Correzione del modello 730 con il modello Unico

13.04.2011 15:46

Correzione del Modello 730 con il modello Unico

 


Se il contribuente, dopo aver presentato il Modello 730, si è accorto di non aver fornito tutti gli elementi da indicare in dichiarazione, l’integrazione e/o la rettifica possono comportare:


- un maggior credito o un minor debito (ad esempio oneri non precedentemente indicati) o non influire sulla determinazione dell’imposta risultante dalla dichiarazione originaria. In questo caso il contribuente può presentare entro il 25 ottobre 2011 un Modello 730 integrativo con la relativa documentazione, ovvero un Modello Unico 2011, entro il 30 settembre 2011 (correttiva nei termini), oppure entro il termine previsto per la presentazione del Modello Unico relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa a favore). La differenza rispetto all’importo del credito o del debito risultante dal Modello 730 potrà essere indicata a rimborso, ovvero come credito da portare in diminuzione per l’anno successivo. Si ricorda che, anche se il modello precedente è stato presentato al datore di lavoro o all’ente pensionistico, il Modello 730 integrativo deve essere presentato ad un intermediario che può chiedere un compenso;


- un maggior debito o un minor credito (ad esempio, redditi in tutto o in parte non indicati). In questo caso il contribuente deve presentare un Modello Unico  Persone fisiche:
  – entro il 30 settembre (correttiva nei termini) e pagare direttamente le somme dovute compresa la differenza rispetto all’importo del credito risultante dal Modello 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto d‘imposta;
  – entro il termine previsto per la presentazione del Modello Unico relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa) e pagare direttamente le somme dovute;
  – entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione e pagare direttamente le somme dovute.


Il Modello UNICO può essere presentato dai lavoratori dipendenti che si sono avvalsi dell’assistenza anche nei casi in cui è intervenuta la cessazione del rapporto con il datore di lavoro, al fine di ottenere il rimborso delle somme che risultano a credito dal prospetto di liquidazione.


Detto credito può comunque essere riportato direttamente nella dichiarazione da presentare nell’anno successivo, quale eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione, senza necessità di presentare un Modello Unico sostitutivo. Quest’ultima procedura potrà essere seguita anche dagli eredi che, in caso di decesso del contribuente, presentano la dichiarazione dei redditi del deceduto in qualità di eredi.

 

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