Dichiarazione infedele. Art.4,D.Lgs.74/2000.

29.04.2011 16:27

Dichiarazione infedele. Art.4,D.Lgs.74/2000.

Normativa e reo

Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3 (per le dichiarazioni fraudolente): chiunque al fine di evadere le imposte dirette o l'IVA (senza un impianto fraudolento, ma comunque consapevolmente e volontariamente) indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi quando congiuntamente:
a) l'imposta evasa è superiore a 103.291 euro con riferimento a taluna delle singole imposte;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi è superiore al
10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a 2.065.827 euro.

 

Sanzioni e norme

Reclusione da 1 a 3 anni. Al di sotto della soglia di punibilità per la configurazione del delitto tributario, la medesima fattispecie costituisce illecito amministrativo punibile con la sanzione amministrativa prevista per la dichiarazione infedele dal D.Lgs. 471/1997.
Non sono possibili i provvedimenti indicati al primo rigo.

 

Note
Il delitto non è punibile a titolo di tentativo art. 6).
Non rilevano penalmente:
– le rilevazioni nelle scritture contabili e in bilancio eseguite in violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, ma sulla base di metodi costanti di impostazione contabile nonché le rilevazioni e le valutazioni estimative i cui criteri concretamente applicati sono comunque indicati in bilancio;
– le valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono meno del 10% da quelle corrette (art. 7 comma 2 – degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità sopra indicate).

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