Aprire una attività di commercio elettronico
Aprire una attività di commercio elettronico (e-commerce)
COMMERCIO ELETTRONICO.
Con il presente lavoro ci soffermeremo sul commercio elettronico (e-commerce) e, in particolare, sugli adempimenti iniziali per l’apertura dell’attività di vendita on line di beni mobili materiali (peraltro, considerata vendita per corrispondenza).
Quindi, tratteremo della fase iniziale del cd. commercio elettronico indiretto, peraltro, attività in notevole sviluppo in questi ultimi tempi a cui, invece, si contrappone la continua chiusura dei piccoli negozi di vendita tradizionali (per essere soppiantati o «stritolati» dagli Ipermercati).
La vendita di beni materiali tramite Internet configura commercio elettronico indiretto che si differenzia da quello diretto (e-commerce diretto) che è, invece, relativo alla cessione di beni immateriali (ad es. fornitura ed assistenza di software on line).
Il commercio elettronico indiretto è, dunque, costituito da quelle transazioni nelle quali la cessione del bene e la conclusione del contratto tra venditore e cliente si perfezionano per via telematica, mentre la consegna fisica del bene avviene attraverso i canali tradizionali (tramite vettore postale, ecc.).
Considerato che, ai fini fiscali, l’operazione di vendita si intende realizzata solo al momento della consegna materiale del bene a destinazione, la tassazione deve avvenire nei modi tradizionali e, quindi, come vendita a distanza (in tal senso, si è espressa la R.M. 5.11.2009, n. 274/E).
ADEMPIMENTI per l’INIZIO dell’ATTIVITÀ di VENDITA ON LINE :
Riguardo la disciplina della vendita di beni materiali tramite mezzo elettronico («Vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione», ex D.Lgs. 114/1998 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 59/2010), trattandosi di una attività di commercio rivolta nei confronti del consumatore finale, in presenza di stabile attività Iva, occorre al momento dell’apertura della partita Iva, anche presentare allo sportello Suap telematico del Comune di residenza o di sede legale (eventualmente, tramite la procedura telematica ComUnica semplificata cd. starweb) la Scia.
Si tratta della Segnalazione certificata di inizio attività produttiva ad effetto immediato, con la compilazione del Modello A (forma speciale di vendita) e delle schede tecniche 1 e 2 (Scia che si allega alla citata Comunicazione unica tramite www.starweb.infocamere.it).
Per esercitare l’attività di vendita di beni non alimentari necessita solo il possesso dei requisiti di onorabilità (morali), e quindi, sostanzialmente non bisogna avere riportato condanne penali (art. 71, co. 1, D.Lgs. 59/2010).
Mentre, invece, nel caso eventuale di cessione di beni di genere alimentare, l’art. 71, D.Lgs. 59/2010 prevede anche il possesso dei requisiti professionali
(avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio di alimenti, avere prestato la propria opera, per almeno 2 anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare, essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio di beni alimentari).
A seguito delle recenti novità normative in materia di commercio (volute dal Governo Monti), per la vendita di beni alimentari all’ingrosso non bisogna più avere il possesso dei requisiti professionali, bastano soltanto quelli morali.
In particolare, dal 14.9.2012 sono stati aboliti i requisiti professionali per il commercio all’ingrosso di alimenti.
Infatti come recita una recente Nota camerale, con l’entrata in vigore dell’art. 9, D.Lgs. 147/2012, l’esercizio dell’attività di commercio all’ingrosso del settore alimentare é subordinato esclusivamente al possesso dei requisiti di onorabilità (di cui all’art. 71, co. 1, D.Lgs. 59/2010).
Nell’ipotesi in cui, per la vendita di alimenti, venga esercitata sia l’attività all’ingrosso sia quella al dettaglio, nel sito web bisogna distinguere l’area della
vendita all’ingrosso da quella al dettaglio.
COMUNICAZIONI all’INPS e all’INAIL:
E' anche obbligatorio procedere all’apertura della posizione Inps, tramite ComUnica, con compilazione del quadro AC, contenuto all’interno della predetta Comunicazione Unica.
All’inizio dell’attività e poi annualmente si paga il diritto camerale alla Camera di Commercio (per i piccoli imprenditori, circa e 100), e poi gli imprenditori quali esercenti attività commerciale, per la propria posizione pensionistica, devono anche pagare i contributi annuali Inps obbligatori (minimale, circa e 2.850 l’anno, poi suddiviso in 4 rate).
Inoltre, se necessario, occorre procedere all’assicurazione Inail a cui sostanzialmente sono tenuti i datori di lavoro che occupano lavoratori dipendenti e lavoratori parasubordinati nelle attività che normativamente sono considerate rischiose.
