Assegno periodico corrisposto al coniuge con esclusione della quota di mantenimento dei figli indicato nel rigo E23
Assegno periodico corrisposto al coniuge con esclusione della quota di mantenimento dei figli indicato nel rigo E23
Art. 10, comma 1, lettera c, del TUIR
Sono deducibili dal reddito del contribuente esclusivamente i versamenti periodici effettuati al coniuge, anche se residente all’estero, a seguito di separazione legale ed effettiva (non di fatto), di scioglimento o annullamento del matrimonio, o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura indicata nel provvedimento dell’autorità giudiziaria.
Ai fini del riconoscimento della deduzione i contribuenti devono indicare, nel punto 1 del rigo E 23 del modello 730, il codice fiscale del soggetto beneficiario. Non devono essere considerate le somme corrisposte in unica soluzione al coniuge separato o divorziato (Circolare 12.06.2002 n. 50, risposta 3.1).
Non possono essere considerati oneri deducibili le somme corrisposte dal coniuge a titolo di quota di mutuo versata in sostituzione dell’assegno di mantenimento, nel caso in cui l’altro coniuge abbia comunque rinunciato all’assegno di mantenimento (Circolare 12.06.2002 n. 50, risposta 3.2).
Se la somma indicata nel provvedimento è comprensiva anche della quota relativa al mantenimento dei figli, salva diversa indicazione, si considera destinata al mantenimento di questi ultimi il 50% della somma, indipendentemente dal numero dei figli (Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 1.5.2.).
Si fa presente che la somma corrisposta al coniuge è ammessa in deduzione solo nella misura determinata dal provvedimento dell’autorità giudiziaria.
Pertanto, le maggiori somme corrisposte al coniuge a titolo di adeguamento Istat potranno essere dedotte solo nel caso in cui la sentenza del giudice preveda espressamente un criterio di adeguamento automatico dell’assegno dovuto al coniuge medesimo.
Resta esclusa, quindi, la possibilità di dedurre assegni corrisposti volontariamente dal coniuge al fine di sopperire alla mancata indicazione da parte del Tribunale di meccanismi di adeguamento dell’assegno di mantenimento (Risoluzione 19.11.2008 n. 448).
Il CAF deve verificare:
▪ nella sentenza di separazione o divorzio la somma riportata sull’atto e destinata al coniuge e, se previsto, la rivalutazione di tale importo;
▪ che gli importi riportati sui bonifici o sulle ricevute rilasciate dal soggetto che ha percepito la somma siano congruenti con quelli riportati sulla sentenza e che siano riferibili a versamenti periodici.
Non è deducibile l’assegno versato al coniuge che per sentenza viene erogato mensilmente per un periodo di tempo definito; in tal caso la rateizzazione del pagamento costituisce solo una diversa modalità di liquidazione dell’importo pattuito tra le parti, il quale mantiene comunque la caratteristica di dare risoluzione definitiva ad ogni rapporto tra i coniugi e non va quindi confuso con la corresponsione periodica dell’assegno, il cui importo è invece rivedibile nel tempo (Risoluzione 11.06.2009 n. 153).
Ulteriore chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 15.06.2009 n. 157, con la quale è stato precisato che anche l’assegno alimentare erogato con il meccanismo della compensazione è deducibile dal reddito complessivo. In particolare, nel caso specifico, il Tribunale ha riconosciuto al marito, che eroga un assegno alimentare, il diritto alla restituzione di una somma pari a quanto percepito dall’ex coniuge in eccedenza rispetto al dovuto a titolo di TFR, attraverso ordinanza all’Inps di non effettuare la trattenuta sulla pensione dell’importo dell’assegno alimentare fino ad esaurimento del credito accertato.
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