Documento di trasporto (D.D.T.)
Documento di trasporto (D.D.T.)
I beni viaggianti non devono più essere scortati obbligatoriamente da un documento durante il trasporto.
Non occorre emettere il documento di trasporto, cosiddetto DDT, per le consegne di beni ceduti con fatturazione immediata. L’obbligo di emissione permane, invece, nel caso in cui si voglia utilizzare la fatturazione differita; esso non deve necessariamente accompagnare i beni ceduti, ma può anche essere spedito o inviato per corriere o per fax.
Il DDT è inoltre utilizzabile per la movimentazione dei beni a titolo non traslativo della proprietà (in lavorazione, deposito, comodato, ecc.).
Il DDT deve essere emesso in almeno 2 copie, in forma libera, e deve contenere il numero progressivo attribuito, la data, le generalità del soggetto cedente e del soggetto acquirente, le generalità dell’eventuale impresa incaricata del trasporto, la descrizione dei beni trasportati (natura, qualità e quantità) e l’eventuale causale non traslativa del trasporto.
Esempio di Documento di trasporto (D.D.T.)