La revoca dell'amministratore di condominio
Revoca dell'amministratore di condominio
L’amministratore può essere revocato in qualsiasi momento sia dall’assemblea condominiale che dall’autorità giudiziaria. In particolare, l’amministratore può essere revocato:
- se per due anni non ha reso conto della sua gestione;
- se ci sono fondati sospetti di irregolarità sul suo operato;
- se ha omesso di convocare l’assemblea per informarla di citazioni e provvedimenti riguardanti argomenti che andavano al di fuori delle sue specifiche attribuzioni (ad esempio, un’azione giudiziaria).
In caso di cessazione dell’incarico, è consuetudine che l’amministratore continui ad esercitare i propri poteri finché non si provveda alla sostituzione con un altro incaricato.
L’amministratore cessato dall’incarico può proporre, nell’interesse del condominio, azione per il recupero di somme non incassate nel corso della sua gestione.
ATTENZIONE
Per l'esercizio dell'attività di amministratore di condominio non è necessaria l'iscrizione ad alcun albo, ruolo od elenco professionale, né esiste alcuna incompatibilità o preclusione nella nomina.
Possono essere previste limitazioni circa la persona e la durata dell'incarico unicamente nel regolamento di condominio.
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