INDICAZIONI da INSERIRE nel SITO INTERNET:
In base all’art. 35, D.P.R. 633/1972 [CFF ➊ 235], gli imprenditori devono riportare, sulla home page del proprio sito Internet, il numero di partita Iva posseduto, altrimenti si rischia l’applicazione della sanzione (da e 258 a e 2.066).
Inoltre, le società di capitali devono indicare anche nel proprio sito Internet le informazioni legali (sede, numero di iscrizione e Ufficio del Registro delle imprese, ecc.).
OPERAZIONI INTERNE:
Per quanto riguarda le operazioni di commercio elettronico indiretto effettuate tra soggetti entrambi residenti nel territorio italiano, ivi incluse le
stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, la disciplina Iva applicabile è quella delineata in via generale dalle disposizioni contenute nel D.P.R. 633/1972.
Pertanto, poiché le vendite on line di beni materiali sono equiparate alle vendite per corrispondenza, tali operazioni non sono soggette all’obbligo di certificazione mediante emissione di fattura né all’obbligo di certificazione mediante emissione di scontrino fiscale o di ricevuta.
Tuttavia, i corrispettivi delle vendite devono essere annotati nel Registro dei corrispettivi (art. 24, D.P.R. 633/1972 [CFF ➊ 224]).
Rimane, comunque, la possibilità da parte del venditore on line di optare per l’emissione di fattura per ogni operazione (ciò anche al fine di potere fornire la
garanzia del prodotto venduto al cliente).
In merito al caso dei resi di merci, nell’ambito delle attività di commercio che non comportino l’obbligo di emissione di fattura/scontrino/ricevuta fiscale,
secondo la R.M. 274/E/2009, per recuperare l’Iva, il contribuente può fornire la documentazione che ritiene più opportuna a dimostrare il credito d’imposta
(occorre ricostruire il dettaglio dell’operazione di vendita, mediante l’identificazione del titolo di acquisto originario, e così via).
COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO OPERAZIONI in ITA LIA, INTRACOMUNITA RIE ed EXTRACOMUNITA RIE |
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Cedente | Acquirente | Applicazione dell’Iva |
Italiano | Italiano soggetto passivo Iva | Iva italiana |
Italiano | Italiano privato cittadino | Iva italiana |
Italiano | Comunitario soggetto passivo Iva | Non imponibile, ex art. 41, D.L. 331/93. Autofatturazione dell’acquirente e versamento dell’imposta nel proprio Paese |
Italiano | Comunitario privato cittadino (importo complessivo delle cessioni inferiore a e 100.000 o alla minor soglia indicata per singolo Paese) |
Iva italiana |
Italiano | Comunitario privato cittadino (importo complessivo delle cessioni superiore ad e 100.000 o alla minor soglia indicata per singolo Paese) | Iva del Paese acquirente. Il cedente italiano emette fattura al rappresentante fiscale senza Iva, il quale emetterà fattura al committente privato comunitario con aliquota Iva del Paese comunitario |
Italiano | Extracomunitario soggetto passivo Iva | Non imponibile, ex art. 8, D.P.R. 633/1972 |
Italiano | Extracomunitario privato cittadino | Non imponibile, ex art. 8, D.P.R. 633/1972 |
Pertanto, nel caso di cessioni effettuate in Italia da parte di un imprenditore italiano nei confronti di un consumatore (acquirente) italiano, si avrà emissione
della fattura solamente nel caso di libera scelta da parte del venditore o su espressa richiesta da parte dell’acquirente (consumatore finale o soggetto con partita Iva).
Ovviamente, l’operazione di vendita on line di beni materiali è soggetta ad Iva secondo le vigenti aliquote in Italia (4%, 10% o 21%).
TRANSAZIONI COMUNITARIE:
Nel commercio elettronico indiretto, l’imprenditore che compie anche operazioni intracomunitarie dovrà verificare attentamente la tipologia del soggetto acquirente (privato consumatore o soggetto passivo Iva) e l’ammontare delle vendite effettuate, al fine di potere applicare i corretti adempimenti contabili e fiscali.
CESSIONE a PRIVATI SENZA PARTITA IVA :
Infatti, il venditore italiano se cede prodotti ad un privato (non soggetto passivo Iva) che risiede in un altro Stato della Comunità europea (ad es. Germania), è tenuto ad assoggettare ad Iva tale operazione nel nostro Paese, se l’ammontare delle vendite annuali non supera e 100.000 (nel caso di superamento, o di opzione da parte del cedente in seno alla dichiarazione Iva, la vendita diventa non imponibile Iva ai sensi art. 41, D.L. 331/1993, conv. con modif. dalla L. 427/1993, ed il cedente deve nominare un rappresentante fiscale o si deve identificare direttamente in Germania, poiché in tale ipotesi per la vendita ai privati l’Iva è dovuta in tale altro Stato membro).
