Aggiornamento della carta di circolazione nel caso di utilizzo di un veicolo altrui.
Guidare l'auto di un altro. Nuovo obbligo di aggiornamento della carta di circolazione
Come ci si deve comportare se si usa l'auto di cui non si è proprietari per un periodo di tempo superiore al mese? Quali comunicazioni occorre porre in essere e quali obblighi amministrativi sono stati introdotti dalla nuova normativa?
Il riferimento normativo è la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 15513 che introduce nuove regole relative alla:
- variazione della denominazione o delle generalità dell'intestatario della carta di circolazione dei veicoli
- variaziazione relativa alla intestazione temporanea di veicoli
In sostanza, il comma 4 bis dell'articolo 94 c.d.s. introdotto dall'art. 12, comma 1, lettera a) della legge n. 120 del 2010 prevede:
1) un obbligo di comunicazione nel caso vi siano variazioni relative agli intestatari delle carte di circolazione
2) un obbligo di comunicazione nel caso vi siano variazioni che comportino la disponibilità dei veicoli per periodi superiori a 30 giorni in favore di soggetti diversi dagli intestatari dei veicoli
Questi obblighi sono finalizzati ad aggiornare l'archivio nazionale dei veicoli e i documenti di circolazione stessi.
Sono esclusi da tale obbligo gli atti previsti dal comma 1 dell'art. 94 c.d.s ovvero:
- il caso di trasferimento di proprietà
- il caso di costituzione di usufrutto nel veicolo
- il caso di contratto di leasing
Questo decreto è entrato in vigore dal 7 dicembre 2012. Tuttavia la sua applicazione è stata procastinata poichè occorreva realizzare le procedure informatiche per consentire gli aggiornamenti dell'archivio nazionale dei veicoli e dei documenti di circolazione così come previsto dalla norma.
Oggi, a conclusione di queste procedure di aggiornamento, la norma entrerà in vigore dal 3 novembre 2014.
A chi non si applica la normativa in oggetto.
La normativa non si applica ai veicoli posseduti da soggetti che effettuano attività di autotrasporto sulla base:
- di una iscrizione al REN o di una iscrizione all'albo degli autotrasportatori
- di una licenza per il trasporto di cose in conto proprio
- di una autorizzazione al trasporto di persone mediante autobus in uso proprio o mediente autovetture in uso terzi.
Dunque, come si evince, la normativa non interesserà gli autotrasportatori, gli autisti di tram o autobus, i tassisti e i ncc.
Per queste categorie di persone vi sarà un apposito regolamento.
Ambito di applicazione della norma.
La norma e la nuova procedura troverà applicazione in riferimento all'aggiornamento delle carte di circolazione di
- veicoli
- motoveicoli
- rimorchi
la cui disponibilità non sia assoggettata al possesso di titoli autorizzativi in cui,
- vi sia una variazione della denominazione dell'ente intestatario
- vi sia una variazione delle generalità della persona fisica intestataria
- un soggetto abbia la temporanea disponibilità, per un periodo superiore a 30 giorni, di un veicolo intestato ad un terso, a titolo di comodato, in forza di un provvedimento di affidamento in custodia giudiziale o di un contratto di locazione senza conducente.
- si debba procedere alla intestazione a nome di soggetti giuridicamente incapaci.
La norma si applica anche ai rimorchi di massa complessiva inferiore alle 3,5 tonnellate.
La norma si applica all'intestatario della carta di circolazione che è:
- nel caso di proprietà, compreso il trustee, il proprietario del veicolo
- nel caso di locazione il locatore
- nel caso di acquisto con patto di riservato dominio l'acquirente,
- nel caso di leasing il locatario
- nel caso di usufrutto l'usufruttuario
Cosa prevede la norma?
La nuova norma prevede l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo attraverso l'emissione di un tagliando ogni volta che vi sia un mutamento della denominazione o della ragione sociale (in caso di persona giuridica) del soggetto giuridico intestatario della carta di circolazione.
Casi in cui occorre aggiornare la carta di circolazione a seguito della variazione delle generalità della persona fisica intestataria della carta stessa.
