Agevolazioni per disabili – Furto del veicolo
Agevolazioni per disabili – Furto del veicolo
Domanda.
Le agevolazioni fiscali previste, ai fini dell’IRPEF e dell’IVA, in favore dei disabili per l’acquisto di veicoli spettano una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui il primo veicolo acquistato con le agevolazioni sia stato cancellato dal PRA. Ai fini dell’IRPEF il riacquisto entro il quadriennio è agevolabile anche nell’ipotesi in cui il veicolo risulti rubato e non ritrovato, nei limiti della spesa massima di 18.075,99 euro da cui va detratto l’eventuale rimborso assicurativo. Si chiede di sapere se il furto del veicolo integri la condizione richiesta per accedere nuovamente alle agevolazioni fiscali entro il quadriennio anche ai fini IVA.
Risposta.
Le agevolazioni fiscali previste, ai fini dell’IRPEF e dell’IVA, in favore dei disabili per l’acquisto di veicoli possono applicarsi anche per acquisti successivi,
a condizione che siano trascorsi almeno quattro anni dalla data del precedente acquisto effettuato con le agevolazioni. Detta condizione non opera nel caso in cui il veicolo acquistato con le agevolazioni è stato cancellato dal PRA per demolizione. Ai fini dell’IRPEF, l’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR prevede, altresì, che il disabile può fruire della detrazione per l’acquisto di un nuovo veicolo prima della fine del quadriennio anche nell’ipotesi in cui il primo veicolo sia stata rubato e non ritrovato, per un importo da calcolare su un ammontare assunto al netto di quanto eventualmente rimborsato dall’assicurazione. Analoga previsione non è contemplata ai fini dell’IVA, atteso che l’art. 8, comma 3, della legge n. 449 del 1997, per effetto del rinvio alle disposizioni di cui all’art. 1, commi 1 e 2, della legge n. 97 del 1986, ammette il superamento del limite dei quattro anni nella sola ipotesi di cancellazione del veicolo dal PRA.
Ciò premesso, si evidenzia che il periodo dei quattro anni è previsto al precipuo fine di evitare un uso improprio delle suddette agevolazioni fiscali, con acquisto dei beni e successiva cessione a vantaggio di soggetti privi dei requisisti richiesti dalla normativa agevolativa. Nel caso di furto del veicolo la perdita di possesso del bene acquistato con le agevolazioni fiscali avviene per effetto di un evento non riferibile alla volontà del disabile e, quindi, non può ravvisarsi alcun comportamento contrario alla finalità dell’agevolazione.
Quanto sopra considerato, e in linea con le disposizioni previste ai fini della detrazione dall’IRPEF, si ritiene che, in caso di furto del veicolo acquistato con le agevolazioni fiscali, sia possibile beneficiare dell’agevolazione fiscale prevista ai fini dell’IVA per l’acquisto di un nuovo veicolo anche prima dello scadere dei quattro anni dal primo acquisto. A tal fine, il disabile dovrà esibire al concessionario la denuncia di furto del veicolo e la registrazione della “perdita di possesso” effettuata dal PRA.
Fonte: Circolare n. 11/E del 21 maggio 2014 "Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri soggetti"