Il nuovo ravvedimento sprint: come si calcolano le sanzioni

16.09.2011 17:27

Il nuovo ravvedimento sprint: le nuove sanzioni ridotte

Il nuovo ravvedimento sprint offre ai contribuenti una nuova modalità di adesione all'istituto del ravvedimento operoso, in modo da ottenere, in tempi brevissimi, una riduzione della sanzione da versare.

I riferimenti normativi utili per il ravvedimento sprint sono l'articolo 23, comma 31 del decreto legge del 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge n. 111 del 15 Luglio 2011 e l'Articolo 13, del decreto legislativo n. 471 del 1997.

 

In cosa consiste il nuovo ravvedimento sprint?

 

Questa nuova forma di ravvedimento operoso consiste nella possibilità, offerta ai contribuenti che dovessero dimenticarsi l'appuntamento con i versamenti, di avvalersi di un nuovo regolamento che prevvede un ravvedimento sprint da effettuarsi entro i 14 giorni successivi alla scadenza dei termini di versamento.

Con l'adesione al ravvedimento sprint, quella che era la sanzione ordinaria, stabilita nella misura del 30%, applicabile sia sui versamenti tardivi che sugli omessi versamenti, sarà ridotta alla misura dello 0,2% per ogni giorno di ritardo.

Quindi, l'originaria misura della sanzione, stabilita nel 30%, la quale si riduce alla misura del 3% in caso di adesione al classico ravvedimento breve o ravvedimento mensile, ( ovvero il ravvedimento da effettuarsi entro i 30 giorni) viene, di fatto, ridotta ulteriormente ad un quindicesimo.

Infatti, la misura ridottissima del ravvedimento sprint, ovvero l'aliquota dello 0.2%, non è altro che un quindicesimo della già ridotta misura del 3% offerta dall'adesione al ravvedimento breve.

Quindi, ravvedimento breve al 3% e ravvedimento sprint allo 0.2% giornaliero.

Naturalmente il ravvedimento sprint non si ferma alla semplice aliquota dello 0,2% giornaliero. Infatti, occorre sempre tener presente il funzionamento del nuovo istituto del ravvedimento sprint, in modo da evitare fraintendimenti e dover pagare somme aggiuntive.

La misura dello 0.2%, essendo calcolata su base giornaliera, è riferita al primo giorno di ritardo. Ma ogni giorno essa aumenta nella misura dello 0,2%, per cui dopo due giorni sarà dello 0,4% e cosi via, fino ad arrivare al 14esimo giorno alla misura del 2.8%.

Infatti, a partire dal quindicesimo giorno e sino al trentesimo giorno si applica la misura fissa del 3%, che non è altro che la misura prevista per il ravvedimento breve o ravvedimento mensile.

 

Conclusioni

In sostanza, il ravvedimento sprint opera , a partire dal giorno successivo alla scadenza, in maniera progressiva, fino a crescere dello 0.2% al giorno e giungere, oltre al quattordicesimo giorno, al pareggio con le sanzioni del ravvedimento breve. Prima si ravvede e più bassa sarà la sanzione.

Naturalmente, ultimo avviso, nel calcolo delle somme dovute al fisco per pagare le somme dovute e le sanzioni, occorre sempre non dimenticarsi degli interessi dovuti nella misura del'1,5% annuo.

 

 

Tabella delle sanzioni per il nuovo ravvedimento sprint

 

Giorni di ritardo Misura della sanzione
1 Giorno di ritardo 0,2%
2 giorni 0,4%
3 giorni 0,6%
4 giorni 0,8%
5 giorni 1%
6 giorni 1,2%
7 giorni 1,4%
8 giorni 1,6%
9 giorni 1,8%
10 giorni 2%
11 giorni 2,2%
12 giorni 2,4%
13 giorni 2,6%
14 giorni 2,8%
Da 15 giorni a 30 giorni 3%