Un punto importante è questo. Occorre procedere alla richiesta di variazione nel caso in cui vari:
- il nome o il cognome dell'intestatario del veicolo
- la data di nascita
- il luogo di nascita
- il luogo di residenza
Supponiamo un provvedimento dell'autorità giudiziaria o degli uffici anagrafici che dispongano la modifica del nome di un soggetto. In tal caso occorre modificare anche il libretto di circolazione del veicolo a lui intestato.
Supponiamo ancora la variazione toponomastica della denominazione del comune o della provincia di nascita o della numerazione civica della residenza. In tal caso occorre sempre la variazione della carta di circolazione del veicolo.
Come aggiornare la carta di circolazione?
Si procede con la richiesta del tagliando di aggiornamento consegnando:
- una dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesta la variazione delle proprie generalità
- versare l'imposta di bollo dovuta per l'istanza di variazione pari a euro 15 sul c.c.p. n. 4028
- versare i diritti di motorizzazione pari a euro 9 sul c.c.p. n. 9001
Attenzione: nel caso di semplice trasferimento della residenza non occorre procedere all'aggiornamnento della carta di circolazione. Anche nel caso di dati errati non occorre l'aggiornamento ma semplicemente chiedere la ristampa della carta di circolazione (si veda la circolare n. 27520 del 11 ottobre 2012 casi particolari punto 2)
Il caso di intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.
Questo è il caso in cui il veicolo venga utilizzato da un terzo per un periodo superiore ai 30 giorni.
Il comodato dell'auto.
Il caso del comodato, in cui l'intestatario della carta di circolazione del veicolo concede in comodato la propria auto ad un'altra persona per un periodo superiore ai trenta giorni. In tal caso spetta al comodatario comunicare all'ufficio della motorizzazione civile il comodato e chiedere l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo.
Una eccezione riguarda tutti i componenti del nucleo familiare del proprietario purchè conviventi con lo stesso.
Chi può concedere l'auto in comodato?
Coloro che possono concedere l'auto in comodato sono il proprietario, il locatario nell'ipotesi di leasing, previo il consenso del locatore, l'usufruttuario in caso di usufrutto del veicolo e infine l'acquirente, nell'ipotesi di acquisto con patto di riservato dominio, previo assenso del venditore.
Naturalmente il comodatario non può a sua volta concedere l'auto in comodato (cosidetto subcomodato).
Custodia giudiziale del veicolo.
Anche nel caso di custodia giudiziale del veicolo per un periodo di tempo superiore ai 30 giorni occorre un tagliando di aggiornamento della carta di circolazione del veicolo.
Tuttavia, nella circolare si precisa che quest'obbligo esiste solo nel caso di custodia giudiziale con facoltà di uso del veicolo.
Locazione senza conducente.
Nel caso di locazione di veicolli senza conducente per periodi superiori a 30 giorni vi è l'obbligo di comunicazione ma in questo caso non si procede all'emissione del tagliando di aggiornamento della carta di circolazione ma si riceve semplicemente una ricevuta di assolvimento dell'obbligo di comunicazione.
Nella ricevuta ci saranno il nominativo del locatore e quello del locatario e altri dati del contratto di locazione.
La ricevuta non deve neccessariamente essere conservata in auto. La circolare spiega come la mancata esibizione della ricevuta in un controllo non costituisce un fatto sanzionabile.
Locazione senza conducente di auto da destinare ai corpi di polizia locale.
Anche in questo caso, qualora vi sia una locazione del veicolo per una durata superiore ai 30 giorni occorre procedere all'aggiormanento della carta di circolazione.
Utilizzo di un veicolo intestato al de cuius.
Si tratta del caso in cui l'auto venga usata da uno degli eredi per il periodo superiore ai 30 giorni. Occorre sempre procedere alla richiesta del tagliando di aggiornamento nel quale ci saranno i dati anagrafici dell'erede.
Utilizzo di veicoli con contratto rent to buy.
Si tratta del caso in cui una persona paga un canone periodico per usare il veicolo e ha la possibilità di acquistarne la proprietà alla scadenza del termine prefissato pagando una somma a saldo.
La circolare cita espressamente questo caso prevedendo l'obbligo di aggiornamento della carta di circolazione con il nome di colui che usa il veicolo.
Insomma, cambiamo le regole ma niente panico se l'auto viene usata nell'ambito familiare dai figli o comunque da conviventi con la stessa residenza. In tal caso non è richiesto alcun onere o obbligo di aggiornamento.