Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale indicati nel rigo E41, colonna 1, codice 1
Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale indicati nel rigo E41, colonna 1, codice 1
Art 16, comma 01, TUIR
I contribuenti che hanno stipulato o rinnovato contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale hanno diritto ad una detrazione di:
- 300,00 euro se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
- 150,00 euro se il reddito complessivo è superiore a euro 15.493,71 ma non 30.987,41 euro.
La detrazione può essere fruita non solo se il contratto di locazione è stato stipulato ai sensi della Legge 9/12/1998 n. 431 ma anche se (Risoluzione 16.05.2008 n. 200):
- il contratto è stato stipulato prima della entrata in vigore della Legge 431/1998, ai sensi della Legge n. 392/1978 e automaticamente prorogato per gli anni successivi;
- il contratto è stato stipulato prima della entrata in vigore della Legge 431/1998 ai sensi della Legge n. 359/1992 e automaticamente prorogato per gli anni successivi;
- il contratto è stato stipulato dopo l’entrata in vigore della Legge 431/1998, senza che nel predetto contratto le parti facciano alcun riferimento alla Legge n. 431/1998;
- il contratto è stato stipulato dopo l’entrata in vigore della Legge 431/1998, in cui le parti si riferiscono a normative previgenti (Legge 392/1978 oppure Legge 359/1992).
Modalità di compilazione:
- nella colonna 1 va indicato il codice 1;
- nella colonna 2 va indicato il numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale;
- nella colonna 3 va indicata la percentuale di spettanza della detrazione nel caso di contratto di locazione cointestato a più soggetti (ad esempio: nel caso di marito e moglie cointestatari del contratto di locazione, la detrazione spetta al 50% a ognuno in relazione al loro reddito).
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