Datori di lavoro e la Cassa Edile
Datori di lavoro e la Cassa Edile
Nel settore edile (industria, artigianato e cooperative) è previsto l’obbligo di iscrivere presso le Casse Edili i lavoratori con qualifica di operaio.
L’obbligo di iscrizione deriva dall’applicazione dei relativi contratti collettivi di settore. Tale obbligo è, tuttavia, previsto espressamente dalla normativa in materia di appalti quale requisito necessario ai fini della partecipazione a gare pubbliche ed ai fini dello svolgimento di lavori privati oggetto di concessione edilizia.
La modalità di iscrizione presso la Cassa Edile è telematica, però la domanda si considera completata al ricevimento, da parte dell’Ente, del modello cartaceo timbrato e firmato dal titolare o dal legale rappresentante corredato dai seguenti documenti:
- visura camerale non antecedente 6 mesi dalla data della richiesta
- schema di consenso al trattamento dei dati sottoscritto dal titolare o legale rappresentante dell’azienda
- certificato antimafia
Quando la pratica viene validata, l’azienda riceve per posta elettronica il numero di iscrizione alla Cassa, a cui seguirà la comunicazione cartacea.
Le Casse Edili provvedono ad erogare periodicamente ai lavoratori iscritti le somme accantonate dalle aziende a copertura della gratifica natalizia e delle ferie; erogano prestazioni assistenziali e gestiscono il fondo anzianità professionale edile, ordinario e straordinario, quest’ultimo destinato a trasformarsi in previdenza integrativa in applicazione della norma sui fondi pensione (D. Lgs.124/93).
Le aziende che occupano operai nel settore dell’edilizia sono tenute ad effettuare, in sede di erogazione dei salari, il calcolo dei contributi dovuti alla Cassa Edile di appartenenza (la cui misura percentuale può variare secondo la Provincia in cui è localizzata l’attività) e degli importi da accantonare, a titolo di gratifica natalizia e ferie, a favore dei medesimi operai.
A partire dal mese di gennaio 2009 i lavoratori apprendisti operai dipendenti delle imprese iscritte alla Cassa Edile possono beneficiare, in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi meteorologici, di una prestazione integrativa salariale (C.I.G.). Tale prestazione viene erogata dalla Cassa Edile agli apprendisti operai attraverso l’impresa, utilizzando un Fondo generato ed alimentato dal versamento di un contributo a carico delle imprese con lavoratori apprendisti operai.
Mensilmente, l’azienda dovrà calcolare i contributi dovuti e dovrà predisporre ed inviare la denuncia delle retribuzioni e degli accantonamenti effettuati, tramite il Sistema M.U.T. (Modulo Unico Telematico) oltre, ovviamente, a provvedere al relativo versamento di contributi ed accantonamenti entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.
A far data dal 1° gennaio 2011 le casse edili considerano elemento di irregolarità contrattuale e contributiva, ai fini del rilascio del DURC, il superamento da parte dell’impresa delle percentuali massime di utilizzo dei contratti part time stabilite dai contratti collettivi (3% dei lavoratori occupati a tempo indeterminato).
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