Canoni di locazione spettanti a lavoratori che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro indicati al rigo E42

12.04.2011 16:09

Detrazione per canoni di locazione spettanti a lavoratori che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro indicati al rigo E42


Art. 16, comma 1-bis, del TUIR


Questa detrazione spetta ai lavoratori dipendenti che hanno trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi, nei 3 anni antecedenti a quello di richiesta della detrazione, (la detrazione spetta per i primi tre anni dalla data di variazione della residenza) purché il nuovo comune di residenza disti dal vecchio almeno 100 chilometri, e comunque al di fuori dalla propria regione, e che siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi (Circolare 18.06.2001 n. 58).

 

Tale detrazione, rapportata al periodo dell’anno durante il quale l’abitazione ha costituito la dimora principale del contribuente, è così determinata:

- 991,60 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
- 495,80 euro se il reddito complessivo supera 15.493,71 euro, ma non 30.987,41 euro.


Tale detrazione spetta esclusivamente ai lavoratori dipendenti, pertanto restano esclusi i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (Circolare 12.06.2002 n. 50).

 

Per usufruire della detrazione, il contribuente deve essere titolare di un contratto di lavoro dipendente e deve trasferire la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi. Il beneficio si applica anche a favore dei lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza in conseguenza di un nuovo contratto.

 

Se nel corso del periodo di spettanza della detrazione il contribuente cessa di essere lavoratore dipendente, la detrazione non spetta a partire dal periodo d’imposta successivo a quello nel quale non sussiste più questa qualifica.

 

In caso di intestazione del contratto di locazione a più soggetti, la detrazione va divisa tra gli intestatari del contratto in possesso della qualifica di lavoratori dipendenti, nella misura a ciascuno spettante in relazione al proprio reddito. Ad esempio, in caso di contitolarità tra 3 soggetti, due dei quali lavoratori dipendenti, la detrazione spetta solo a questi ultimi, nella misura del 50% ciascuno tenuto conto dei limiti previsti per i relativi redditi (Circolare 20.06.2004 n. 24, punto 6).


Il rigo si compone di due colonne:

- nella colonna 1 va indicato il numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale;
- nella colonna 2 va indicata la percentuale di spettanza della detrazione nel caso di contratto di locazione cointestato a più soggetti.

 

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