Esercizio di attività di lavoro autonomo o subordinato da parte di titolare di assegno di invalidità
Esercizio di attività di lavoro autonomo o subordinato da parte di titolare di assegno di invalidità
L'assegno di invalidità è una prestazione economica, erogata a domanda, ai lavoratori la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo a causa di infermità. Spetta ai lavoratori dipendenti e autonomi che sono titolari di un conto assicurativo presso l’INPS.
Il titolare di assegno ordinario di invalidità può aver diritto, in presenza dei requisiti richiesti, all’integrazione al trattamento minimo, all’assegno per il nucleo familiare o alle quote di maggiorazione per carichi familiari.
L’assegno ordinario di invalidità decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda purché siano soddisfatti tutti i requisiti amministrativi e sanitari richiesti.
Ha validità triennale e può essere confermato (accertando il solo requisito sanitario) altre 2 volte per ulteriori tre anni, su domanda presentata dall’interessato nei 6 mesi che precedono la data di scadenza. Diventa definitivo dopo la terza conferma.
L’assegno ordinario di invalidità, al compimento dell’età pensionabile prevista e in presenza dei requisiti assicurativi e contributivi, viene trasformato d’ufficio in pensione di vecchiaia.
A decorrere dal 1° settembre 1995, l’assegno ordinario di invalidità viene ridotto, se il titolare possiede redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa, nelle seguenti misure:
- del 25% dell’intero importo del trattamento se il reddito da lavoro (dipendente, autonomo o di impresa) supera di 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio
- del 50% dell’intero importo del trattamento se il reddito da lavoro (dipendente, autonomo o di impresa) supera di 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio
Sia all’atto della domanda di pensione che negli anni successivi deve essere presentata una dichiarazione reddituale attestante i redditi percepiti nello stesso anno al fine di determinare l’esatta misura della riduzione da operare sulla pensione.
Dal 29 settembre 2004, per effetto di una sentenza della Corte di cassazione che ha posto fine ad un contenzioso durato anni, non è più possibile la trasformazione dell’assegno di invalidità in pensione di anzianità.
Esempio: Supponiamo che il signor Paolo, titolare di assegno di invalidità, intende svolgere un lavoro autonomo per conto proprio poichè non intende vivere con il solo assegno di invalidità e ritiene che lo svolgere una attività professionale, artigiana o commerciale possa portare dei benefici alla propria persona. In tal caso Paolo deve stare attento al reddito percepito con la propria libera professione o con la propria attività commerciale, poichè sulla base di quanto dichiarato come reddito dell'attività potrà subire una riduzione degli importi dell'assegno di ivalidità. Supponiamo che l'importo mensile dell'assegno di invalidità sia di euro 500. Calcolata la misura di 13 volte l'importo mensile, ovvero 13x500 otteniamo la soglia di 6500 euro. In tal caso Paolo deve verificare che il reddito prodotto nella sua professione come commerciante, artigiano o libero professionista non superi di 4 volte la somma di euro 6500. Ovvero 6500 x 4= 26.000 euro. Nel caso il reddito superasse tale soglia gli importi dell'assegno di invalidità saranno ridotto del 25%.
Esempio: Se il signor Paolo, invece, dovesse percepire come reddito dell'attività svolta autonomamente un reddito pari a 5 volte la somma calcolata di euro 6500, ovvero 6500 x 5 = 32500 euro, allora vedrebbe l'importo dell'assegno di invalidità ridotto nella misura del 50%.
Esempio di un soggetto che percepisce un assegno di invalidità e sia titolare di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato: Anche in questo caso il signor paolo deve confrontare il reddito percepito come lavoratore dipendente con la misura di 13 volte l'assengo mensile percepito come invalidità. Nel caso in cui:
- il reddito di lavoro dipendente superi di 4 volte l'assegno mensile moltiplicato per 13, lo stesso assegno sarà ridotto del 25%.
- il reddito di lavoro dipendente superi di 5 volte l'assegno mensile moltiplicato per 13, lo stesso assegno sarà ridotto del 50%
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