Attività di agricoltura biologica

20.07.2011 11:02

Come aprire un'attività di agricoltura biologica

 

Breve descrizione dell'attività di agricoltura biologica

 

Per "agricoltura biologica" si intende l’attività di coltivazione e di allevamento svolta in conformità ai metodi previsti dalle apposite norme comunitarie e statali (es. assenza d’uso di prodotti chimici fertilizzanti ed antiparassitari).

Per "azienda agricola biologica" si intende l’azienda, iscritta nell’albo regionale, che pratica l’agricoltura biologica su tutta la superficie aziendale.

Per "azienda agricola in conversione biologica" si intende l’azienda, iscritta nell’albo regionale, che adotta su tutta la sua superficie o su unità distinte di essa le tecniche di produzione previste dal piano di conversione.

Per "conversione" si intende il processo attraverso il quale, in un periodo pari a quanto previsto dal Regolamento CEE n. 2092/91 e successive modifiche ed integrazioni, l’azienda convenzionale crea le condizioni agronomiche, tecniche, strutturali ed organizzative per praticare l’agricoltura biologica.

Per "azienda agricola biologica mista" si intende l’azienda, iscritta nell’albo regionale, la cui superficie è destinata per almeno un terzo, e comunque in misura non inferiore a 3.000 metri quadrati, all’agricoltura biologica per determinate produzioni e, nella rimanente parte e per altre produzioni, al metodo convenzionale.

Per "azienda di preparazione di prodotti biologici" si intende l’azienda, iscritta nell’albo regionale, che opera la trasformazione, la conservazione ed il condizionamento di prodotti di certificata provenienza biologica dalle aziende agricole di cui sopra, adottando metodologie e tecniche di lavorazione stabilite dai regolamenti comunitari, nel rispetto delle caratteristiche tipiche dei prodotti. L’operatore biologico è colui che svolge attività di produzione, preparazione, commercializzazione e importazione dei prodotti agricoli biologici. Coltiva senza impiego di prodotti chimici di sintesi (cioè artificiali, costruiti nei laboratori chimici) e di OGM (organismi geneticamente modificati); usa la rotazione delle colture per la difesa e la prevenzione da parassiti, malattie, erbe infestanti; fertilizza il terreno (e non le piante) soltanto con materie organiche e minerali naturali. In attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico sono stati istituiti appositi organismi con il compito di svolgere il controllo sulle attivita' della produzione agricola, della preparazione e dell'importazione di prodotti ottenuti secondo il metodo dell'agricoltura biologica. Si definisce azienda agricola biologica quella che opera secondo le procedure stabilite negli allegati I, II e III del regolamento CEE n. 2092/91. Si definisce azienda di trasformazione biologica quella che opera secondo le procedure stabilite nell’allegato III, parte B, del regolamento CEE n. 2092/91. La procedura per sistema di controllo prevede la compilazione della notifica di attività con metodo biologico ed invio tramite posta raccomandata A/R all'Organismo di controllo ed ai competenti Uffici regionali (nel caso di aziende importatrici direttamente al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali); successivamente l'Organismo di controllo esegue in azienda una visita ispettiva "Fase di Avvio" durante la quale viene verificata la conformità dei siti produttivi a quanto previsto dal Regolamento CE 2092/91 e successive modificazioni ed integrazioni; sulla base dei risultati della visita viene redatto un documento denominato "Relazione di Ispezione Fase di Avvio", contenente tutte le informazioni utili alla Commissione di Certificazione per esprimere il giudizio di idoneità. La Commissione di Certificazione decide sull'ammissione o meno dell'azienda nel sistema di controllo; le aziende idonee entrano a far parte dell'elenco delle aziende controllate sulle quali, in base ad un Piano Preventivo dei Controlli Annuali (PPCA) redatto dal Responsabile Attività di Controllo ed approvato, vengono esercitate annualmente una o più visite di sorveglianza che hanno lo scopo di verificare il mantenimento delle condizioni di idoneità e la completa applicazione di quanto previsto dal Regolamento CE 2092/91 e successive modificazioni ed integrazioni. L'azienda riceverà tutta la documentazione necessaria a comprovare la sua adesione al sistema di produzione biologica: dichiarazione di assoggettamento, dichiarazione di conformità, certificazione di lotto prodotto, autorizzazione alla stampa di etichette.

Per la certificazione delle produzioni come "Prodotto da agricoltura biologica", l'azienda agricola deve aver rispettato le norme dell'agricoltura biologica per un periodo, definito "di conversione all'agricoltura biologica", di almeno due anni prima della semina o, nel caso delle colture perenni diverse dai prati, di almeno tre anni prima del raccolto. La data iniziale del computo di tale periodo è quella di notifica. Prima che sia trascorso l'intero periodo di conversione, ma comunque non prima di 12 mesi dalla data iniziale, le produzioni possono essere certificate come "Prodotto in conversione all'agricoltura biologica". In certi casi il periodo di conversione può essere prolungato o abbreviato, per l'intera azienda o per parte di essa, tenuto conto dell'utilizzazione anteriore degli appezzamenti. Trascorso il periodo di conversione le produzioni potranno essere certificate con la dicitura "Prodotto da agricoltura biologica”.

