Agevolazioni per i disabili – Acquisto di veicoli senza adattamenti
Agevolazioni per i disabili – Acquisto di veicoli senza adattamenti
Domanda.
Un contribuente fa presente che in base alla certificazione ASL risulta che il figlio minorenne, affetto da una sindrome genetica rara, denominata "Sindrome di Weaver", è stato riconosciuto soggetto in situazione di handicap grave ai sensi della art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, nonché, ai fini delle agevolazioni fiscali per il settore auto, soggetto con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 449 del 1997. Il contribuente fa presente che il figlio risulta minore invalido con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (L. n. 118 del 1971 e L. n. 289 del 1990) con indennità di frequenza. Chiede di sapere se possa fruire dell'aliquota agevolata del 4 per cento per l'acquisto di un veicolo, anche in assenza di adattamenti.
Risposta.
L'aliquota IVA ridotta per i soggetti di cui all'art. 3 della legge n. 104 del 1992 è stata originariamente introdotta dall'art. 8, comma 3, della legge n. 449 del 1997. Attualmente, il numero 31 della Tabella A, parte seconda, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'art. 50, comma 1, della L. n. 342 del 2000, riconosce l'aliquota IVA ridotta sulle cessioni di autoveicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettere a), c), ed f), del d.lgs. n. 285 del 1992, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, anche prodotti in serie, "adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'art. 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti", ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico.
Con circolare n. 74/E del 12 aprile 2000, è stato chiarito che la ratio della norma agevolativa trova fondamento nell'incidenza dei maggiori costi che i soggetti portatori di handicap devono sostenere per adattare il veicolo acquistato, attraverso modifiche tecniche che ne consentano loro l'utilizzo. Per tale ragione, in base alla richiamata disposizione vigente, la stessa agevolazione non può estendersi agli autoveicoli che, ancorché acquistati da altri portatori di handicap, quali non vedenti e menomati nell'udito e nella parola, non necessitano di adattamenti o di particolari caratteristiche tecniche per l'utilizzo da parte dei destinatari dell'agevolazione.
La ratio originaria della norma è stata in parte superata, in quanto successivamente il legislatore ha esteso l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta alla cessione di veicoli effettuate a favore di altre categorie di disabili, o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, a prescindere dall'adattamento del veicolo: soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, della legge n. 388 del 2000); invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni (art. 30, comma 7, della legge n. 388 del 2000); soggetti non vedenti e sordi (numero 31 della tabella A, parte seconda, allegata al DPR n. 633 del 1972, come sostituito dall'art. 50, della
legge n. 342 del 2000).
Con circolare n. 46/E dell'11 maggio 2001, tenendo conto anche di un parere del Ministero della salute, è stato chiarito che il riferimento fondamentale per fruire dei benefici fiscali previsti dall'articolo 30 della legge n. 388 del 2000 è situazione di handicap grave, definita dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della deambulazione. La gravità della limitazione deve essere certificata con verbale dalla commissione per l'accertamento dell'handicap di cui all'articolo 4 della citata legge n. 104 del 1992. Nella medesima circolare, è specificato che l'adattamento funzionale del veicolo alle necessità del portatore di handicap rimane, invece, elemento essenziale, ai fini della concessione delle agevolazioni fiscali, per quei soggetti che, pur affetti da una ridotta o impedita capacità motoria permanente, non siano stati dichiarati portatori di "grave limitazione della capacità di deambulazione" da parte delle commissioni mediche competenti.
In detto contesto, vi possono essere situazioni di incertezza nei casi in cui minori (che non possono comunque condurre il veicolo) portatori di handicap in condizioni di gravità (comma 3 dell'art. 3 della legge n. 104 del 1992), con effetti su capacità motorie e deambulazione, sono stati riconosciuti soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti con riferimento specifico alle agevolazioni di cui all'art. 8 della legge n. 449 del 1997, senza che tuttavia risulti in alcun modo la tipologia, o anche soltanto la necessità, dell'adattamento funzionale del veicolo alle necessità di trasporto del portatore di handicap.
A ben vedere, dette incertezze derivano dalle modifiche normative che nel corso dell'anno 2000 hanno esteso, a prescindere dall'adattamento del veicolo, l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta ad altre categoria di disabilità, che precludono comunque la conduzione del veicolo e per le quali l'adattamento stesso non sempre è necessario.
Peraltro, non sempre è agevole distinguere, in presenza di un handicap in condizione di gravità che investe la capacità motoria e la deambulazione, tra le ridotte o impedite capacità motorie e la limitazione grave della capacità di deambulazione, che non richiede l'adattamento del veicolo.
Considerato che per effetto delle modifiche in precedenza descritte, la ratio originaria della norma agevolativa risulta notevolmente attenuata, assumendo ora maggiore rilievo la particolare condizione di disabilità del soggetto interessato, piuttosto che il solo ristoro dei maggiori costi sostenuti per l'adattamento del veicolo, e per evitare il protrarsi delle incertezze applicative dell'agevolazione, fermo restando che dalle certificazioni delle commissioni competenti devem risultare la specifica disabilità cui la norma ricollega l'agevolazione fiscale, si ritiene che in presenza di minori (che non possono comunque condurre il veicolo) portatori di handicap in condizioni di gravità di cui al comma 3 dell'art. 3 della legge n. 104 del 1992, con riconoscimento delle ridotte o impedite capacità motorie permanenti, spetti l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta, anche senza necessità di adattamento ove questa non risulti dalla certificazione.
Ciò premesso, se nel certificato medico rilasciato dall'azienda sanitaria locale risulta che il minore richiedente è riconosciuto soggetto in situazione di handicap grave in base all’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, e, ai fini delle agevolazioni fiscali per il settore auto, è riconosciuto soggetto con ridotte o impedite capacità motorie permanenti in base all’art. 8 della legge n. 449 del 1997, senza altre indicazioni al riguardo, si ritiene che il soggetto interessato possa avvalersi dell'aliquota IVA ridotta per l'acquisto del veicolo, anche senza adattamento dello stesso.
Fonte: Circolare n. 11/E del 21 maggio 2014 "Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri soggetti"