Esercizio di più attività da parte di un unico soggetto
Esercizio di più attività da parte di un unico soggetto
In questo articolo vediamo i problemi connessi allo svolgimento di più attività contemporaneamente da parte di un unico soggetto.
Quali sono vietate e quali sono consentite, in quali casi e secondo quali modalità. Ma soppratutto in che modo versare i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori in caso si svolgano più attività contemporanemente.
Si pensi al caso dell'insengnante che voglia svolgere la libera professione, o al caso del dipendente che voglia creare una propria piccola ditta di lavoro autonomo per arrotondare lo stipendio, o ancora al giovane che svolge sia attività di lavoro subordinato o parasubordinato nei mesi invernali e nei mesi estivi esercita in proprio una piccola attività commerciale stagionale, o ancora al caso di un soggetto che intende svolgere più attività commerciali contemporanemente.
In tutti questi casi è utile sempre sapere sia se esistono forme di incompatibilità tra l'una e l'altra attività sia a quale forma di gestione inps bisogna versare i contributi obbligatori.
Esercizio di più attività autonome anche di tipo stagionale
I lavoratori che sono impegnati in più attività autonome anche in un’unica impresa - assoggettabili a forme diverse di assicurazione obbligatoria, devono essere iscritti presso la gestione assicurativa prevista per l’attività alla quale dedicano la loro opera in maniera prevalente. Spetta all’INPS decidere quale sia l’attività prevalente ai fini dell’iscrizione.
Nel caso in cui un soggetto svolga un’attività autonoma (ad esempio in qualità di coltivatore diretto) e per un certo periodo dell’anno si dedichi ad un’altra attività di lavoro autonomo (ad esempio commercio al dettaglio), lo stesso sarà assicurato presso la gestione commercianti per i mesi di svolgimento di tale attività, mentre si procederà all’iscrizione nella gestione lavoratori agricoli per il restante periodo dell’anno (circolare INPS 2 novembre 2004, n. 147 e messaggio 19866 del 2005).
Esempio n. 1, svolgimento di due diverse attività durante l'anno in modo non consecutivo: supponiamo che il signor Paolo al 1 gennaio decida di coltivare il suo terreno in qualità di coltivatore diretto. In tal caso procederà all'iscrizione nella gestione lavoratori agricoli presso l'inps. A giugno il signor Paolo si rende conto che l'attività agricola non rende e cambia idea. Decide di chiudere l'attività agricola e aprire una attività commerciale di rivendita al dettaglio di prodotti alimentari. Per il restante periodo dovrà iscriversi alla gestione commercianti presso la stessa inps e procedere alla cancellazione della sua vecchia posizione presso la gestione lavoratori agricoli.
Esempio n. 2, svolgimento di due attività consecutivamente durante lo stesso anno: Supponiamo, al contrario, che Paolo decida, nel mese di giugno, dopo aver aperto l'attività agricola, di vendere gli stessi prodotti del suo terreno al pubblico. In tal caso Paolo eserciterebbe sia attività agricola, come coltivatore del proprio fondo, sia attività commerciale, in qualità di rivenditore al dettaglio dei prodotti della sua terra. A quale tipo di gestione inps dovrebbe iscriversi il signor Paolo per versare regolarmente i propri contributi previdenziali in tal caso? In questo caso sarà l'inps a decidere quale sia l'attività prevalente esercitata dal signor Paolo ai fini della propria iscrizione presso l'istituto di previdenza. L'inps, dunque, deciderà se il signor Paolo debba versare i propri contributi previdenziali presso la gestione lavoratori agricoli oppure presso la gestione commercianti sulla base delle informazioni fornite da Paolo circa la sua attività.
Esercizio di attività autonoma e lavoro parasubordinato
Si tratta di una situazione ancora molto dubbia, sia dal punto di vista dell’interpretazione delle norme di legge che regolano la materia, sia dal punto di vista più strettamente operativo.
L’INPS, ovviamente, ha sempre sostenuto, a fronte dello svolgimento della duplice attività di lavoro autonomo e parasubordinato (il caso di scuola è quello, per nulla raro, del socio di società a responsabilità limitata che ricopre anche la carica di amministratore della medesima) l’obbligo della contemporanea doppia iscrizione presso le due gestioni INPS commercianti e separata, sulla base dell’assunto
per cui il principio di legge che prevede l’iscrizione presso la gestione riferibile all’attività svolta in via prevalente non è applicabile alla Gestione Separata di cui alla legge 335 del 1995.