Quanto alla vendita diretta da parte di produttori agricoli, la disciplina dettata dal d.lgs 228/01 art. 4, comma 2, e' stata variata dall’art. 2–quinquies della legge 11 marzo 2006, n. 81 che ha modificato il predetto comma 2, stabilendo che “… per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità non è richiesta la comunicazione di inizio attività”. Pertanto, l'attività' di vendita diretta (di propri prodotti, salvo ulteriori diversi prodotti nei limiti stabiliti dal d.lgs 228/01) da parte di produttori agricoli non e' soggetta ad alcun adempimento se svolta presso la propria azienda, in altri locali o aree private di cui abbia la disponibilità, o su area pubblica in forma itinerante.

Quando invece la vendita deve essere svolta su area pubblica ma mediante l'uso di un posteggio, occorre fare riferimento al comma 4 dell’art. 4 del decreto che stabilisce : “qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell’art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”. Il predetto comma 4, quindi, non condiziona la vendita all'ottenimento di una autorizzazione commerciale (l'imprenditore deve solamente inviare allo SUAP una comunicazione) ma alla sola concessione del suolo pubblico per l'uso del posteggio (che dovrà essere richiesto all'atto della comunicazione). La regione Sardegna ha recepito le disposizioni sopra indicate.

 

Requisiti oggettivi per aprire una attività di agricoltura biologica

 

  • "I requisiti oggettivi dei locali: L’articolo 4 del decreto 228 del 2001 al comma 1 prevede che: “Gli imprenditori agricoli, singoli o associati,iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità”. Dalla disposizione si evince il rispetto dei soli requisiti igienico-sanitari tra cui rientrano, nel caso di allevamenti, quelle di salute veterinaria e di benessere animale stabilite dalla CE."
  • In caso di attività esercitata su posteggio, concessione di suolo pubblico

 

 Requisiti soggettivi per aprire una attività di agricoltura biologica

 

  •  Insussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 10 L. 575/65 (legge antimafia), per tutti i soggetti indicati nel DPR 252/1998
  • Iscrizione alla CCIAA (N.B.La legge 24 novembre 2006, n. 286 di conversione del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, ha elevato il limite (da euro 2.582,28 ad euro 7.000,00), di esonero da limite (da euro 2.582,28 ad euro 7.000,00), di esonero dal versamento dell’imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, previsto dal comma 6 dell’articolo 34 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, recante l’istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto. Di conseguenza: il produttore agricolo che nell’anno solare precedente ha realizzato o, in caso di inizio attività, prevede di realizzare un volume d’affari non superiore a 7.000,00 euro non è obbligato all’iscrizione nel Registro imprese salvo che desideri beneficiare di agevolazioni fiscali quale ad esempio quella riferita alla fruizione del carburante agevolato (D.Lgs. n. 173/1998, D.M. n. 454/2001).
  • Possesso dei requisiti morali di cui all’art. 4, comma 6 del D.Lgs. n° 223/2001, ovvero non aver riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nell’impresa agricola, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità, o di frode nella preparazione degli alimenti, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna. I requisiti morali di cui all’art. 4, comma 6 del D.Lgs. 223/2001 devono essere posseduti: Per le ditte individuali, dal titolare; Per le società di persone, da tutti i soci; Per le altre persone giuridiche, da tutti gli amministratori

 

Documenti neccessari per l'attività di agricoltura biologica

 

  • Copia di un documento d'identità personale in corso di validità di ognuna delle persone che rendono o sottoscrivono dichiarazioni
  • Copia dell'intera documentazione su supporto digitale, secondo le modalità previste dalla Deliberazione G.R. n° 22/1 del 11/04/2008
  • Gli ulteriori documenti sono indicati nella sezione in fondo alla pagina

 

Adempimenti neccessari

 

  • Verificare tutti gli adempimenti per i lavori edilizi neccessari all'attività di agriturismo
  • Verificare gli adempimenti per la vendita al pubblico di prodotti agricoli
  • Mescita di vino ricavato da propri fondi
  • Verificare gli adempimenti per l'installazione di Insegne e cartelli pubblicitari.
  • Eventuali Dichiarazioni di Agibilità
  • Notifica Igienico Sanitaria per Alimenti
  • Eventuale concessione di suolo publico per vendita di alimenti

 

Procedimento per l'apertura dell'attività.

Una volta che abbiate tutti i requisiti per aprire l'attività dovete:

1) Scegliere il codice attività tra l'elenco dei codici ateco 2007.

2) Consegnare al SUAP (Sportello Unico delle Attività Produttive) della vostra città i documenti neccessari per l'apertura dell'attività.

     - Modello DUAAP editabile compilato

     - Eventuali altri modelli richiesti dall'ufficio SUAP della vostra città ( Modello B99, C1, etc)

3) Scaricare il programma "Comunica", "Fedra" dal sito del Registro delle Imprese e il programma "Apertura partita iva" dell'agenzia delle entrate e procedere alla elaborazione della pratica Comunica.

 

Stima dei costi per aprire e gestire una attività di impresa

 

TIPOLOGIA SPESE COSTITUZIONE SPESE GEST. CONTABILITA'
Ditta Individuale 100 3000 300/600
Impresa Familiare 100 3000 600/900
Snc 200 3000 Variabile
Sas 200 3000 Variabile
Srl 250 4000 Variabile
Srl Unipersonale 250 4000 Variabile
Società Cooperativa 250 500 Variabile

 

Riferimenti normativi per l'attività di agricoltura biologica

  • D.Lgs.n°220 del 17-3-1995
  • D.Lgs. n° 228 del 18-5-2001
  • L. n°146 del 22-2-1994
  • L. n° 488 del 23-12-1999
  • Reg. (CE) n° 834/2007 del 28-6-2007
  • Eventuali Leggi o regolamenti regionali

 

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