Aprire una attività di lavorazione dei metalli
Aprire una attività di lavorazione dei metalli
Tipologia di procedimento
Efficacia immediata: 0gg
Procedimento in immediato avvio: 20gg
Conferenza di servizi: 7 + 15gg lavorativi
Descrizione sintetica: Lavorazione dei metalli
Descrizione: Intervento per realizzazione struttura e avvio attività di tipo artigianale per la lavorazione del metallo e suoi derivati. L'attività artigianale deve essere distinta dalla vendita di prodotti e manufatti artigianali che ne conseguono. Quando infatti il venditore cede oggetti e manufatti non di sua produzione, esercita una normale attività riconducibile al commercio al dettaglio. Normalmente, l'imprenditore artigiano svolge congiuntamente l'attività artigianale e l'attività di vendita. Ai sensi dell'art. 2 della L. 443/85 "Legge quadro per l'artigianato", si definisce imprenditore artigiano "colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo. Sono escluse limitazioni alla libertà d'accesso del singolo imprenditore all'attività artigiana e di esercizio della sua professione". Ai sensi dell'art. 3, è artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla L. 443/85, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di una attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazioni di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa. Si definisce inoltre artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla L. 443/85 e con gli scopi di cui sopra, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società a responsabilità limitata e per azioni ed in accomandita semplice e per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale. L'esercizio dell'attività artigianale è soggetta all'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane. Il predetto Albo è tenuto dalla CPA (Commissione provinciale artigianato), che ha sede per effetto di una convenzione stipulata con la Regione Autonoma della Sardegna presso la Camera di Commercio della Provincia in cui ha sede l'impresa. La CPA è un organo di tutela e di rappresentanza dell'artigianato ed espressione degli artigiani che svolgono la loro attività nei comuni della provincia. La CPA, inoltre, provvede alla tutela e alla tenuto dell'Albo provinciale delle imprese artigiane, ne cura la revisione nei termini e con le modalità previste dalle leggi vigenti, delibera sulle iscrizioni delle imprese artigiane e sulle loro modificazioni e cancellazioni. L'iscrizione all'Albo è obbligatoria per le piccole imprese che svolgono attività artigiana e che sono in possesso dei requisiti previsti dalla legge 443/1985. La domanda, redatta su apposito modulo e comprensiva degli allegati obbligatori, va presentata entro 30 giorni dall'inizio dell'atttività, in seguito gli iscritti dovranno segnalare ogni tipo di variazione nello stato di fatto e/o di diritto dell'impresa entro lo stesso termine di 30 giorni. Le società devono prima iscriversi nel Registro delle imprese e poi nell'Albo delle imprese artigiane, mentre le imprese individuali si iscrivono solo nell'Albo, che provvede d'ufficio alla loro annotazione nella sezione speciale artigiani del Registro delle imprese.
ADEMPIMENTI PER L'ATTIVITA' DI LAVORAZIONE DEI METALLI
In questa sezione sono consultabili, attraverso un semplice click, i singoli procedimenti (denominati endoprocedimenti) previsti dall'iter amministrativo della pratica. Per ciascuno di essi, è necessario compilare ed allegare alla DUAAP la modulistica ed i documenti indicati nell’endoprocedimento.
Ulteriori adempimenti potranno essere rilevati dall’esame del modello “A0 Check-list” correttamente compilato, obbligatorio per tutti i procedimenti di natura edilizia e per quelli relativi ad attività imprenditoriali complesse (a giudizio del SUAP).
- Scarico acque reflue in pubblica fognatura
- Insegne e cartelli pubblicitari: installazione
- Verifiche connesse all'impatto acustico
- Verifiche requisiti igienico-sanitari per l'esercizio di attività non alimentari
REQUISITI
Requisiti oggettivi
Qui di seguito trovi i requisiti oggettivi necessari per l'avvio della pratica.
- Agibilità dei locali
- Compatibilità acustica ed ambientale dell’insediamento
- Conformità di tutti gli impianti installati nell’edificio
- Conformità urbanistico-edilizia dell’immobile
- Per le attività di cui al DM 16/02/1982, possesso del certificato di prevenzione incendi
- Rispondenza dei locali ai requisiti igienico-sanitari previsti dalle norme vigenti per l'esercizio dell'attività
- Disponibilità di un locale avente destinazione d’uso compatibile con l’impianto da realizzare.
Requisiti soggettivi
Qui di seguito trovi i requisiti soggettivi necessari per l'avvio della pratica.7
- Insussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 10 L. 575/65 (legge antimafia), per tutti i soggetti indicati nel DPR 252/1998
- Non sono previsti ulteriori particolari requisiti morali o professionali relativi al titolare dell’attività
- Requisiti Individuali per l’Impresa Artigiana: L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso, l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana. L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti - per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendiste; - per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendiste. Ai fini del calcolo dei limiti di cui sopra: L. 25/55, e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;- non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla L. 877/73, sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana; - sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorché partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice Civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana; - sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana; - non sono computati i portatori di handicap, fisici psichici o sensoriali;- per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendiste;- per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendiste. Ai fini del calcolo dei limiti di cui sopra: L. 25/55, e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana; - non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla L. 877/73, sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana; - sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorché partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice Civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana; - sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana; - non sono computati i portatori di handicap, fisici psichici o sensoriali; - sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta.
DOCUMENTI E MODULISTICA
Documenti
Qui di seguito trovi i documenti da allegare alla pratica
- Copia di un documento d'identità personale in corso di validità di ognuna delle persone che rendono o sottoscrivono dichiarazioni
- Copia dell'intera documentazione su supporto digitale, secondo le modalità previste dalla Deliberazione G.R. n° 22/1 del 11/04/2008
- Gli ulteriori documenti sono indicati nelle schede degli endoprocedimenti
Modulistica
Qui di seguito trovi la modulistica contenente tutti i documenti da produrre, richiesti all'imprenditore, resi disponibili in un formato editabile, in quanto possono successivamente essere inoltrati in forma telematica.
DUAAP |
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A0 - CHECK LIST (se necessario) |
NORMATIVA