Erogazioni liberali a favore delle ONLUS
Erogazioni liberali a favore delle ONLUS
Art. 15, comma 1, lettera i-bis, del TUIR
L’art.13, comma 1, lett.a), n.1) D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 ha previsto la possibilità di detrarre gli importi erogati in denaro a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei paesi non appartenenti all’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE).
Devono essere indicate le erogazioni liberali per un importo non superiore a € 2.065,83.
L’ art. 15, comma 1, lett. i-bis) del TUIR ha ricompreso in questo rigo anche le erogazioni a favore delle popolazioni colpite da calamità pubblica o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in Stati esteri, effettuati tramite versamenti a favore dei seguenti soggetti identificati con il D.P.C.M. del 20 giugno 2000 :
- ONLUS;
- organizzazioni internazionali di cui l’Italia è membro;
- fondazioni, associazioni, comitati ed enti il cui atto costitutivo o statuto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, che tra le proprie finalità prevedono interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da tali calamità;
- amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti non economici;
- associazioni sindacali di categoria.
Per le liberalità alle ONLUS è prevista, in alternativa alla detrazione, la possibilità di dedurre le stesse dal reddito complessivo (Art. 14, comma 1, D.L. n. 35/2005 – Circolare 19.08.2005, n. 39).
Pertanto il contribuente deve scegliere, con riferimento alla suddetta liberalità, se fruire della detrazione d’imposta o della deduzione dal reddito non potendo cumulare entrambe le agevolazioni .
Sono detraibili le somme erogate a favore delle ONLUS per adozioni a distanza se la stessa ONLUS che percepisce l’erogazione certifica la spettanza della detrazione d’imposta. (Circolare 14.06.2001 n.55, risposta 1.6.2).
La detrazione è ammessa anche nel caso in cui il datore di lavoro, con il consenso del dipendente, promuove un’iniziativa di raccolta fondi da destinare ad una ONLUS. In questo caso il sostituto d’imposta si assume l’onere di trattenere direttamente dallo stipendio le somme destinate dal dipendente all’erogazione, secondo le modalità descritte dalla Risoluzione del 17.11.2008, n. 441 e dalla Risoluzione del 15.06.2009, n. 160.
L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale, nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23, D.Lgs. n. 241.97 (Bancomat, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). (Circolare 14.06.2001 n.55, risposta 1.6.2). In questi ultimi casi il contribuente deve consegnare al CAF la ricevuta del versamento rilasciata dalla Onlus nella quale risulti le modalità di versamento utilizzata. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l’esibizione, in caso di eventuale richiesta dell’amministrazione finanziaria, dell’estratto conto della società che gestisce la carta di credito.
Sono comprese nell'importo indicato in tale rigo anche le erogazioni riportate con il codice 20 nelle annotazioni del CUD 2011 e/o del CUD 2010.
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