Dichiarazione presentata agli intermediari
Dichiarazione presentata agli intermediari
Per le dichiarazioni (compreso il Modello 730) presentate in via telematica da intermediari abilitati, il contribuente può scegliere se ricevere la comunicazione degli esiti di liquidazione della dichiarazione:
• direttamente al suo domicilio fiscale, con raccomandata;
• tramite l’intermediario che ha effettuato l’invio della dichiarazione, se questo è previsto nell’incarico di trasmissione.
In quest’ultimo caso, è necessario che l’intermediario dichiari espressamente di voler ricevere l’avviso telematico, dandone evidenza nell’incarico di trasmissione.
Gli intermediari hanno l’obbligo di informare tempestivamente i propri clienti del ricevimento della comunicazione.
Il contribuente che sceglie la trasmissione dell’avviso telematico all’intermediario consenziente, per evitare l’iscrizione a ruolo ed effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta (10 per cento) ha a disposizione un lasso di tempo più ampio, rispetto ai 30 giorni previsti dalla norma: è infatti stabilito che i 30 giorni decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell’invito.
In taluni casi, su richiesta motivata, qualora siano riconosciute oggettive difficoltà per gli intermediari di ricevere le comunicazioni, l’Agenzia delle Entrate può derogare all’obbligo di invio degli avvisi telematici.
Se il contribuente non effettua la scelta per l’avviso telematico all’intermediario, l’esito della liquidazione è inviato, mediante raccomandata, al suo domicilio fiscale.
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