Detrazioni carichi famiglia e contributi previdenziali nei minimi
Detrazioni carichi famiglia e contributi previdenziali dei contribuenti minimi
a) Quesito
Il reddito d'impresa nel regime dei minimi non concorre alla formazione del reddito complessivo ma, in presenza di altri redditi rileva, in aggiunta al reddito complessivo ai fini delle detrazioni per carichi di famiglia ed ai fini della determinazione della base imponibile per i contributi previdenziali.
Si chiede come debba essere trattata l’eventuale eccedenza di contributi previdenziali e assistenziali rispetto al reddito determinato secondo le regole del comma 104.
Risposta
L’articolo 5 del decreto stabilisce che i contributi previdenziali ed assistenziali si deducono dal reddito determinato secondo le regole del regime dei minimi.
Qualora l’importo di tali contributi ecceda il reddito, la parte eccedente potrà essere portata in deduzione quale oneri deducibile in sede di dichiarazione dei redditi.
Si ipotizzi un reddito derivante dall’attività d’impresa in regime dei minimi pari a 100 e un contributo previdenziale versato pari 120. Tale contributo per 100 potrà essere portato in deduzione del reddito d’impresa e per l’eccedenza in sede di dichiarazione dei redditi potrà essere dedotto dal reddito complessivo ai sensi dell’articolo 10 del TUIR.
A questo proposito, sempre in ordine ai contributi previdenziali e assistenziali dei contribuenti minimi, occorre ricordare che sono deducibili anche i constibuti previdenziali versati dall'imprenditore per i collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico, nonchè quelli pagati per i collaboratori non a carico ma nei confronti dei quali non sia stata esercitata la rivalsa (si veda ultimo periodo del comma 104 dell'art. 1 della legge 244 del 2007).
Infine, l'Inps, con la circolare n. 84 del 13 Giugno 2011, ha specificato che la base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai contribuenti minimi è determinata dalla differenza tra:
- reddito lordo o perdita (rigo cm6 del modello unico)
- e le perdite pregresse (rigo cm9 del modello unico)
Il reddito da assoggettare ad imposizione contributiva previdenziale, quindi, deve essere considerato al netto delle perdite pregresse ma al lordo dei contributi previdenziali, i quali, dovranno essere indicati nel rigo CM7 del modello unico.
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