Comunicazione delle lettere d’intento ricevute
Comunicazione delle lettere d’intento ricevute
Con l’entrata in vigore della Legge del 30.12.2004 n. 311 (la Finanziaria per il 2005) è stato introdotto l’obbligo, di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute.
Le lettere d’intento
Gli esportatori fatturano le loro operazioni in regime di non imponibilità IVA, tale situazione li espone al fatto di non riuscire a “compensare” l’IVA a credito sugli acquisti con quella a debito generata dalle vendite, portandoli quindi potenzialmente
a ritrovarsi in uno stato cronico di credito IVA.
Per ovviare a questa situazione, al ricorrere di determinate condizioni, gli esportatori abituali possono usufruire di un particolare trattamento agevolativo che permette di procedere agli acquisti dai loro fornitori senza addebito dell’imposta. Gli esportatori abituali possono infatti acquistare beni e servizi senza dover corrispondere l’IVA nel limite delle operazioni di esportazione effettuate nell’anno solare precedente, o nei dodici mese precedenti, entro un ammontare definito che costituisce il cosiddetto “plafond”.
Per usufruire dell’agevolazione, i soggetti che si trovano nella condizione di esportatori abituali, devono inviare ai propri fornitori una dichiarazione d’intento redatta su modello conforme a quello approvato con decreto ministeriale. La dichiarazione d’intento deve essere:
• consegnata o inviata prima dell’effettuazione del primo acquisto in sospensione d’imposta
• redatta in duplice esemplare
• numerata progressivamente in riferimento all’anno solare
• annotata entro i 15 giorni successivi a quello di emissione nell’apposito registro (registro delle dichiarazioni d’intento), tenuto secondo quanto previsto dal D.P.R. 633/1972.
Il contenuto della dichiarazione d’intento deve riportare:
• i dati anagrafici del dichiarante, l’articolo del D.P.R. 633/1972 in base al quale si intende acquistare o importare senza applicazione dell’IVA, nonché l’ammontare dei beni o la tipologia di servizio acquistati
• se la dichiarazione stessa ha valore per una singola operazione o per le operazioni che saranno effettuate in un determinato periodo (es. 6 mesi, tutto l’anno, ecc.) oppure per operazioni effettuate nell’anno fino a concorrenza di un determinato ammontare (es. operazioni effettuate fino ad euro 50.000).
Soggetti obbligati alla presentazione
Sono obbligati tutti i soggetti, indipendentemente dalla forma giuridica adottata, che cedono beni o forniscono servizi senza applicazione dell’imposta a seguito del ricevimento della dichiarazione d’intento.
Modalità di presentazione
La comunicazione redatta su apposito modello, deve essere necessariamente trasmessa in via telematica, direttamente dai contribuenti o tramite intermediari abilitati, non essendo prevista la possibilità di presentare tale comunicazione in formato cartaceo direttamente in banca o in posta, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui la dichiarazione d’intento è stata ricevuta.
Fatturazione
I soggetti che ricevono le dichiarazioni d’intento devono emettere le fatture senza applicazione dell’IVA riportando sul documento i seguenti elementi:
• operazione non imponibile art. 8, 1° comma lettera c del D.P.R. 633/72
• numero e data della dichiarazione d’indento ricevuta
• numero assegnato alla dichiarazione d’intento ricevuta
• marca da bollo da euro 1,81 se trattasi di operazione superiore a euro 77,47.