Adempimenti del datore di lavoro presso l'inps

19.06.2011 18:39

Adempimenti del datore di lavoro presso l'inps

 

Il datore di lavoro ha l’obbligo di iscriversi presso l’INPS per assicurare ai lavoratori la tutela previdenziale (esclusi i soggetti che devono essere iscritti a forme di previdenza sostitutive) ed assistenziale.


Dal 1° gennaio 2011, tutti i datori di lavoro (anche non imprenditori) che iniziano un’attività con lavoratori dipendenti devono chiedere la costituzione di una posizione contributiva unica (con il rilascio di un numero di matricola) esclusivamente in via telematica, mediante la Comunicazione Unica al Registro delle Imprese.


Nei casi di assunzione di lavoratori dipendenti in un momento successivo all’avvio dell’attività d’impresa, tale adempimento può essere assolto anche mediante la procedura telematica d’iscrizione disponibile sul sito www.inps.it. Dal 31 dicembre 2010 il modello DM 68 è abrogato (circolare INPS 31 dicembre 2010 n. 172).


In caso di stipula di contratti di collaborazione - in assenza di lavoratori dipendenti - tale iscrizione non è necessaria. Le comunicazioni di variazione ed anche quelle di cessazione dell’attività devono essere effettuate al Registro delle Imprese tramite ComUnica. Dopo l’esito positivo delle verifiche eseguite automaticamente dal sistema informatico, la Comunicazione Unica viene:

 

  • protocollata
  • trasmessa all’INPS e agli altri enti se indicati.

 

Contestualmente al ricevimento della Comunicazione Unica le Amministrazioni interessate, e tra queste l’INPS, comunicano al Registro Imprese il numero identificativo della richiesta e l’esito del ricevimento.


In un secondo tempo, tramite PEC (Posta Elettronica Certificata), l’INPS inoltra:

 

al Registro Imprese

  • l’esito del procedimento
  • il numero di registrazione nell’archivio dell’ente, in caso di nuova posizione,

 

all’azienda, in formato elettronico

  • gli esiti delle registrazioni nei propri archivi.


Costituzione di una nuova unità operativa con dipendenti e accentramento contributivo


La posizione contributiva è unica, qualora si trovi a costituire nuove unità operative, intese come luoghi in cui siano occupati stabilmente uno o più lavoratori dipendenti, il datore di lavoro deve gestire i relativi adempimenti utilizzando la posizione contributiva già in essere (senza chiedere un accentramento) e comunicando i dati identificativi della nuova unità operativa e, se nota, la durata temporale della stessa. La procedura web assegnerà un numero progressivo identificativo dell’unità operativa, che, dalla denuncia contributiva di gennaio 2011, il datore di lavoro dovrà riportare per ciascun lavoratore occupato nella predetta unità operativa.


I datori di lavoro, già in possesso di più matricole, aventi caratteristiche contributive omogenee, dovute ad assetti territoriali suddivisi sull’area nazionale, che intendano agevolare i rapporti con l’Istituto previdenziale, individuano fra le sedi di competenza una sola sede cui fare riferimento per tutti gli adempimenti di natura contributiva. Dal 1° gennaio 2011 l’azienda, per ricorrere alla procedura di accentramento degli adempimenti, deve effettuare la richiesta per il tramite dell’applicazione resa disponibile nei servizi online dell’istituto (messaggio 4750/2010).


In caso di operazioni societarie e cioè di fusioni, incorporazioni, subentro, cessione e/o affitto di ramo d’azienda, il datore di lavoro subentrante deve comunicare i dati identificativi delle unità operative acquisite nelle quali sono occupati i dipendenti dell’azienda cedente.
Permangono distinte posizioni contributive aziendali nei seguenti casi:

 

  • diversa tipologia di personale con versamento della contribuzione secondo obblighi e misura diversi
  • attività caratterizzate da autonomia organizzativa e gestionale con diverse finalità economiche
  • imprese armatoriali
  • imprese appaltatrici di servizi vari, operanti a bordo delle navi da crociera
  • agenzie di somministrazione.

 

A partire dal 1° gennaio 2011, è previsto che alcune domande di prestazione/servizio siano presentate all’INPS in via esclusiva attraverso il canale telematico, collegandosi al sito www.inps.it. Il processo di digitalizzazione coinvolgerà nel corso dell’anno, con la dovuta gradualità, tutte le tipologie di domande presentate all’INPS.


