Autorizzazione alle prestazioni di servizi intracomunitarie
Autorizzazione alle prestazioni di servizi intracomunitarie
Domanda
I provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate, n. 188376 e n. 188381 del 29 dicembre 2010, in conformità all’art. 27 del D.L. n. 78 del 2010, prevedono il regime autorizzatorio per le operazioni di cui al titolo II, capo II del D.L. n. 331 del 1993 e l’inclusione in banca dati Vies delle partite Iva dei soggetti autorizzati. Ciò premesso, posto che la presenza della partita Iva in banca dati è necessaria anche per l’effettuazione delle prestazioni di servizi intracomunitarie soggette ad Iva nel paese di destinazione ai sensi dell’art. 7-ter, del D.P.R. n. 633 del 1972, come si evince anche dall’art. 214 della direttiva Iva e dal regolamento Ue n. 904/2010, si chiede di sapere se gli operatori che effettuano (o intendono effettuare) solo prestazioni di servizi intracomunitari debbano richiedere l’autorizzazione di cui sopra, oppure le eventuali diverse modalità con le quali vengono inseriti nella banca dati Vies.
Risposta
Gli operatori che effettuano o intendono effettuare esclusivamente prestazioni di servizi intracomunitarie devono, al pari di qualsiasi altro operatore IVA, manifestare espressamente tale volontà ai competenti Uffici dell’Agenzia delle Entrate.
La richiesta di autorizzazione all’effettuazione di operazioni intracomunitarie di cui all’art. 27 del D.L. 78 del 2010 infatti tenta di stabilire un equilibrio fra le esigenze di speditezza delle procedure amministrative di rilascio della Partita IVA vigenti (Com Unica e Fisco telematico) con la necessità di aderire alle sollecitazioni da parte della Commissione europea (Comunicazione COM (2006) 254 del 31/5/2006, che avvia un dibattito pubblico sulle strategie per combattere le frodi IVA e la Comunicazione della Commissione COM (2008) 807 dell’1/12/2008, su una “Strategia coordinata per migliorare la lotta contro le frodi a danno dell'IVA nell'Unione europea”), da ultimo integrate dal regolamento Ue 904/2010.
La disposizione comunitaria citata, infatti, non distingue tra soggetti che effettuano forniture intracomunitaria di beni o prestazioni intracomunitarie di servizi, prevede che “…gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i dati forniti da soggetti per la loro identificazione ai fini dell’IVA in conformità dell’art. 214 della direttiva 2006/112/CE, siano, a loro giudizio, completi ed esatti”.