Esercizio di attività di lavoro autonomo o subordinato da parte di titolare di pensione ai superstiti

15.06.2011 16:59

 Esercizio di attività di lavoro autonomo o subordinato da parte di titolare di pensione ai superstiti

La pensione ai superstiti una prestazione economica erogata a domanda a favore dei superstiti di lavoratori o pensionati deceduti. Ne beneficiano i superstiti di lavoratori dipendenti e autonomi deceduti, titolari di un conto assicurativo presso l’INPS o titolari di pensione erogata dall’INPS.


La pensione ai superstiti assume il nome di “pensione indiretta” nel caso in cui il deceduto, non titolare di pensione, fosse assicurato (i superstiti del titolare di assegno ordinario di invalidità sono considerati quali superstiti di assicurato non essendo l’assegno reversibile).

 

La pensione ai superstiti assume il nome di “pensione di reversibilità” se il deceduto era titolare di una pensione diretta, (di vecchiaia, di anzianità, di inabilità e di invalidità), ovvero, avendone diritto, ne avesse in corso la liquidazione.


Il lavoratore deceduto, non pensionato, deve aver maturato i requisiti previsti dalla precedente normativa per la pensione di vecchiaia (780 contributi settimanali) o i requisiti per la pensione di invalidità (260 contributi settimanali, di cui 156 nel quinquennio precedente la data del decesso).


Ai superstiti del titolare di assegno ordinario di invalidità spetta la pensione indiretta a condizione che siano perfezionati i requisiti suddetti, includendo nel computo dell’anzianità contributiva anche il periodo di godimento dell’assegno.
Si prescinde dal requisito nel caso in cui la morte del lavoratore dipenda da cause di servizio che non abbiano dato luogo, però, alla liquidazione di una rendita dell’assicurazione infortuni.


Hanno diritto all’erogazione della pensione:


a. il coniuge superstite
b. i figli legittimi, legittimati, adottati, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio del deceduto che, alla data del decesso, siano:
     - minorenni (fino a 18 anni)
     - inabili di qualunque età, che alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico del medesimo
     - studenti (fino a 21 anni), che alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico del medesimo e che non prestino attività lavorativa
     - universitari (fino a 26 anni e comunque non oltre il corso legale di laurea) che alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico del medesimo e che non prestino attività lavorativa
c. i figli nati postumi, entro il trecentesimo giorno dalla data del decesso del genitore
d. i figli coniugati, anche se non inabili, che risultano alla data di morte del lavoratore e/o pensionato a carico del medesimo
e. i nipoti minori (equiparati ai figli) se a totale carico degli ascendenti (nonno o nonna) alla data di morte dei medesimi.


Se il titolare possiede altri redditi, la pensione ai superstiti liquidata a decorrere dal 1° settembre 1995 viene ridotta nelle seguenti misure:

  • del 25% dell’intero importo del trattamento se il reddito da lavoro (dipendente, autonomo o di impresa) supera di 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio
  • del 40% dell’intero importo del trattamento se il reddito da lavoro (dipendente, autonomo o di impresa) supera di 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio
  • del 50% dell’intero importo del trattamento se il reddito da lavoro (dipendente, autonomo o di impresa) supera di 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio.

 

Anche qui possono essere fatti numerosi esempi. Infatti non è raro il caso in cui il coniuge superstite decida di attivarsi alla ricerca di un lavoro dipendente oppure decida di esercitare un lavoro autonomo in seguito alla scomparsa del proprio caro. Spesso gli importi del trattamento pensionistico (pensione ai superstiti) non è sufficiente per far fronte alle necessità della famiglia e allora si intraprende la strada di un lavoro subordinato o, laddove questo non sia possibile, la strada di una piccola attività commerciale o artigianale al fine di aumentare gli introiti familiari.

In tal caso bisogna sempre verificare il reddito percepito come dipendente o come commerciante o artigiano o libero professionista nel caso si sia titolari di una pensione ai superstiti, poichè la stessa subirà delle riduzioni sulla base degli importi percepiti come titolare di partita iva.

Occorre quindi sempre avere come punto di riferimento il limite sopra citato, paria 13 volte l'importo mensile percepito. Vediamo un esempio concreto.

 

La signora Maria percepisce una pensione del marito deceduto. Intende integrare questo reddito con un lavoro autonomo di commerciante e decide di avviare l'attività. Come assegno mensile percepisce 400 euro. La soglia di riferimento della signora maria è data da 13 x 400 euro = 5200 euro.

Dunque, la signora Maria deve verificare anno per anno se il reddito percepito dall'attività di commerciante sia :

- superiore di 3 volte la soglia di 5200 euro; in tal caso l'assegno percepito di euro 400 sarà ridotto del 25%

- superiore di 4 volte la soglia di 5200 euro; in tal caso l'assegno percepito sarà ridotto del 40%

- superiore di 5 volte la soglia di 5200 euro; in tal caso l'assegno percepito sarà ridotto del 50%.

 

Stesso identico discorso se la signora Maria venga assunta come lavoratrice dipendente con contratto di lavoro subordinato o parasubordinato. Dovrà confrontare il reddito percepito come lavoratrice dipendente alla somma prima calcolata, pari all'assegno mensile moltiplicato per 13. In tal caso l'inps richiede sempre una comunicazione dei redditi percepiti per modificare, nell'occorrenza, gli importi dell'assegno erogato all'interessata.

 

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