Adempimenti obbligatori del datore di lavoro


Obbligatoriamente dal mese di aprile 2010 il datore di lavoro è tenuto ad inviare in via telematica mensilmente all’INPS la denuncia unificata individuale dei dati contributivi (UNIEMENS). Per ogni singolo lavoratore è obbligatorio fornire oltre ai dati retributivi, anche i dati contributivi e assistenziali, compresi i dati relativi alle somme conguagliate, per esempio: assegni familiari, malattia, maternità, congedi parentali, cassa integrazione anche in relazione alla DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità).


Da gennaio 2011 l’UNIEMENS è stato implementato per gestire tutte le informazioni utili all’intera gestione dell’evento Cassa Integrazione indipendentemente dalla tipologia CIG – Ordinaria, Straordinaria o in Deroga – e dalla modalità di pagamento: diretto da parte dell’Istituto, ovvero anticipato dall’azienda e conguagliato sull’UNIEMENS stesso. Sempre dal 2011 devono essere esposte in dettaglio le giornate di lavoro prestate ai fini del calcolo dell’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti.


L’UNIEMENS è pertanto lo strumento di comunicazione tra i datori di lavoro e l’INPS, in relazione alle vicende che riguardano il rapporto di lavoro dipendente e che abbiano conseguenze dal punto di vista previdenziale o assistenziale. Anche i dati relativi ai compensi dei lavoratori parasubordinati devono essere trasmessi all’INPS tramite la denuncia unificata.


È prevista anche una sezione denuncia aziendale di riepilogo con il totale delle somme a debito e delle somme a credito.
L’UNIEMENS viene presentato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.


Tra gli adempimenti obbligatori è prevista anche la dichiarazione annuale dei dati previdenziali e assistenziali: riepilogati nell’apposita sezione del Modello 770 semplificato, avente scadenza al 31 luglio di ogni anno.


La certificazione della malattia all’INPS e al datore di lavoro


Quando la malattia determina incapacità al lavoro viene corrisposta un’indennità giornaliera. Ai fini del pagamento dell’indennità il lavoratore subordinato è tenuto a comunicare la malattia al datore di lavoro e a trasmettere al medesimo, entro i due giorni successivi a quello del rilascio, la certificazione della malattia rilasciata dal medico curante.


L’attestazione di malattia contiene la data del rilascio, la data di inizio o di prosecuzione della malattia e la presunta durata della stessa.
Dal 3 aprile 2010 è operativo l’obbligo di trasmissione telematica dei certificati di malattia da parte dei medici curanti. Il certificato viene trasmesso all’INPS e viene rilasciato al lavoratore il formato cartaceo del documento. Il certificato così trasmesso viene ricevuto dall’INPS che lo mette a disposizione sia del cittadino intestatario, che del datore di lavoro.


Il datore di lavoro ha quindi la possibilità di accedere online ai certificati medici che riguardano i propri dipendenti. Quale ulteriore modalità di consultazione degli attestati di malattia, l’INPS nella circolare 119 del 7 settembre 2010 illustra il sistema di comunicazione diretta che prevede l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata. Il datore di lavoro, se vorrà ricevere via e-mail certificata gli attestati di
malattia senza dover accedere al portale dell’INPS, dovrà trasmettere apposita richiesta a una qualunque sede territoriale utilizzando lo stesso indirizzo PEC al quale dovranno essere destinati i documenti telematici ricevuti dai medici.


La nuova procedura di invio da parte dei medici dei certificati di malattia consente al lavoratore, che ha diritto all’indennità di malattia a carico dell’INPS, di non trasmettere più personalmente il certificato all’Ente, mentre rimane confermato l’obbligo di inviare l’attestazione di malattia al datore di lavoro.


Sono esclusi dal diritto all’indennità di malattia INPS i seguenti lavoratori, che saranno retribuiti anche in caso di malattia dal datore di lavoro: gli impiegati dell’industria, credito, assicurazioni e servizi tributari appaltati, portieri e impiegati dipendenti da proprietari di stabili, viaggiatori e piazzisti.


L’INPS interverrà nel pagamento dell’indennità di malattia con gli aventi diritto: operai, impiegati e quadri del settore commercio; operai dell’industria, apprendisti di tutti i settori, salariati fissi a assimilati in agricoltura e salariati nel settore credito assicurazioni e servizi tributari appaltati. L’indennità spetta a queste ultime categorie in quanto il datore di lavoro ogni mese paga all’ente una contribuzione aggiuntiva obbligatoria a titolo di malattia, che non viene invece pagata per le categorie del primo elenco, e cioè per gli impiegati in generale.

 

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