La legittimità di questa impostazione di pensiero è stata in diverse occasioni negata dalla Corte di Cassazione che nella sentenza n. 20886 del 5 ottobre 2007, ad esempio, analizzava con rigore logico le varie disposizioni normative vigenti in materia di assicurazione obbligatoria, richiamando, in particolare, le seguenti:
- l’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 istitutiva della Gestione separata
- l’articolo 1, comma 203, della legge n. 662/1996 che dispone circa l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali
- l’art. 1, comma 208, della medesima norma, in cui si afferma che i soggetti «che esercitino contemporaneamente, anche in un’unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell’assicurazione prevista per l’attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente».
Alla base del ragionamento della Suprema Corte si situa, in particolare, l’ultima delle disposizioni citate, la cui funzione - si evince dalla sentenza in oggetto - è quella di evitare, mediante l’applicazione del criterio della prevalenza, una duplicazione dei rapporti assicurativi.
Si ribadisce, tuttavia, anche in tale sentenza, che l’onere di decidere quale sia l’attività prevalente, ai fini dell’iscrizione presso la relativa gestione assicurativa, spetti comunque all’INPS.
La ancor più recente sentenza della Corte di Cassazione del 12 Febbraio 2010, n. 3240, pareva avere chiuso la questione ponendo fine alla infondata richiesta dell’INPS della doppia contribuzione da parte dei Soci di Srl che percepiscono compensi anche in qualità di amministratori.
Quest’ultima pronuncia negava la doppia contribuzione per il socio amministratore delle società commerciali (nella forma giuridica di S.r.l.) stabilendo che i soggetti che esercitano contemporaneamente, in una o più imprese commerciali, diverse attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria (come gestione commercianti e gestione separata dell’INPS) debbano iscriversi
presso la gestione assicurativa prevista per l’attività alla quale dedicano personalmente la loro opera in misura prevalente.
A riaprire la problematica ci ha pensato direttamente il Legislatore: la recente Manovra Tremonti (D.L. 78/2010, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), infatti, inserendo una norma di interpretazione autentica (l’articolo 12, comma 11) ribalta la sentenza della Corte di Cassazione ribadendo ed avvalorando quanto da sempre sostenuto dall’INPS, ovverosia che l’iscrizione alla gestione separata non deve intendersi subordinata al requisito della prevalenza e, in tal senso, che il soggetto che percepisce un determinato tipo di reddito è tenuto ad iscriversi alla gestione separata indipendentemente dal fatto che sia contestualmente iscritto ad altra gestione.
Esempio: in tal caso riprendiamo l'esempio classico che si ripropone spesso in relazione al tema in oggetto; ovvero il caso di un socio di una società che nel contempo sia anche l'amministratore della stessa. Ci si chiede se debba iscriversi alla gestione commercianti oppure alla gestione separata o ad entrambe le gestioni previdenziali. Dopo quanto detto, e alla luce della recente Manovra Tremonti del Dl 78/2010, nell'articolo 12 comma 11, per risolvere la questione non si deve vedere quale sia l'attività prevalente del socio, se quella appunto di socio della società xyz oppure quella di amministratore della stessa società. In qualità di socio della società sarà iscritto alla gestione commercianti, e in qualità di amministratore della stessa società sarà iscritto alla gestione separata inps. In questo caso, dunque, avremo la contemporanea iscrizione in più gestione, ognuna per la quota relativa al reddito di riferimento prodotto durante l'anno.
Esercizio di attività di lavoro subordinato o parasubordinato e di lavoro autonomo stagionale
Il soggetto stagionalmente impegnato in attività commerciale che si dedichi, in altri mesi dell’anno, ad una diversa attività in qualità di lavoratore dipendente o di collaboratore coordinato e continuativo, avrà un’iscrizione alla gestione commercianti per i mesi in cui svolge attività commerciale, mentre per l’altra parte dell’anno l’interessato sarà iscritto alla gestione lavoratori subordinati o parasubordinati (circolare INPS 2 novembre 2004, n.147).
