Credito d’imposta mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali – G8

12.04.2011 15:40

Credito d’imposta mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali – G8


Art. 20 D.Lgs. 28/2010

 


Ai contribuenti che si avvalgono, per la risoluzione di controversie civili o commerciali, di soggetti abilitati a svolgere procedimenti di mediazione, spetta un credito d’imposta pari all’indennità corrisposta. Il credito è riconosciuto entro il limite massimo di 500 Euro in caso di successo della mediazione, in caso di insuccesso, invece, il credito è ridotto della metà.


Il Ministero della Giustizia, deve, entro il 30 maggio di ciascun anno, inviare al contribuente che si è avvalso della mediazione, una comunicazione con la quale certifica l’importo del credito spettante.


Il credito non dà luogo a rimborso, pertanto, nel caso in cui la quota del credito spettante per l’anno d’imposta 2010 risulti superiore all’imposta netta, il credito che non ha trovato capienza potrà essere utilizzato dal contribuente nella successiva dichiarazione dei redditi.
In caso di omessa indicazione del credito nella dichiarazione dei redditi si decade dal beneficio.


Il limite di euro 500 o 250 è da intendersi riferito a ciascun procedimento, di conseguenza in caso di più mediazioni è possibile indicare nella colonna 1 del rigo G8 un importo eccedente il limite di 500 euro.

 

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