Emissione dello scontrino o della ricevuta regime minimi

18.06.2011 15:05

Emissione dello scontrino o della ricevuta regime minimi

a) Quesito
L’emissione degli scontrini fiscali avvalendosi di apparecchi misuratori già in uso ovvero il rilascio di ricevute tramite bollettari utilizzati in precedenza possono di per sé manifestare l’opzione per il regime ordinario?

 


Risposta
L’articolo 12 del decreto ministeriale 23 marzo 1983 disciplina in maniera dettagliata il contenuto obbligatorio dello scontrino fiscale. La richiamata disposizione non prevede che nello scontrino debbano essere indicati l’aliquota applicata e l’ammontare dell’imposta sul valore aggiunto; pertanto dal contenuto di tale documento non è possibile determinare se vi è stato o meno addebito dell’imposta a carico dell’acquirente e, dunque, dall’emissione dello scontrino fiscale non può desumersi l’esercizio del diritto di rivalsa.


Peraltro, l’utilizzo di misuratori fiscali che consentono l’indicazione sullo scontrino della sola aliquota, riferita ai singoli beni e servizi, non va considerata come volontà di applicare l’imposta sul valore aggiunto, il cui ammontare, comunque, non è riportato sullo scontrino stesso.


Analogamente, ai sensi dell’articolo 2 del decreto ministeriale 30 marzo 1992 nella ricevuta fiscale devono essere indicati:


1) ditta, denominazione o ragione sociale, ovvero nome e cognome se persona fisica, domicilio fiscale e numero di partita IVA dell'emittente, nonché l'ubicazione dell'esercizio in cui viene esercitata l'attività e sono conservati i documenti previsti dal presente decreto;
2) natura, qualità e quantità dei beni e servizi che sono oggetto dell'operazione;
3) ammontare dei corrispettivi dovuti comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto”.
Come si evince dal tenore letterale della norma, dai dati contenuti nella ricevuta fiscale non è possibile ricostruire se vi sia stato o meno da parte del cedente o prestatore esercizio del diritto di rivalsa e, dunque, un comportamento concludente.4


Le medesime considerazioni valgono per lo scontrino fiscale manuale, il cui contenuto è disciplinato dall’articolo 4 del già richiamato decreto ministeriali 30 marzo 1992, nonché per il c.d. “scontrino parlante”, di cui all’articolo 3 del d.P.R. 21 dicembre 1996, n 696.


Per converso la ricevuta-fattura di cui all’articolo 2, comma 2, del citato decreto ministeriale è, ai fini della certificazione dei corrispettivi, del tutto assimilata alla fattura, per cui, in caso di emissione di ricevuta-fattura, con indicazione dell’imponibile e dell’imposta, da parte di un contribuente che intende avvalersi del regime fiscale dei minimi sarà necessario seguire le procedure descritte con riferimento alla fattura.

 

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