Beni a uso promiscuo nel regime dei contribuenti minimi

24.04.2011 12:11

Beni a uso promiscuo


Le spese relative a beni ad uso promiscuo dei contribuenti minimi e, quindi, parzialmente inerenti l'attività svolta nel regime dei minimi, (questo vale sia per i vecchi contribuenti minimi che per i nuovi minimi in vigore dal 1 gennaio 2012) rilevano nella misura del 50% dell’importo corrisposto, al lordo dell’IVA.

Per i contribuenti minimi si presumono sempre ad uso promiscuo:

  • autovetture (le vetture acquistate da un contribuente minimo si presumono sempre ad uso promiscuo e  pertanto andranno dedotte dal reddito in misura del 50%)
  • autocaravan
  • ciclomotori
  • motocicli 
  • telefonia  (Il telefono fisso, nel caso in cui lo studio sia situato nella propria abitazione, e il telefono cellulare, sono sempre considerati beni ad uso promiscuo, per cui sono deducibili forfettariamente nella misura del 50%)

 

Per tutti gli altri beni non direttamente considerati ad uso promiscuo dalla normativa come i precedenti, occorre vedere volta per volta la diretta inerenza all'attività svolta. Se un bene può essere considerato direttamente inerente l'attività allora potrà essere dedotto interamente al 100% dal reddito prodotto.

 

Riguardo ai beni ad uso promiscuo si segnalano i seguenti punti:

  • punto 5 della circolare 7/E del 2008 dell'agenzia delle entrate, con la quale l'agenzia precisa che le spese relative ai beni ad uso promiscuo per le quali il Tuir prevede specifiche percentuali di deducibilità (o modalità di deducibilità), sono deducibili dai contribuenti minimi nella misura del 50% dell'importo corrisposto al lordo dell'iva, a prescindere da quanto stabilito nello stesso Testo Unico. La stessa limitazione al 50% si applica anche nel caso di acquisto di un bene tramite lo strumento del leasing.
  • punto 4.2 della circolare 12/E del 2008, con la quale l'agenzia afferma che si presumono sempre ad uso promiscuo, per i contribuenti minimi, gli autoveicoli e tutto ciò che concerne la telefonia;

 

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