Annotazione date di pagamento e di incasso

18.06.2011 15:26

Annotazione date di pagamento e di incasso

a) Quesito
Ai fini della determinazione del reddito gli esercenti attività d’impresa minima devono annotare le date di pagamento dei costi e le date di incasso dei corrispettivi?

In caso di risposta affermativa dove deve essere effettuata l’annotazione?

Con la circolare n. 73/E del 2007 è stato precisato che anche i contribuenti minimi devono rispettare la previsione di cui all’articolo 19 del d.P.R. n. 600 del 1973 secondo cui i compensi per l’esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante canalizzazione bancaria o postale (assegni, bonifici, altro).

Tale disposizione resta limitata ai soli esercenti arti e professioni oppure si deve intendere estesa anche ai soggetti esercenti attività d’impresa?

 


Risposta
Premesso che non vi è un obbligo di annotazione delle date di pagamento e di incasso, il contribuente potrebbe trovare utile procedere a tale annotazione, anche sulle stesse fatture, al fine di poter più agevolmente documentare le operazioni rilevanti ai fini della determinazione del reddito.


Per quanto riguarda l’applicazione dell’articolo 19 del d.P.R. n. 600 del 1973, l’obbligo di canalizzazione bancaria o postale dei compensi riscossi è limitato agli esercenti arti o professioni.

 

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