Esercizio di attività di lavoro autonomo o subordinato da parte di lavoratore pensionato
Esercizio di attività di lavoro autonomo o subordinato da parte di lavoratore pensionato
La Legge 6 agosto 2008, n. 133 ha introdotto novità in materia di cumulo, abolendo in particolare il cumulo tra pensione e reddito da lavoro sia per le pensioni di anzianità calcolate con il sistema di calcolo retributivo (per coloro che avevano almeno 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995) sia per le pensioni cosiddette di vecchiaia calcolate con il sistema contributivo (per coloro che hanno un’anzianità contributiva che parte del 1° gennaio 1996).
Pensioni con calcolo retributivo
A partire dal 1° gennaio 2009 le pensioni che rientrano nel sistema di calcolo retributivo sono del tutto cumulabili con i redditi da lavoro.
La regola vale, oltre che per le pensioni di vecchiaia e per le pensioni di anzianità raggiunte con 40 anni di contribuzione, anche per quelle raggiunte con 59 anni di età e 35 anni di contribuzione per i lavoratori dipendenti, 60 anni di età e 35 anni di contributi per gli autonomi.
Pensioni con calcolo contributivo
Il divieto di cumulo è stato abolito anche per le pensioni calcolate con il sistema contributivo per tutti coloro che hanno cominciato a versare la contribuzione ai fini pensionistici dopo il 31 dicembre 1995, nell’assicurazione generale obbligatoria o nella gestione separata dei lavoratori parasubordinati.
Sono cumulabili le pensioni raggiunte con 35 anni di contribuzione e l’età prevista per le pensioni calcolate con il sistema retributivo.
Dal 1° gennaio 2009 sono cumulabili, inoltre, con i redditi da lavoro dipendente e autonomo le pensioni liquidate a coloro che sono in possesso di un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni e a coloro che hanno un’età anagrafica pari o superiore a 65 anni se uomo, 60 anni, se donna.
Esclusioni dalla nuova disciplina sul cumulo pensione reddito
La nuova disciplina in materia di cumulo non si applica:
- ai titolari di pensione ai superstiti
- ai titolari di assegno di invalidità
- ai lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
- ai lavoratori socialmente utili per i trattamenti liquidati provvisoriamente
- ai titolari di assegni straordinari per il sostegno al reddito.
Attenzione: Se sei interessato alle modalità di calcolo del reddito per il caso di un pensionato che svolga attività di lavoro autonomo di tipo artigianale o come commerciante leggi il nostro articolo con le simulazioni di calcolo.