Beni strumentali dei contribuenti minimi

24.04.2011 12:10

Beni strumentali dei contribuenti minimi


Proprio in applicazione del principio di cassa, anche il costo sostenuto per l’acquisto di beni strumentali concorre alla formazione del reddito nel periodo d’imposta in cui è avvenuto il pagamento e la plusvalenza realizzata per la cessione di un bene strumentale, acquistato nel periodo di vigenza del regime, sarà pari all’intero corrispettivo di cessione.


Detta plusvalenza concorre integralmente alla formazione del reddito nel periodo d’imposta in cui è percepito il corrispettivo.


In caso di cessione di beni strumentali, acquistati in periodi precedenti rispetto a quello dal quale decorre il regime, invece, l’eventuale plusvalenza o minusvalenza è determinata sulla base della differenza tra il corrispettivo conseguito e il costo non ammortizzato, intendendo per costo non ammortizzato il valore risultante alla fine dell’esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime.


Nel caso di rateizzazione del corrispettivo, la rata percepita concorre alla formazione del reddito del periodo di imposta, al netto della quota del costo non ammortizzato determinata in misura corrispondente al rapporto tra la somma percepita nel periodo di imposta ed il corrispettivo complessivo.


Tenendo conto della particolarità del regime dei minimi che prevede una modalità semplificata di determinazione del reddito, non trovano applicazione le norme del TUIR che prevedono una specifica limitazione nella deducibilità dei costi.

 

Infine ricordiamo che l'agenzia delle entrate ha stabilito, con la risoluzione 123/E del 2010, che il lavoratore autonomo che aderisce al regime dei contribuenti minimi non può dedurre per cassa il costo di acquisto di un immobile strumentale acquistato a partire dal 1 gennaio 2010. Questo allo scopo di evitare una disparità di trattamento rispetto ai soggetti in contabilità ordinaria o semplificata che sono sottoposti alle nuove limitazioni introdotte dall'art. 1, comma 335 della legge 296/2006 per cui gli immobili strumentali, per tali soggetti, non sono deducibili, secondo la procedura di ammortamento, se l'atto di acquisto ha avuto luogo successivamente al 31 Dicembre 2009.

 

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