Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti. Art. 2, commi 1, 2 e 3, D.Lgs. 74/2000.
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti. Art. 2, commi 1, 2 e 3, D.Lgs. 74/2000.
Normativa e reo
Chiunque, al fine di evadere imposte sui redditi o IVA, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi, a prescindere se egli sia o meno il soggetto passivo d'imposta o il titolare dei redditi o l'intestatario dei beni.
L'utilizzo dei predetti documenti rileva a prescindere dal loro inserimento in contabilità, quindi anche per soggetti non obbligati a tenere le scritture contabili.
Ciò che rileva è che il soggetto deve sia registrare o detenere i documenti succitati che presentare la dichiarazione
dei redditi annuale IVA (esclusa quella IRAP) utilizzandoli con lo scopo di evadere le imposte (così come definito all'art. 1).
Sanzioni e norme
Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni (commi 1 e 2), ridotta a reclusione da 6 mesi a 2 anni se la somma degli elementi passivi fittizi è inferiore a 154.937 euro (comma 3).
Sono possibili, nell'ipotesi più grave, intercettazioni ambientali, arresto, custodia cautelare, arresti domiciliari e divieto di espatrio.
Note
La dichiarazione fraudolenta si distingue da quella infedele per la sua "insidiosità", così definita per la sussistenza dell'artefazione di un impianto documentale.
A seconda, poi, del tipo di artificio si distinguono le ipotesi di cui all'art. 2 da quelle di cui all'art. 3.
Per l'art. 2, la frode si considera commessa con la presentazione della dichiarazione annuale, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria (comma 2).
Gli atti suddetti non sono comunque punibili a titolo di tentativo (art. 6).
In deroga all'art. 110 Codice Penale, non è punibile a titolo di concorso nel reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8) chi se ne avvale o chi concorre con chi se ne avvale (art. 9 comma 1 lett. b), né è punibile a titolo di concorso nel reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2) chi li emette o chi concorre con chi li emette (art. 9, comma 1, lett. a).
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