Art. 1122 del codice civile: Opere sulle parti dell' edificio di proprietà comune

22.05.2011 16:26

Art. 1122 del codice civile: Opere sulle parti dell' edificio di proprietà comune

 


Ciascun condomino, nel piano o porzione di piano di sua proprietà, non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni dell'edificio.