Esempio di un soggetto che svolge doppia attività estiva stagionale di tipo commerciale e invernale come subordinato o parasubordinato: Questo è un caso che capita spesso nella pratica di tutti i giorni. Il signor Luca che da sempre è impegnato in attività del tutto stagionali, come la direzione di un chiosco al mare, o attività tipicamente balneari, e che nei mesi invernali, nel periodo in cui cessa la propria attività commerciale stagionale, si dedica ad altre attività con contratti di lavoro subordinato o parasubordinato presso altre strutture. In tal caso il signor Luca sarà costretto all'iscrizione presso l'inps alla gestione commercianti per tutto il periodo estivo in cui esercita la propria attività commerciale stagionale. Una volta finita la stagione e chiusa l'attività commerciale, qualora intenda sottoscrivere un contratto di lavoro parasubordinato o subordinato presso altre strutture commerciali per coprire il periodo lavorativo invernale dovrà iscriversi alla gestione lavoratori subordinati o parasubordinati per il restante periodo dell'anno.
Esercizio di attività di lavoro subordinato e di lavoro autonomo di tipo commerciale non stagionale
Il soggetto che svolga attività di lavoro autonomo di tipo commerciale, e che risulti essere lavoratore dipendente a tempo pieno per tutto l’anno, non deve essere iscritto alla gestione commercianti in quanto già iscritto per tutto l’anno presso la gestione lavoratori dipendenti.
Anche questo è un caso meno raro di quanto si pensi. Riportiamo un esempio concreto.
Esempio: supponiamo che il signor Tizio sia lavoratore dipendente part-time presso una struttura privata. Tuttavia, al pomeriggio, il signor Tizio intende svolgere una propria attività commerciale per arrotondare lo stipendio. Decide di svolgere la propria attività commerciale di pomeriggio mentre la mattina continua a svolgere il proprio lavoro dipendente presso la ditta nella quale ha sempre lavorato. In tal caso il signor Tizio si chiede se debba versare i contributi inps relativi alla gestione commercianti per l'attività commerciale che svolge il pomeriggio anche se risulta già iscritto all'inps in qualità di lavoratore dipendente presso la struttura privata. In tal caso il signor Tizio non risulta assunto a tempo pieno come dipendente ma soltanto partime. Per cui dovrebbe procedere anche all'iscrizione presso la gestione commercianti presso l'inps. Infatti, si ricorda che l'esonero si applica soltanto se il lavoratore dipendente che intende svolgere l'attività di lavoro autonomo di tipo commerciale sia assunto a tempo pieno per tutto l'anno. Nel caso di partime orizzontale o verticale o nel caso di lavoro dipendente stagionale o per determinati periodi dell'anno , in cui in sostanza il periodo contributivo non copre tutto l'anno. lo stesso soggetto non sarà esonerato dall'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti dell'inps.
Esercizio di attività di lavoro subordinato e di lavoro autonomo di tipo artigiano non stagionale
L’attività di lavoro autonomo di tipo artigiano non è compatibile con l’attività subordinata, in quanto il lavoratore artigiano svolge il proprio lavoro, anche manuale, personalmente, con carattere di professionalità e prevalenza (Legge 8 agosto 1985, n. 443 e circolare INPS 29 settembre 1987, n. 229).
In molti si chiedono se un artigiano possa essere anche lavoratore dipendente. La risposta è no. Infatti, come abbiamo appena detto, un soggetto che svolge lavoro autonomo di tipo artigiano in modo non stagionale non potrà essere anche lavoratore dipendente presso altre strutture pubbliche o private. Quindi dovrà scegliere tra l'attività di lavoro dipendente e quella di artigiano.
Esempio: Il signor Andrea è dipendente presso un'azienda privata che ripara elettrodomenstici. Tuttavia il signor Andrea vorrebbe usare il tempo libero per svolgere attività in proprio come artigiano nella riparazione degli elettrodomestici presso privati e arrotondare in tal modo il proprio stipendio. Vorrebbe aprire una ditta di tipo artigiano a suo nome e al pomeriggio e nei fine settimana riparare elettrodomestici regolarmente emettendo fattura con regolare partita iva. Come abbiamo visto, in tal caso Andrea dovrà scegliere quale attività svolgere essendo le due attività incompatibili. Dovrà scegliere se svolgere l'attività di riparazione di elettrodomestici presso la ditta in cui ha sempre lavorato in qualito di lavoratore subordinato oppure licenziarsi e aprire una ditta a proprio nome e svolgere l'attività di lavoro autonomo di tipo artigiano per tutto l'anno con il proprio nome e la propria partita iva.
