Il pignoramento mobiliare, immobiliare e di crediti
Il pignoramento mobiliare, immobiliare e di crediti
Pignoramento mobiliare
L’Agente della riscossione può pignorare beni mobili di proprietà del debitore, disponibili presso l’abitazione o nei locali dove il debitore svolge l’attività professionale, commerciale o artigianale. I beni mobili, in caso di mancato pagamento, sono in seguito messi all’asta.
Pignoramento immobiliare
L’Agente della riscossione può procedere al pignoramento immobiliare, ossia l’atto esecutivo con cui ha inizio la procedura di vendita all’asta dell’immobile. Il pignoramento immobiliare è effettuato nel caso di debiti superiori a 8 mila euro.
Pignoramento dei crediti che il contribuente debitore vanta verso terzi
L’Agente della riscossione può richiedere al terzo di pagare le somme di cui il contribuente è debitore entro i limiti dell’importo dovuto. Nel caso dello stipendio, il pignoramento non può superare un quinto dello stesso.
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