Contributi previdenziali ed assistenziali versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza indicati al rigo E22
Contributi previdenziali ed assistenziali versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza indicati al rigo E22
Art. 10, comma 1, lettera e, del TUIR
Sono deducibili le somme versate, a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, in ottemperanza a disposizione di legge, nonché i contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d’appartenenza.
Questi oneri sono deducibili anche se sostenuti per familiari a carico (Circolare 12.06.2002 n. 50, risposta 3.4). Sono altresì deducibili nei periodi d’imposta in cui i termini di versamento sono sospesi in conseguenza di calamità pubbliche (D.L. 223/2006 art. 36, comma 32 e Circolare 04.08.2006 n. 28, paragrafo 41); ai sensi della medesima disposizione è previsto, in via transitoria, che coloro che non hanno dedotto negli anni della sospensione possano fruirne nell’anno del versamento.
Rientrano in questa voce anche:
− i contributi sanitari obbligatori versati per l’assistenza erogata nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, compresi quelli versati con il premio di assicurazione Responsabilità civile autoveicoli (RCA), (Circolare 12.06.2002 n. 50, risposta 3.5);
− il contributo previdenziale versato alla gestione separata dell’Inps nella misura effettivamente rimasta a carico del contribuente risultante da idonea documentazione;
− i contributi agricoli unificati versati all’Inps – Gestione ex SCAU - per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale (è indeducibile la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti) (Circolare 15.05.1997 n. 137, risposta 4.2.1);
− i contributi previdenziali e assistenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono pertanto deducibili anche i contributi versati per il riscatto degli anni di laurea (sia ai fini pensionistici che ai fini della buonuscita), per la prosecuzione volontaria, ecc.;
− i contributi versati per l’assicurazione obbligatoria Inail riservata alle persone del nucleo familiare per la tutela contro gli infortuni domestici (cosiddetta assicurazione casalinghe) (Circolare 07.06.2002 n. 48, risposta 1.7).
Le somme versate all’INPS per ottenere l’abolizione del divieto di cumulo tra pensione di anzianità e di attività di lavoro e quelle relative alla regolarizzazione dei periodi pregressi non possono essere considerati come contributi previdenziali obbligatori o facoltativi in quanto non generano una prestazione futura da parte dell’istituto previdenziale, ma costituiscono una sorta di autorizzazione necessaria per superare il divieto di cumulo ovvero una regolarizzazione per aver violato il divieto negli anni passati (Circolare 10.06.2004 n. 24, risposta 7).
Con la Risoluzione 28.04.2009 n. 114 l’ Agenzia delle Entrate ha precisato che il coniuge superstite può portare in deduzione i contributi versati ed intestati al coniuge defunto, considerato che il mancato pagamento degli stessi avrebbe impedito al coniuge superstite in qualità di erede di beneficiare del trattamento pensionistico; visto che il titolo di pagamento è intestato al de cuius, la circostanza che l’onere è stato integralmente assolto dal coniuge superstite dovrà risultare dalle ricevute relative ai pagamenti effettuati.
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