Componenti positivi al netto delle rimanenze finali

18.06.2011 15:30

Componenti positivi al netto delle rimanenze finali per i contribuenti minimi

a) Quesito
Nel decreto all’articolo 4 - Determinazione del reddito - è riportato alla lettera a) che “i componenti positivi concorrono alla formazione del reddito per la parte che eccede le rimanenze finali riferite all'esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime”. Si chiede di specificare ed esemplificare questo passaggio.

Se si ipotizzano componenti positivi per il 2008 pari a 25.000 euro e rimanenze finali 2007 per 10.000 euro, il reddito dell’operazione, determinato ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, è pari a 15.000 euro?

Se le rimanenze del 2007 fossero state pari a 35.000 euro emergerebbe un reddito negativo e quindi non sarebbe dovuta imposta sostitutiva?

 


Risposta
Si conferma sul punto quanto precisato al paragrafo 4.1 della circolare 73/E del 2007 secondo cui le rimanenze finali formatesi prima dell’ingresso nel regime dei minimi costituiscono un componente negativo che nel primo anno di applicazione del regime va prioritariamente dedotto dall’ammontare dei componenti positivi e fino a capienza degli stessi. Ulteriori componenti negativi vanno portati in deduzione solo dopo aver proceduto allo scomputo delle rimanenze finali dai componenti positivi. L’eventuale eccedenza del valore delle rimanenze rispetto ai componenti positivi rileva nei periodi d’imposta successivi con le stesse regole.


Per maggior chiarezza espositiva si riportano i seguenti esempi:

 


Esempio 1
Componenti positivi 25.000
Rimanenze finali 2007 10.000
Componenti positivi al netto delle rimanenze finali 15.000
Componenti negativi 18.000
Perdita 3.000
La perdita di 3.000 è riportabile secondo i criteri dettati dal comma 108, articolo 1 della legge finanziaria per il 2008.


Esempio 2
Componenti positivi 25.000
Rimanenze finali 2007 35.000
Componenti positivi al netto delle rimanenze finali 0
Componenti negativi 18.000
Perdita 18.000
Eccedenza di rimanenze 10.000
La perdita di 18.000 è riportabile secondo i criteri dettati dal comma 108, articolo 1 della legge finanziaria per il 2008 mentre l’eccedenza di rimanenze pari a 10.000 può essere scomputata dai componenti positivi realizzati negli esercizi successivi.

 

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