Credito d’imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo – G5/G6
Credito d’imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo – G5/G6
D. L. n. 39/2009 – L. n. 77/2009 – Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009 e n. 3790 del 9 luglio 2009
Soggetti interessati
I soggetti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.
Ambito oggettivo e spese ammesse
E’ prevista la concessione di contributi, anche con le modalità del credito di imposta:
- per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione considerata principale ai sensi del D.Lgs. n. 504/1992, distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta (rigo G5 del modello 730/2011);
- per la ricostruzione o riparazione di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale, nonché di immobili ad uso non abitativo distrutti o danneggiati (rigo G6 del modello 730/2011).
Condizioni
Per accedere al contributo i soggetti interessati hanno dovuto presentare al Sindaco del Comune del luogo dove è situata l'unità immobiliare da riparare o ricostruire ovvero da acquistare, una domanda conforme al modello previsto dalle ordinanze specificando la modalità di concessione del contributo.
Il Sindaco del Comune determina la spettanza del contributo indicandone l'ammontare in relazione alle spese giudicate ammissibili e dandone immediata comunicazione agli interessati.
Il Comune trasmette al Commissario delegato i provvedimenti di accoglimento delle domande con contestuale comunicazione all'Agenzia delle Entrate.
Se la modalità prescelta è quella del credito d'imposta, questo compete a condizione che le spese siano sostenute mediante bonifico bancario o postale e documentate tramite fattura.
Rigo G5 - Abitazione principale
Il credito è utilizzabile in 20 quote costanti a partire dall'anno d'imposta in cui la spesa è stata sostenuta (Circolare 23.04.2010 n.21, risposta 6.1).
Nel caso in cui la quota del credito spettante per l’anno d’imposta 2010 risulti superiore all’imposta netta, il credito che non trova capienza potrà essere utilizzato dal contribuente nella successiva dichiarazione dei redditi.
Nel caso in cui le spese siano state sostenute nel 2009, nel rigo G5 colonna 2 andrà indicata la seconda rata.
E’ possibile il recupero del residuo del credito che non aveva trovato capienza nel modello 730/2010 o Unico PF/2010.
Rigo G6 - Altri immobili
Per gli interventi riguardanti immobili diversi dall’abitazione principale spetta un credito d’imposta da ripartire, a scelta del contribuente in 5 ovvero in 10 quote costanti.
Il credito d'imposta è riconosciuto limitatamente all'imposta netta, nel limite complessivo di 80.000,00 euro.
Nel caso in cui le spese siano state sostenute nel 2009, nel rigo G6 colonna 2 andrà indicata la seconda rata.
Visiona la guida completa per la compilazione del modello 730