Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Art.8,D.Lgs.74/2000.
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Art.8,D.Lgs.74/2000.
Normativa e reo
Chiunque, al fine di consentire a terzi (dolo specifico) l'evasione dell'imposta sui redditi o dell'IVA, emette o rilascia fatture od altri documenti per operazioni inesistenti.
La condotta dolosa è immediatamente reato, a prescindere dall'utilizzazione o meno da parte del soggetto ricevente i documenti falsi. Infatti il reato si consuma all'atto dell'emissione o del rilascio del primo documento falso; la prescrizione del reato decorre a partire dall'emissione o dal rilascio dell'ultimo documento falso.
Sanzioni e norme
Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture e/o negli altri documenti è inferiore a 154.937 euro per periodo d'imposta la reclusione é ridotta da 6 mesi a 2 anni.
Sono possibili i provvedimenti di cui al primo rigo nell'ipotesi più grave.
Note
L'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo d'imposta si considera come
un solo reato (comma 2).
In deroga all'art. 110 del Codice Penale, non è punibile a titolo di concorso nel reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8) chi se ne avvale o chi concorre con chi se ne avvale (art. 9 comma 1 lett. b), né è punibile a titolo di concorso nel reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2) chi li emette o chi concorre con chi li emette (art. 9, comma 1, lett. a).
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