Esercizio di attività di lavoro subordinato con funzione di docente e di lavoro autonomo
Il personale docente non può esercitare attività commerciale, industriale o di tipo professionale che non prevedano l’iscrizione presso uno specifico albo.
Tale divieto non si applica nel caso di personale nei cui confronti sia stata disposta la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, con una prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno. Tale personale è tuttavia tenuto a comunicare lo svolgimento dell’attività aggiuntiva, a pena di decadenza dell’impiego, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 61, della legge n.662 del 1996 (Dipartimento per l’istruzione, nota del 29 luglio 2005, prot. n.1584/Dip/Segr).
Anche questo è un caso molto ricercato dagli utenti. Un professore o un insegnante della scuola pubblica che voglia aprire una attività commerciale oppure una attività autonoma di libera professione. Il caso di un insegnante dei geometri che voglia svolgere l'attività di geometra, o l'insegnante di matematica che voglia svolgere l'attività di ingegnere o architetto, l'insegnante di economia e ragioneria che voglia svolgere contemporaneamente l'attività di ragioniere o commercialista o tributarista. In tal caso la compatibilità va valutata caso per caso, poichè bisogna vedere se la libera professione che si intende svolgere prevede o meno l'iscrizione ad apposito albo e bisogna altresì vedere il tipo di rapporto di lavoro prestato dal soggetto presso l'istituzione scolastica pubblica, ovvero se si tratta di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale.
Esempio: Il signor Alessio è un insegnante di ginnastica presso una scuola pubblica. Tuttavia ha la passione per la propria disciplina e ottime conoscenze in città e intende far valere questi importanti prerequisiti professionali per aprire una palestra sportiva presso la propria città. In tal caso opera il divieto poichè come docente non può esercitare attività commerciale che non preveda iscrizione presso specifico albo. Se, invece, il suo rapporto di lavoro presso l'istituto scolastico si trasformasse in tempo parziale, allora il signor Alessio, previa comunicazione, come da regolamento sopra esposto, potrà aprire una palestra presso la sua città e svolgere la propria attività commerciale contemporaneamente all'attività di insegnamento di educazione fisica presso la scuola pubblica.
Lavoratori autonomi che esercitano più attività contemporaneamente
I lavoratori autonomi che esercitano contemporaneamente, anche in un’unica impresa, più attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria (IVS), devono essere iscritti nell’assicurazione che, a giudizio dell’INPS, risulta essere quella prevista per l’attività alla quale dedicano personalmente la loro opera in misura prevalente (art. 1, comma 208, legge 662/96).
Tale disposizione deve essere interpretata nel senso che le attività autonome per le quali opera il principio di assoggettamento all’assicurazione prevista per l’attività prevalente sono quelle esercitate in forma d’impresa da artigiani, commercianti e coltivatori diretti, mentre sono esclusi i rapporti di lavoro per i quali è prevista l’iscrizione alla gestione separata dell’INPS (art. 2, comma 26, legge 335/95).
Anche questo caso è spesso presente nell'economia italiana. Un lavoratore autonomo esercita contemporaneamente più attività commerciali e deve decidere in che modo versare i contributi previdenziali e assistenziali inps.
Esempio: supponiamo che il signor Roberto eserciti l'attività di artigiano del legno. Tuttavia le sue creazioni risultano molto ricercate e non si limita a lavorare per commissione ma esegue dei lavori che intende vendere direttamente al pubblico presso un locale adibito alla vendita al dettaglio. In tal caso il signor Alessandro svolgerà sia l'attività di artigiano, in qualità di creatore stesso delle opere in legno, sia l'attività di commerciante in quanto vende le proprie opere al pubblico in un apposito locale commerciale. Il signor Alessandro, dunque, svolge più attività autonome (sia artigiano che commerciante) entrambe soggette a forme di assicurazione obbligatoria (IVS). IN tal caso sarà l'inps che deciderà quale risulta l'attività prevalente di alessandro e decidere, nel contempo, a quale forma di assicurazione dovrà iscriversi e versare i contributi.
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