Come sono irrogate le sanzioni
Come sono irrogate le sanzioni
In ogni caso, le sanzioni possono essere irrogate con due procedimenti distinti: l’atto di contestazione (art. 16 D.Lgs. 472/97) e l’irrogazione immediata (art. 17).
L’atto di contestazione deve riportare:
• i fatti attribuiti al trasgressore;
• gli elementi probatori;
• le norme applicate;
• i criteri per la determinazione delle sanzioni e della loro entità;
• l’indicazione dei minimi edittali;
• l’invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione e, ancora, l’invito a produrre nello stesso termine le deduzioni difensive;
• l’indicazione dell’organo al quale proporre impugnazione immediata.
Se, entro 60 giorni dalla notifica, il contribuente versa 1/4 della sanzione contestata, la controversia è definita, e non possono essere irrogate eventuali sanzioni accessorie. Entro lo stesso termine, in alternativa, il contribuente può presentare deduzioni difensive ovvero ricorrere in Commissione tributaria (in quest’ultimo caso l’atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione). Va ricordato, però, che l’impugnazione non è ammessa in caso di presentazione di deduzioni difensive. L’atto di contestazione, in pratica, cambia natura in seguito al comportamento del contribuente, e dal momento in cui questi presenta le sue deduzioni, non è più in nessun senso atto di irrogazione sanzioni. L’ufficio ha da quel momento un anno di tempo per irrogare le sanzioni con atto apposito (che deve essere motivato anche in relazione alle deduzioni stesse), e solo 120 giorni dalla data di presentazione delle deduzioni difensive per notificare il provvedimento di irrogazione di sanzione al fine di evitare che le misure cautelari adottate perdano efficacia.
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