Quindi, ad esempio, il commerciante italiano che spedisce materiale di cancelleria ad un cittadino tedesco (ovviamente, i beni vengono consegnati dall’Italia in Germania), deve poi applicare (e versare) l’Iva in Italia.
Occorre, pertanto, che l’importo annuo delle vendite in ciascun Stato membro, nell’anno precedente e nell’anno in corso, non sia superiore a e 100.000, o
al minor ammontare stabilito in ogni Stato membro di destinazione, secondo la Direttiva 2006/112/Ce.
CESSIONE a SOGGETTI con PARTITA IVA - MODELLO INTRASTAT
Nella diversa ipotesi, cioè nel caso di cedente italiano ed acquirente soggetto passivo Iva appartenente ad altro Stato membro, l’operazione è sempre non imponibile Iva in virtù dell’art. 41, D.L. 331/1993 e, pertanto, l’acquirente procederà ad emettere autofattura con l’aliquota Iva del Paese di destinazione.
In questo caso (cessione intracomunitaria), il cedente italiano dovrà anche compilare e trasmettere alle Dogane il Modello Intrastat (modello che andrà, parimenti, trasmesso anche nell’ipotesi di acquisti intracomunitari).
Riguardo il Modello Intrastat, in virtù del D.L. 78/2010, dal 31.5.2010, tutti coloro che intendono effettuare operazioni intracomunitarie devono chiedere l’inserimento della partita Iva nell’archivio Vies (per chi inizia l’attività, l’opzione si esprime nel quadro I dei Modelli AA7/10 per le società ovvero AA9/11 per le imprese individuali).
Poi occorre attendere 30 giorni e se, nel frattempo, non avviene il diniego motivato delle Entrate, si può operare, appunto dal 31° giorno dalla presentazione
di tali modelli.
ESPORTA ZIONI e CESSIONI EXTRACOMUNITARIE:
Riguardo alle operazioni con soggetti posti al di fuori della Comunità europea (extracomunitari), si parla di esportazioni poiché la vendita on line avviene tra un soggetto residente in uno Stato membro (venditore italiano) ed un soggetto residente in un Paese extracomunitario (ad es. acquirente americano).
In questo caso, anche se la cessione dei beni materiali avviene attraverso il web, le operazioni sono non imponibili Iva in virtù dell’art. 8, D.P.R. 633/1972, poiché carenti del requisito della territorialità e, pertanto, subiscono l’imposta nel Paese di destinazione.
ATTIVITÀ OCCASIONALI DI COMMERCIO ELETTRONICO.
L’obbligo di apertura della partita Iva (di iscrizione al Registro delle imprese/Camera di Commercio e della Scia, di iscrizione all’Inps, ecc.) può dipendere dal carattere di abitualità o di occasionalità con cui viene svolta l’attività (art. 5, D.P.R. 633/1972); infatti, nel caso di occasionalità dell’attività espletata, non occorre aprire la partita Iva.
Quindi, se l’attività da esercitare è saltuaria (occasionale), non si avrebbe alcun obbligo di apertura di partita Iva e di tutti gli adempimenti conseguenti
(Scia, Camera di Commercio, Inps, ecc.).
L’unico obbligo, in tal caso, è quello di dichiarare tutti i propri redditi occasionali nell’apposito Modello 730 o nel Modello Unico, quadro RL (redditi diversi di
impresa).
Riguardo l’individuazione dell’esercizio dell’attività di vendita on line abituale oppure occasionale, dalla rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate è emerso
che la Guardia di finanza, per accertare la presenza del presupposto soggettivo (sia ai fini delle imposte dirette sia ai fini di quelle indirette), si avvale dell’elaborazione dei dati di tutti coloro a cui eBay, in un dato periodo (possibilmente triennale), abbia emesso fatture per importi annui superiori a e 1.000 e che nello stesso periodo abbiano venduto 5 o più oggetti nel corso di un anno.
Quindi, come è stato osservato in dottrina, tali requisiti potrebbero essere sufficienti (o almeno indicativi) ai fini dell’individuazione dell’abitualità dell’esercizio di impresa e, quindi, del presupposto soggettivo Iva.
Superati tali limiti è, dunque, consigliato procedere con l’apertura della Partita Iva e poi seguire tutti gli adempimenti connessi sopra delineati.