Il controllo formale delle dichiarazioni
Il controllo formale delle dichiarazioni
Il controllo formale delle dichiarazioni è quello effettuato ai sensi dell’art. 36-ter del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.
Tale controllo consiste nel verificare la conformità dei dati esposti in dichiarazione alla documentazione conservata dal contribuente e ai dati desunti dal contenuto delle dichiarazioni presentate da altri soggetti ovvero forniti da enti previdenziali ed assistenziali, banche ed imprese assicuratrici. A tal fine, il contribuente è preventivamente invitato dall’ufficio ad esibire o trasmettere la documentazione attestante la correttezza dei dati dichiarati e a fornire chiarimenti qualora emergano difformità tra i dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate e quanto esposto in dichiarazione. Se la documentazione prodotta non risulta idonea a comprovare la correttezza dei dati dichiarati, ovvero nelle ipotesi di mancata risposta al predetto invito, il contribuente riceve una comunicazione degli esiti del controllo formale contenente la richiesta delle somme dovute.
Il controllo formale consente di:
• escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d’acconto;
• escludere in tutto o in parte le detrazioni d’imposta e le deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o ai dati in possesso dell’Agenzia;
• determinare i crediti d’imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti;
• liquidare la maggiore imposta e i maggiori contributi dovuti sull’ammontare complessivo dei redditi risultanti da più dichiarazioni o certificazioni relative allo stesso anno e allo stesso contribuente;
• correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d’imposta.
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