Fatturazione spese di deposito addebitate a soggetto stabilito in altro Stato membro

22.06.2011 12:16

Fatturazione spese di deposito addebitate a soggetto stabilito in altro Stato membro

Domanda
Il gestore di un deposito IVA addebita le spese di deposito ad un soggetto passivo stabilito in un altro Paese membro dell’Unione europea. Nella fattura, emessa senza addebito di IVA, deve essere richiamato l’art. 7-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 oppure l’art. 50-bis del D.L. n. 331 del 1993?
Il predetto soggetto che, tramite il proprio rappresentante fiscale, estrae i beni dal deposito ed assolve l’IVA ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 633 del 1972, deve comprendere nella base imponibile l’importo delle spese a lui addebitate dal depositario?

 


Risposta
Nel caso in esame il gestore del deposito dovrà richiamare nella fattura l’art. 7-ter del D.P.R. n. 633 del 1972.
E’ opportuno ricordare, infatti, che l’individuazione della territorialità è pregiudiziale rispetto alla disciplina fiscale da applicare alla singola operazione.


L’art. 7-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, disciplina i casi nei quali le prestazioni di servizi si intendono effettuate nel territorio dello Stato. In particolare, la norma richiamata prevede che sono territorialmente rilevanti le prestazioni rese a soggetti passivi stabiliti nello Stato (art. 7-ter, comma 1, lett. a) citato).


Tenuto conto che il committente è soggetto passivo d’imposta stabilito in un altro Paese membro, il servizio di deposito dovrà essere considerato fuori campo di applicazione dell’IVA.


Il gestore del deposito, quindi, dovrà emettere una fattura con l’indicazione che si tratta di un’ “operazione non soggetta ad IVA ai sensi dell’articolo 7-ter del D.P.R. n. 633 del 1972”, secondo quanto previsto dal successivo art. 21, comma 6.


Infine, l’importo della predetta prestazione di servizio non dovrà essere incluso nella base imponibile su cui applicare l’imposta all’atto dell’estrazione dei beni dal deposito (cfr. art. 50-bis, comma 6, del D.L. n. 331 del 1993). Tale conclusione è la logica conseguenza delle nuove norme in materia di territorialità dei servizi per effetto delle quali, come già evidenziato, la prestazione in esame è fuori campo di
applicazione in Italia e territorialmente rilevante nello Stato membro di stabilimento del committente.