Contribuenti che non possono fruire del regime dei contribuenti minimi
Contribuenti che non possono fruire del regime dei contribuenti minimi
In linea generale, sono esclusi dal regime i contribuenti non residenti che svolgono l’attività nel territorio dello Stato e coloro che si avvalgono di regimi speciali di determinazione dell’IVA riportati nella tabella che segue.
- Agricoltura e attività connesse e pesca
- Vendita sali e tabacchi
- Commercio dei fiammiferi
- Editoria
- Gestione di servizi di telefonia pubblica
- Rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta
- Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972
- Agenzie di viaggi e turismo
- Agriturismo
- Vendite a domicilio
- Rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione
- Agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione
ATTENZIONE
L’esercizio di una delle predette attività soggette ad un regime speciale ai fini dell’Iva comporta che il contribuente non può avvalersi del regime dei minimi neppure per le ulteriori attività di impresa o di lavoro autonomo eventualmente esercitate (ad eccezione dell’imprenditore agricolo, vedi più avanti).
Sono, inoltre, esclusi coloro che, in via esclusiva o prevalente, effettuano operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato e terreni edificabili, ovvero di mezzi di trasporto nuovi.
Va, infine, ricordato che non rientrano tra i contribuenti minimi coloro che, pur esercitando attività d’impresa o artistica o professionale in forma individuale, partecipano, nel contempo, a società di persone, ad associazioni professionali, costituite in forma associata per l’esercizio della professione, o a società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria, che hanno optato per la trasparenza fiscale.
Il riferimento alla contestualità per la verifica della causa ostativa impedisce di accedere al regime a coloro che detengono partecipazioni in costanza di applicazione del regime. Pertanto, è possibile accedere al regime solo nelle ipotesi in cui la partecipazione sia stata ceduta prima del 31 dicembre 2007.
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