Annotazione dei corrispettivi e regime dei minimi
Annotazione dei corrispettivi e regime dei minimi
a) Quesito
Con la circolare n. 73/E del 2007 è stato chiarito che i contribuenti minimi sono esonerati dagli obblighi previsti dal d.P.R. n. 633 del 1972, ed in particolare dall’obbligo di registrazione delle fatture emesse (articolo 23) e dei corrispettivi (articolo 24).
Al riguardo si chiede di sapere se l’istituzione del registro delle fatture e l’annotazione delle fatture emesse, l’istituzione del registro dei corrispettivi e la registrazione giornaliera dei corrispettivi, ovvero la semplice annotazione nel giornale di fondo del misuratore fiscale dei corrispettivi giornalieri distinti per aliquota, sono un indice univocamente significativo della volontà di applicare il regime ordinario.
Risposta
Non si ritiene che l’istituzione e la tenuta dei registri IVA integrino gli estremi del comportamento concludente.
La circostanza che i contribuenti minimi siano esonerati dagli obblighi di tenuta dei registri IVA non esclude che gli stessi possano, per scelta dettata da finalità amministrative proprie ed ulteriori rispetto all’adempimento degli obblighi fiscali, decidere di tenere comunque i registri previsti dagli articoli 23, 24 e 25 del d.P.R. n. 633 del 1972, ovvero il giornale di fondo del misuratore fiscale distinto per aliquote.
Per altro, siffatta scelta, al pari della sommatoria dei compensi e dei ricavi indicati nei documenti emessi, può essere adottata al fine di monitorare il rispetto del limite di ricavi o compensi per essere considerato contribuente minimo, fissato dal comma 96, numero 1, lettera a), in 30.000 euro.
In proposito si rappresenta che, in caso di superamento della predetta soglia in corso d’anno per oltre il 50 per cento “…sarà dovuta l’imposta sul valore aggiunto relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate nell’intero anno solare, determinata mediante scorporo ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 per la frazione d’anno antecedente il superamento del predetto limite o la corresponsione dei predetti compensi, salvo il diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti relativi al medesimo periodo”.
L’istituzione e la tenuta dei registro delle fatture e dei corrispettivi potrebbe, dunque, rivelarsi utile anche al fine dello scorporo dell’imposta sul valore aggiunto sulle operazioni effettuate nella frazione d’anno antecedente il superamento del limite fissato dalla norma, così come l’istituzione del registro degli acquisti può rivelarsi utile per la determinazione dell’imposta detraibile.
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