA è pari all’88% del versamento eseguito per il quarto trimestre dell’anno precedente.


È comunque previsto che il contribuente possa, se ritiene che l’importo da versare sia inferiore rispetto a quanto versato nello stesso periodo dell’anno precedente:

 

  • pagare l’88% di questo minor valore (metodo previsionale)
  • considerare l’imposta calcolata sulle operazioni (attive e passive) effettuate fino al 20 dicembre e versare il 100% di questa particolare liquidazione IVA anticipata (metodo della pre-liquidazione).
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Occorre però tener presente che qualora l’acconto Iva versato risulti incapiente, non sarà possibile regolarizzarlo in sede di dichiarazione Iva, ma occorrerà conteggiare interessi e sanzioni fino alla data in cui si provvederà al versamento.


Sono esclusi dall’obbligo di versamento i soggetti che

  • hanno iniziato l’attività nel corso dell’anno solare
  • l’hanno cessata prima del 31 dicembre.