Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari

01.03.2011 17:55

Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari indicati al rigo E24


Art. 10, comma 2, del TUIR
Sono deducibili i contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici ed all’assistenza personale o familiare (es. colf, baby-sitter e assistenti delle persone anziane) fino all’importo massimo di euro 1.549,37 (Circolare 16.11.2000 n. 207, punto 1.5.1).

 

Gli importi versati sono rilevabili dai bollettini di c/c utilizzati per i versamenti all’INPS effettuati nel corso del 2010.

 

Sono deducibili le somme effettivamente versate applicando il principio di cassa senza tener conto dei trimestri di competenza.

 

Esempio: i contributi relativi al IV° trimestre 2010 e pagati a partire dal mese di gennaio 2011 potranno essere dedotti nel 730/2012. Analogamente saranno deducibili nel 730/2011 i contributi relativi al IV° trimestre 2009 pagati nel mese di gennaio 2010. Ai fini della deduzione spettante non è deducibile l’intero importo pagato a mezzo bollettini di c/c ma solo la quota rimasta a carico del datore di lavoro dichiarante.

 

Inoltre, in presenza di versamenti alla CAS.SA.COLF (art. 47 CCNL Lavoro domestico, come da regolamento approvato il 18 maggio 2010 ed in vigore dal 1° luglio 2010), effettuati contestualmente al pagamento trimestrale dei contributi, dal momento che sono versamenti destinati ad una cassa che ha lo scopo di gestire i trattamenti assistenziali ed assicurativi, integrativi aggiuntivi e/o sostitutivi delle prestazioni sociali pubbliche obbligatorie a favore dei dipendenti collaboratori familiari, non possono essere considerati importi deducibili dal reddito complessivo IRPEF e, pertanto, sono anch’essi da escludere.

 

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