Come aprire un'attività di vendita diretta di prodotti agricoli
Come aprire un'attività di vendita diretta di prodotti agricoli
Breve descrizione dell'attività di vendita diretta di prodotti agricoli
In cosa consiste la vendita diretta di prodotti di produzione propria effettuata da imprenditori agricoli?
Vediamo chi sono gli imprenditori agricoli e poi rispondiamo alla domanda. Gli imprenditori agricoli possono essere ordinari o professionali. L’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 228 del 2001 ha sostituito il precedente testo dell’articolo 2135 del codice civile con il seguente: “è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali ed attività connesse. per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”.
La qualifica di imprenditore agricolo professionale e' soggetto a riconoscimento da parte dell'assessorato regionale all'agricoltura (servizio ripartimentale dell'agricoltura). infatti possono chiedere la qualifica sia le persone fisiche e giuridiche (società e cooperative). le persone giuridiche saranno riconosciute "imprenditore agricolo professionale" (i.a.p.) se lo statuto prevede quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all' art. 2135 del codice civile (coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame e attività connesse dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura) e se almeno un socio (nelle società di persone) o un amministratore (nelle società di capitali) o un socio-amministratore (nelle cooperative) sia stato già riconosciuto i.a.p. la qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata da parte dell'amministratore ad una sola società. per ottenere il riconoscimento della qualifica bisogna possedere determinati requisiti di tempo, di reddito e di professionalità.
Quanto alla vendita diretta da parte di produttori agricoli, la disciplina dettata dal d.lgs 228/01 art. 4, comma 2, e' stata variata dall’art. 2–quinquies della legge 11 marzo 2006, n. 81 che ha modificato il predetto comma 2, stabilendo che “… per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità non è richiesta la comunicazione di inizio attività”.
Pertanto, l'attività' di vendita diretta (di propri prodotti, salvo ulteriori diversi prodotti nei limiti stabiliti dal d.lgs 228/01) da parte di produttori agricoli non e' soggetta ad alcun adempimento se svolta presso la propria azienda, in altri locali o aree private di cui abbia la disponibilità, o su area pubblica in forma itinerante.
Quando invece la vendita deve essere svolta su area pubblica ma mediante l'uso di un posteggio, occorre fare riferimento al comma 4 dell’art. 4 del decreto che stabilisce : “qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell’art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”. Il predetto comma 4, quindi, non condiziona la vendita all'ottenimento di una autorizzazione commerciale (l'imprenditore deve solamente inviare allo suap una comunicazione) ma alla sola concessione del suolo pubblico per l'uso del posteggio (che dovrà essere richiesto all'atto della comunicazione). La regione Sardegna ha recepito le disposizioni sopra indicate.
Requisiti oggettivi per aprire una attività di vendita diretta di prodotti agricoli
- "I requisiti oggettivi dei locali: L’articolo 4 del decreto 228 del 2001 al comma 1 prevede che: “Gli imprenditori agricoli, singoli o associati,iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità”. Dalla disposizione si evince il rispetto dei soli requisiti igienico-sanitari tra cui rientrano, nel caso di allevamenti, quelle di salute veterinaria e di benessere animale stabilite dalla CE."
- In caso di attività esercitata su posteggio, concessione di suolo pubblico
Requisiti soggettivi per aprire una attività di vendita diretta di prodotti agricoli
- Insussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 10 L. 575/65 (legge antimafia), per tutti i soggetti indicati nel DPR 252/1998
- Iscrizione alla CCIAA (N.B.La legge 24 novembre 2006, n. 286 di conversione del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, ha elevato il limite (da euro 2.582,28 ad euro 7.000,00), di esonero da limite (da euro 2.582,28 ad euro 7.000,00), di esonero dal versamento dell’imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, previsto dal comma 6 dell’articolo 34 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, recante l’istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto. Di conseguenza: il produttore agricolo che nell’anno solare precedente ha realizzato o, in caso di inizio attività, prevede di realizzare un volume d’affari non superiore a 7.000,00 euro non è obbligato all’iscrizione nel Registro imprese salvo che desideri beneficiare di agevolazioni fiscali quale ad esempio quella riferita alla fruizione del carburante agevolato (D.Lgs. n. 173/1998, D.M. n. 454/2001).
- Possesso dei requisiti morali di cui all’art. 4, comma 6 del D.Lgs. n° 223/2001, ovvero non aver riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nell’impresa agricola, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità, o di frode nella preparazione degli alimenti, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna. I requisiti morali di cui all’art. 4, comma 6 del D.Lgs. 223/2001 devono essere posseduti: Per le ditte individuali, dal titolare; Per le società di persone, da tutti i soci; Per le altre persone giuridiche, da tutti gli amministratori
Documenti neccessari per l'attività di vendita diretta di prodotti agricoli
- Copia di un documento d'identità personale in corso di validità di ognuna delle persone che rendono o sottoscrivono dichiarazioni
- Copia dell'intera documentazione su supporto digitale, secondo le modalità previste dalla Deliberazione G.R. n° 22/1 del 11/04/2008
- Gli ulteriori documenti sono indicati nella sezione in fondo alla pagina
Adempimenti neccessari per la vendita diretta di prodotti agricoli
- Verificare tutti gli adempimenti per i lavori edilizi neccessari all'attività di agriturismo
- Verificare gli adempimenti per la vendita al pubblico di prodotti agricoli
- Mescita di vino ricavato da propri fondi
- Verificare gli adempimenti per l'installazione di Insegne e cartelli pubblicitari.
- Eventuali Dichiarazioni di Agibilità
- Notifica Igienico Sanitaria per Alimenti
- Eventuale concessione di suolo publico per vendita di alimenti
Procedimento per l'apertura dell'attività.
Una volta che abbiate tutti i requisiti per aprire l'attività dovete:
1) Scegliere il codice attività tra l'elenco dei codici ateco 2007.
2) Consegnare al SUAP (Sportello Unico delle Attività Produttive) della vostra città i documenti neccessari per l'apertura dell'attività.
- Modello DUAAP editabile compilato
- Eventuali altri modelli richiesti dall'ufficio SUAP della vostra città ( Modello B99, C1, etc)
3) Scaricare il programma "Comunica", "Fedra" dal sito del Registro delle Imprese e il programma "Apertura partita iva" dell'agenzia delle entrate e procedere alla elaborazione della pratica Comunica.
Stima dei costi per aprire e gestire una attività di impresa
TIPOLOGIA | SPESE COSTITUZIONE | SPESE GEST. | CONTABILITA' |
Ditta Individuale | 100 | 3000 | 300/600 |
Impresa Familiare | 100 | 3000 | 600/900 |
Snc | 200 | 3000 | Variabile |
Sas | 200 | 3000 | Variabile |
Srl | 250 | 4000 | Variabile |
Srl Unipersonale | 250 | 4000 | Variabile |
Società Cooperativa | 250 | 500 | Variabile |
Riferimenti normativi per l'attività di vendita diretta di prodotti agricoli
- D.Lgs. n° 228 del 18-5-2001
- Reg. (CE) n°854/2004 del 29/4/2004
- Eventuali Leggi o regolamenti regionali