I soci lavoratori non artigiani e inail
I soci lavoratori non artigiani e l'iscrizione all'inail
L’INAIL con la circolare del 7 novembre 2008 n. 66 ha rivisto i criteri di obbligo assicurativo dei soci lavoratori, individuando le seguenti situazioni:
1. socio addetto ad opera manuale. L’obbligo assicurativo sussiste a prescindere dal fatto che l’attività lavorativa sia prestata in forma subordinata o meno
2. socio-sovrintendente. Il socio sovrintendente è il socio di società che, in modo permanente o avventizio e senza partecipare materialmente al lavoro altrui, sovrintende al lavoro di altri. Per il socio sovrintendente l’obbligo assicurativo ricorre solo nell’ipotesi in cui tale soggetto operi in esecuzione di un rapporto di lavoro subordinato
3. socio-amministratore. Il socio amministratore che, in qualità di socio ‘dipendente funzionale’ della società, esercita manualmente un’attività rischiosa è da assicurare.
In presenza di attività già assicurata in relazione alla qualità di socio, non rileva lo svolgimento delle funzioni di amministratore
4. socio-amministratore unico. Se il socio-amministratore unico presta una delle attività rischiose previste dal Testo Unico è tenuto all’assicurazione obbligatoria INAIL purché:
- presti un’opera manuale, partecipando materialmente al lavoro della società
- ovvero sovrintenda al lavoro altrui, senza partecipare materialmente al processo produttivo, ma in questo caso solo se viene accertata la sussistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato con la compagine sociale.
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