Contributi ai fondi integrativi al Servizio sanitario nazionale

01.03.2011 17:57

Contributi ai fondi integrativi al Servizio sanitario nazionale


Art. 10, comma 1, lettera e- ter, del TUIR
I “fondi sanitari integrativi del Ssn”, erogano prestazioni rientranti tra quelle individuate dai commi 4 e 5 dell’articolo 9 del Dlgs 502/1992. Si tratta di prestazioni aggiuntive, non comprese nei livelli essenziali e uniformi di assistenza, erogate dai professionisti e da strutture accreditate, di prestazioni erogate dal Ssn comprese nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza, per la sola quota posta a carico dall’assistito, inclusi gli oneri per l’accesso alle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria e per la fruizione dei servizi alberghieri su richiesta dell’assistito, e di prestazioni socio sanitarie erogate in strutture accreditate residenziali e semiresidenziali o in forma domiciliare, per la quota posta a carico dell’assistito.

 

Gli ambiti di intervento comprendono inoltre (comma 2, articolo 1, Dm 31 marzo 2008 e DM 27/10/2009):

  • prestazioni socio sanitarie di cui all’art. 3-septies del Dlgs n. 502/1992, nonché prestazioni di cui all’art. 26 della legge n. 328/2000, in quanto non ricompresse nei livelli essenziali di assistenza e quelle finalizzate al recupero della salute di soggetti temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio per la parte non garantita dalla normativa vigente;
  • prestazioni di assistenza odontoiatrica non comprese nei livelli essenziali di assistenza per la prevenzione, cura e riabilitazione di patologie odontoiatriche.

 

Le somme versate a tale titolo sono deducibili per un importo non superiore ad euro 3.615,20.

 

In pratica ai fini della determinazione dell’importo da dedurre occorre considerare:

- l’importo del punto 61 del Cud 2011 o punto 60 del Cud 2010 (da non riportare nel presente rigo)
- l’importo eventualmente indicato al rigo E27 colonna 1 codice 5

 

La deduzione spetta anche se la spesa è stata sostenuta per le persone fiscalmente a carico per la sola parte non dedotta da quest’ultima.

 

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